TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-07-04, n. 202209062

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-07-04, n. 202209062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209062
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2022

N. 09062/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01695/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2020, proposto da
Baldo Progetti Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

E.R.S.U. Sssari, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dall’AN.A.C. e comunicato il 13/01/2020, con cui è stato disposto l’inserimento nel casellario informatico dell’annotazione relativa ad una risoluzione contrattuale disposta dall’E.R.S.U. di Sssari nei confronti della società ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 28 giugno 2022, il cons.Concetta Astasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Viste la nota depositata in data 11.4.2022, con cui parte ricorrente dichiara che, nella specie, si è verificata la cessazione della materia del contendere e chiede la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di giudizio;

Vista la documentazione depositata dall’Ac in data 25.5.2022, atta a comprovare che, con nota prot. n. 18837 del 5.3.2020, è stato annullato l’impugnato provvedimento in via di autotutela;

Ritenuto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;

Ritenuto che l’ANAC debba essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, tenendo conto che l’implicito riconoscimento (con nota prot. n. 18837 del 5.3.2020) delle ragioni addotte dalla parte ricorrente a sostegno del presente gravame ha avuto luogo poco tempo dopo la proposizione del ricorso (notificato il 12.2.2020), con conseguente riduzione dell’espletamento delle attività difensive, nonché tenendo conto di tutte le circostanze che connotano la fattispecie;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi