TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-08-03, n. 202200296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-08-03, n. 202200296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200296
Data del deposito : 3 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2022

N. 00296/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00332/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri F R, G M A, V A, N A B, A C, F D G, B D B, B F, N M, E M, A M, P L N, C P, V S, M B, S C, R L C, V F, G M, M M, nonché dall’Associazione dei cardiopatici del Basso Molise “Cuore Molisano”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G R, M Z e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale; Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore; Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi nel Settore Sanitario Regione Molise, in persona del Commissario pro tempore; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore; Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore ; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n.74;
A.S.RE.M. - Azienda Sanitaria Regionale del Molise, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Azienda Sanitaria “Chieti – Vasto - Lanciano”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Erminio Calgione, non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Venittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

-della nota del Direttore della UOSVD di Cardiologia dell’A.S.RE.M. - P.O. “San T” di Termoli, assunta al prot. n. 117289 del 26.10.2021, recante la “ sospensione reperibilità medica Emodinamica del P.O. di Termoli ”;

- del d.C.A. n. 94/2021, recante il “ Programma Operativo 2019-2021 ”, se ed in quanto ritenuto lesivo;

quanto ai motivi aggiunti proposti il 2 dicembre 2021:

della nota del Direttore della UOSVD di Cardiologia della A.S.RE.M. - P.O. “San T” di Termoli, assunta al prot. n. 129825 del 30.11.2021, recante la “ sospensione reperibilità medica Emodinamica del P.O. di Termoli mese di dicembre ”;

quanto ai motivi aggiunti presentanti il 21 dicembre 2021:

del provvedimento del Direttore UOSVD di Cardiologia della Asrem – P.O. “San T” di Termoli del 14.12.2021, recante “ sospensione reperibilità medica Emodinamica P.O. Termoli mese di dicembre dal 16 al 31 ”;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 1°.3.2022:

-della Deliberazione del Direttore Generale della A.S.RE.M. n. 1663 del 31.12.2021, avente ad oggetto “ applicazioni attuative della rete delle emergenze cardiologiche ”;

-di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusi tutti i provvedimenti del Direttore UOSVD di Cardiologia della Asrem – P.O. “San T” di Termoli, concernenti la sospensione della reperibilità medica Emodinamica;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I ricorrenti, tra i quali l’Associazione dei cardiopatici “Cuore Molisano” avente sede a Termoli, espongono di essere residenti nei Comuni di Termoli e del basso Molise. In tale veste essi hanno contestato le decisioni dell’Azienda sanitaria del Molise di sospendere, in date fasce orarie, il servizio di reperibilità medica afferente alle attività di cardiologia interventistica, segnatamente di emodinamica, attivo presso l’Ospedale “San T” di Termoli.

2. I fatti di causa descritti negli atti di impugnativa, anche alla luce delle emergenze processuali, possono essere sintetizzati come segue.

2.1. A seguito della riduzione della dotazione organica di medici specializzati in cardiologia con competenze in emodinamica (“emodinamisti”), in servizio presso l’ospedale San T di Termoli -dotazione ridottasi, a partire dal mese di settembre del 2021, da 4 unità a sole 2-, l’A.S.RE.M. non ha più potuto garantire la funzionalità h 24 e 7/7 gg. del predetto servizio di reperibilità medica presso il San T di Termoli. L’Azienda, infatti, non poteva adibire gli specialisti in cardiologia allo svolgimento (anche) delle funzioni di emodinamica, per le quali è richiesta una peculiare competenza del cardiologo, frutto di un percorso dedicato all’interventistica cardiovascolare.

Per fronteggiare tale situazione contingente l’Azienda sanitaria ha dunque predisposto, a partire dal mese di settembre del 2021, delle note di calendarizzazione dei giorni e orari in cui il servizio di emodinamica sarebbe stato effettivamente garantito, nella impossibilità di far svolgere ai due emodinamisti rimasti in servizio dei turni di lavoro da 12 h l’uno.

2.2. Con la nota assunta al prot. n. 117289 del 26.10.2021 il Direttore dell’Unità operativa di cardiologia dell’Ospedale “San T” di Termoli, nel constatare tale carenza di emodinamisti, ha comunicato quindi che il servizio di emodinamica presso il nosocomio termolese sarebbe rimasto inattivo in determinate fasce orarie di alcuni giorni prestabiliti del mese di novembre 2021.

