TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-11-16, n. 202001447
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Pubblicato il 16/11/2020
N. 01447/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2020 REG.RIC.
N. 00274/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso numero di registro generale 273 del 2020, proposto da Gruppo Co.Ge.Am. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali) S.p.A., Cisa S.p.A., Recsel S.r.l. e La Puglia Recupero S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati I M D, V T ed E R (Studio Latham &Watkins di Bruxelles), con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I M D in Bari, alla via De Rossi n. 16;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli ed Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri, Luca Vergine e Velia Maria Leone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Ugento, Comune di Monte Sant'Angelo, Comune di Statte ed A.n.c.i. Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., nonché Gianfranco Granaliano, non costituiti in giudizio;
2) ricorso numero di registro generale 274 del 2020, proposto da Co.Ge.Am. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali) S.p.A., Cisa S.p.A., Maia Rigenera S.r.l., Biowaste S.r.l., Progeva S.r.l., Castiglia S.r.l., La Puglia Recupero S.r.l., Newo S.r.l., Jonica Servizi S.r.l. e Tersan Puglia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati I M D, V T ed E R (Studio Latham &Watkins di Bruxelles), con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I M D in Bari, alla via De Rossi n. 16;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Acquedotto Pugliese S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’AQP S.p.A., in Bari, via Cognetti n. 36;
Aseco S.p.A., Comune di Ginosa, Comune di Cerignola, A.n.c.i. Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso n.r.g. 273/2020, dei seguenti atti: 1) la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2323 del 9 dicembre 2019 (“ Interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani. Individuazione dell’impiantistica regionale pubblica destinata al trattamento e recupero delle frazioni secche dei RSU - 1^ fase ”);2) tutti gli ulteriori atti lesivi al predetto comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusi gli elaborati tecnici trasmessi da Agenzia territoriale AGER alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;le schede tecniche utili alla valutazione da parte dell’Autorità Ambientale della sostenibilità ambientale degli investimenti impiantistici programmati;la deliberazione di G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;ove occorra e nei limiti dell’interesse, il decreto commissariale n. 75/2017;
con riguardo al ricorso n.r.g. 274/2020, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2435 del 30.12.2019, di approvazione del Piano industriale 2019-2021 della controllata Acquedotto Pugliese S.p.A., per quanto di interesse;2) tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, emanati e da emanarsi, anche non conosciuti;
quanto ai primi motivi aggiunti sul ricorso n.r.g. 274/2020, depositati il 5.5.2020, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1473 del 25.09.2017, recante “ Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Revisione Straordinaria delle partecipazioni ”, nella parte riguardante Acquedotto Pugliese S.p.a. e Aseco S.p.A.;2) comunque, per quanto di interesse, tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, emanati e da emanarsi, anche non conosciuti;
quanto ai secondi motivi aggiunti sul ricorso n.r.g. 274/2020, depositati il 19.6.2020, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) l’avviso pubblicato in data 8/5/2020 - riportato sul Portale Acquisti di AQP S.p.A. come fascicolo_3065 - Revamping Imp. ASECO di Ginosa (TA) – di indizione di una “ Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dell’Intervento di Adeguamento Impiantistico dell’Installazione per il compostaggio di qualità sita nel comune di Ginosa (TA) ”;2) tutti gli atti comunque preordinati all’esecuzione di interventi di riqualificazione dell’installazione impiantistica sita in Ginosa, destinata a operazioni di compostaggio e, in particolare: il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’AU di Aseco S.p.A. con nota prot. n. 16 lp/MC 02/20 del 3/2/2020;la determina di Aseco S.p.A. a indire gara (Disp. n. 50 pc/mc del 29/4/2020);tutti gli atti della procedura di evidenza pubblica, ivi inclusi quelli preparatori e presupposti e quelli esecutivi e/o consequenziali, emanati e da emanarsi, anche non conosciuti, inclusa, ove occorra, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione regionale n. 179/2018;
