TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-01-04, n. 202300014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-01-04, n. 202300014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300014
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00014/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01278/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio digitale da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.8.2018 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (notificato in data 6.9.2018), di sospensione precauzionale dall’impiego, ai sensi dell’art. 916 d.lgs. n. 66 del 2010;

- nonché di ogni altro atto precedente, connesso o conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;

Relatore all'udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 20 dicembre 2022 il dott. L I e alcun difensore comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante militare graduato dei carabinieri impugnava il provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego, ai sensi dell’art. 916 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) , disposto ai suoi danni a seguito della sottoposizione a un procedimento penale per violazione dell’art. 176 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) .

In particolare, venivano dedotte le seguenti censure: I) eccesso di potere per violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 59 e seguenti del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, violazione degli artt. 1371, 1397 e 1398 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, violazione dell’art. 8 del D.M. 8 agosto 1996, n. 690;
II) violazione dell’art. 121 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, manifesta illogicità, ne bis in idem, istruttoria incompleta;
III) eccesso di potere ed ulteriore contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità e irragionevolezza, violazione di legge ex art. 97 Cost.;
IV) violazione di legge (artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241);
V) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e artt. 5 e 8 del d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352);
eccesso di potere per carenza di motivazione;
VI) nel merito, illogicità, contraddittorietà e ulteriore irragionevolezza del provvedimento impugnato.

2.- Resisteva l’Amministrazione della difesa, costituendosi con il deposito dei documenti rilevanti e di una memoria difensiva articolata.

3.- Indi, alla fissata camera di consiglio, la domandata misura cautelare veniva respinta.

4.- Null’altro aggiunto dalle parti, alla successiva udienza pubblica (straordinaria), il ricorso veniva introitato in decisione.

5.- Il ricorso va respinto.

Oggetto di impugnativa è un provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio, adottato ai sensi dell’art. 916 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66. Risulta, dagli atti, come ribadito dalla difesa erariale, che il procedimento disciplinare sia stato disposto al termine del procedimento penale.

Fuori centro sono pertanto le censure mosse in ordine a ritenuti vizi inerenti invece il procedimento disciplinare.

Correttamente, in data 30 agosto 2018, il Comando generale dei carabinieri ha determinato la “sospensione precauzionale dall’impiego connessa a procedimento penale” del militare, ai sensi dell’art. 916 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, nella considerazione che la permanenza in servizio, stante la gravità dei fatti contestati “sarebbe stata di pregiudizio al prestigio dell’Arma dei Carabinieri e di grave turbativa al regolare svolgimento dei compiti istituzionali”.

Trattasi di motivazione del provvedimento gravato sufficiente, alla stregua dei fatti di reato contestati. Il provvedimento è stato invero adottato in tempi consoni alla peculiarità della fattispecie. Nessun provvedimento disciplinare è stato dunque adottato nei confronti dell’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 1379 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, avendo invece la misura adottata non natura sanzionatoria, ma soltanto precauzionale.

Con la nota prot. -OMISSIS- datata 3 luglio 2018, l’Amministrazione ha sospeso il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, rimandando l’esame della vicenda all’esito del procedimento penale, per poi provvedere ai sensi dell’art. 916 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Non si rintraccia alcuna contraddittorietà o illogicità o altra violazione di legge o eccesso di potere nell’attività dell’Amministrazione, disposta in conformità a quanto previsto dall’art. 916 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in attesa degli esiti del processo penale.

6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.

7.- Le spese vanno compensate per la peculiarità della materia e questioni poste.

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