Tale nota informava, per le opportune trasmissioni alla centrale operativa delle emergenze dei “118”, che i pazienti acuti da trattare in sala di emodinamica (ossia, esemplificando, quelli con infarto miocardico acuto o blocco atrioventricolare) sarebbero dovuti essere trasportati, nei giorni di parziale inattività del servizio termolese, presso altre strutture ospedaliere.

2.3. Con nota prot. n. 129825 del 30.11.2021 l’Azienda ha analogamente disposto la sospensione della “reperibilità medica emodinamica” del P.O. di Termoli anche per alcune fasce orarie di altri giorni della prima metà del mese di dicembre del 2021.

2.4. E con nota del 14.12.2021 è stato parimenti stabilito anche per la seconda quindicina dello stesso mese.

3. Il ricorso introduttivo, con i primi due atti di motivi aggiunti, avversa le tre note dell’Azienda sanitaria dianzi citate, sostenendone l’illegittimità con un unico, complesso motivo, comune a tutte e tre le impugnative, teso a censurare la sospensione del servizio di emodinamica alla luce delle doglianze così rubricate: “ Violazione ed errata applicazione del programma operativo 2019-2021 di cui al d.C.A. 94/2021; violazione ed errata applicazione dell’art. 2, co. 88, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, nonché’ della delibera del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021; violazione ed errata applicazione del d.M. 70/2015; violazione ed errata applicazione dell’art. 21 quater della L. 241/90; violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della L. 241/90: difetto di istruttoria e di motivazione; violazione ed errata applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90; violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 32, 97 Cost.: violazione dei principi di eguaglianza, del diritto alla salute di tutti i cittadini e dei criteri di imparzialità e buon andamento della p.A; eccesso di potere: difetto dei presupposti di fatto e di diritto; irragionevolezza manifesta; illogicità; sviamento ”.

3.1. In buona sostanza, i ricorrenti stigmatizzano la reiterazione della pratica dell’erogazione del servizio di emodinamica di Termoli “a singhiozzo”, dolendosi che dal mese di settembre al dicembre del 2021 l’Azienda sanitaria abbia, di fatto, “stabilizzato” una misura (la sospensione dell’erogazione del servizio) per sua natura solo temporanea.

Tale decisione contrasterebbe, in primis, con la necessità di garantire l’operatività del servizio 24/24 h e 7/7 gg., dovendo esso affrontare malattie “tempo-dipendenti” afferenti all’area dell’urgenza.

In secondo luogo, la misura dell’A.S.RE.M. si porrebbe in conflitto con la nuova programmazione sanitaria 2019-2021.

Quest’ultima, infatti, avrebbe confermato il servizio di emodinamica al “San T” di Termoli (oltre che nel presidio principale di Campobasso), mentre ne avrebbe previsto la soppressione presso l’Ospedale “Veneziale” di Isernia. Sicché, secondo gli assunti di parte ricorrente, la carenza di emodinamisti, posta a giustificazione degli atti impugnati, non sarebbe realmente sussistente: l’A.S.RE.M. disporrebbe complessivamente, infatti, di un numero di cardiologi emodinamisti già sufficiente a garantire la continuità assistenziale h24 dei servizi di emodinamica nei presidi ospedalieri ove la programmazione sanitaria l’ha mantenuta operativa (ossia Campobasso e Termoli).

3.2. L’atto introduttivo del presente giudizio reca censure, peraltro, anche contro lo stesso programma sanitario 2019-2021 adottato con decreto commissariale n. 94/2021, nella parte in cui questo, pur disponendo la preservazione dell’emodinamica presso l’Ospedale di Termoli, ha previsto l’attivazione di “ accordi di collaborazione ” -anche per l’emodinamica- con gli ospedali limitrofi, e in particolare con l’Azienda sanitaria di Chieti e Vasto.

La parte ricorrente, nel dichiarato timore che tale previsione prefiguri il progressivo smantellamento dell’emodinamica a Termoli, ne ha impugnato le relative statuizioni deducendo, subordinatamente al verificarsi della detta condizione, i seguenti motivi di illegittimità: “ II. Violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/90 e di tutti i principi del giusto

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