quanto ai terzi motivi aggiunti sul ricorso n.r.g. 274/2020, depositati il 25.6.2020, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la Determina dirigenziale dell’ Agenzia territoriale AGER n. 174 del 13.5.2020, prot. n. 3851, recante “ Approvazione Protocollo d’intesa con AQP Spa avente ad oggetto il progetto dell’ingresso di Ager nel capitale sociale di ASECO s.p.a. - Costituzione gruppo tecnico ”;2) il Protocollo stesso, non altrimenti conosciuto e tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, emanati e da emanarsi, anche non conosciuti, tra i quali, ove occorra e per quanto di interesse, la DGR n. 551/2017 e la DGR n. 1482/2018;
Visti i riuniti ricorsi, i motivi aggiunti, le memorie dei ricorrenti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive di Regione Puglia, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e Acquedotto Pugliese S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. O C nell'udienza del giorno 12 novembre 2020, tenutasi con le modalità telematiche di cui all’art. 23 DL. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
I - Le imprese Gruppo Co.ge.am S.p.A., Cisa S.p.A., Recsel S.r.l. e La Puglia Recupero S.r.l., operatori qualificati nel settore della gestione dei rifiuti, deducono che la Regione Puglia – in coerenza con l’assetto organizzativo di cui alla L.R. n. 24/2012, come modificata con L.R. n. 20/2016 - ha istituito un A.T.O. unico di scala regionale, affidandone il governo all’Agenzia AGER Puglia (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), assoggettata al controllo della stessa Regione. Inoltre, la Regione ha avviato le procedure volte all’aggiornamento del P.R.G. dei R.U., pervenute alla fase dell’adozione di una proposta di Piano soggetta al procedimento di VAS e in attesa di approvazione (D.G.R. n. 551/2017 e D.G.R. n. 1482/2018). Infine, la Regione, sulla scorta di una proposta di AGER (decreto commissariale n. 75/2017), con Delibera di G.R. n. 2323/2019, ha deliberato la realizzazione di tre impianti pubblici “ a condizione che trattino prioritariamente rifiuti generati nella Regione Puglia e i cui processi di recupero consentano la produzione di end of waste: - trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi nel Comune di Statte (TA);- trattamento e recupero di carta e cartone da ubicarsi nel Comune di Ugento (LE);- trattamento e recupero della plastica da ubicarsi nel Comune di Monte Sant’Angelo (FG) ”, precisando che i suddetti impianti “ costituiscono la prima fase dell’attuazione della strategia regionale in materia di ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani ” e disponendone il cofinanziamento con risorse a valere sul POR Puglia 2014/2020 e sul “ Patto per la Puglia ”. A dire della ricorrenti, si tratta di ipotesi progettuali incentrate sul recupero di frazioni di rifiuto che, provenendo da forme di raccolta differenziata, invadono la sfera gestionale riservata ai Comuni dalle vigenti normative di settore e inducono restrizioni del mercato dei servizi gestiti in regime di libera concorrenza. Sempre a dire delle ricorrenti, detti provvedimenti risentono anche - sia in via diretta sia per derivationem - di anomalie connotanti la configurazione e la governance di AGER Puglia, assoggettata all’influenza dominante della Regione Puglia, e vedrebbero marginalizzato il ruolo dei Comuni in un settore che la legge demanda alla potestà organizzativa e gestionale degli Enti locali, attraverso l’Autorità d’Ambito.
II - Le ricorrenti dunque insorgono, con il ricorso n.r.g. 273 del 2020, notificato il 20.2.2020 e depositato il 3.3.2020, per impugnare i seguenti atti: 1) la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2323 del 9 dicembre 2019 (“ Interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani. Individuazione dell’impiantistica regionale pubblica destinata al trattamento e recupero delle frazioni secche dei RSU 1^ fase ”);2) tutti gli ulteriori atti lesivi al predetto comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusi gli elaborati tecnici trasmessi da AGER alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;le schede tecniche utili alla valutazione da parte dell’Autorità Ambientale della sostenibilità ambientale degli investimenti impiantistici programmati;la deliberazione di G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;ove occorra e nei limiti dell’interesse, il decreto commissariale n. 75/2017.
Deducono i seguenti motivi in diritto: 1) violazione art. 181, comma 5, art. 198, comma 1, art. 199, art. 200, art. 202, D.Lgs. n. 152/2006, violazione art. 9, art.