TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-02-09, n. 201801598
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Pubblicato il 09/02/2018
N. 01598/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11033/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11033 del 2017, proposto da:
Alleanza Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati E S, G S, A L, con domicilio eletto presso lo studio A L in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;
contro
I, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A A, P R, N G, D A M Z, con domicilio eletto presso lo studio A A in Roma, via del Quirinale 21;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza ingiunzione IVASS prot. n. 0151339/17 del 4 agosto 2017 (notificata a mezzo posta in data 21 agosto 2017 con relazione di notifica prot. n. 0151398/17) con la quale è stato ingiunto a Alleanza Assicurazioni S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 319, comma 1, del D.lgs. n. 209/2005, la somma di euro 323.333,00 oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell'IVASS per euro 30,70, e quindi complessivi euro 323.363,70;
b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto;
in via subordinata,
per la rideterminazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 104/2010, della sanzione irrogata;
oltre che per la condanna
dell'IVASS a restituire (in tutto o in parte) a Alleanza Assicurazioni S.p.A. l'anzidetto importo, già interamente corrisposto in data 14.09.2017, comprensivo di interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la società ALLEANZA ASSICURAZIONI impugna l’ordinanza ingiunzione prot. 0151339/17 del 4 agosto 2017 con la quale IVASS le ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 323.363,70.
La sanzione è stata irrogata a fronte di n. 57 atti di contestazione per n. 63 posizioni assicurative per la seguente violazione: art. 183, c. 1, lett. a) del D. Lgs 7/9/2005, n. 209.
L’I ha contestato all’impresa di avere erogato la prestazione ai beneficiari in ritardo rispetto al termine di 30 giorni stabilito dalle condizioni contrattuali e, a conclusione del contraddittorio procedimentale, ha applicato – in ragione della addotta gravità delle violazioni e previa valutazione dei ritardi effettuata sulla scorta di una griglia individuata dall’Istituto sulla base del principio di proporzionalità – la complessiva sanzione prevista dall’art. 319, c. 1 del citato decreto.
Nel gravarsi averso il suddetto provvedimento, la ricorrente deduce violazione degli artt. 183, 319 e 326 del D.Lgs n. 209 del 2005, eccesso di potere, violazione degli artt. 8 e 11 della L. n. 689 del 1981, violazione dell’art. 13 del regolamento I n. 1 del 2013, violazione del principio di proporzionalità, dell’unicità della condotta e del cumulo.
Si è costituta in giudizio I che, con articolata memoria difensiva depositata il 15 gennaio 2018, confuta le argomentazioni attoree e chiede il rigetto del gravame.
Parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni con memoria del 23 gennaio 2018 in cui richiama il documento n. 4 allegato al ricorso recante i tempi di conclusione dei procedimenti di liquidazione.
All’udienza del 31 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente, nell’articolare i rubricati vizi-motivi di gravame, ha spiegato le seguenti censure:
1)Le clausole contrattuali non prevedono affatto l’obbligo di liquidazione entro un generico termine di “30 giorni”, bensì dispongono che la prestazione debba essere erogata entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della documentazione necessaria, “ovverossia di tutta la documentazione che le condizioni contrattuali stesse o la normativa in vigore al momento dell’elaborazione della richiesta, dispongono che debba essere acquisita affinché la Compagnia possa dare seguito alla richiesta medesima”.
Rispetto a tali prescrizioni contrattuali, la Compagnia si sarebbe comportata con diligenza, correttezza e trasparenza, secondo i canoni indicati nell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni (in prosieguo, anche Codice), avendo esplicitato “molto chiaramente nella documentazione contrattuale che, per ottenere la prestazione, gli assicurati (o i beneficiari) avrebbero dovuto inviare alla Compagnia una serie di documenti e fornire una serie di informazioni … così che era certamente noto agli assicurati che la liquidazione della prestazione era subordinata al ricevimento da parte di Alleanza Assicurazioni di tutte le informazioni e documenti menzionati nel contratto, da fornirsi unitamente alla domanda di liquidazione oppure a seguito di richiesta della Compagnia”.
Pertanto, conclude sul punto la ricorrente, la Compagnia non avrebbe assunto “alcun obbligo di eseguire la prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in mancanza di uno o più documenti richiesti (sulla base del contratto o della normativa vigente)”;sicché, nessun ritardo sarebbe ad essa imputabile e le relative sanzioni sarebbero illegittime per avere omesso di considerare, I, la circostanza “che non fosse pervenuta alla Compagnia tutta la documentazione necessaria alla erogazione della prestazione”;
2) Le regole ermeneutiche in tema di sanzioni amministrative, così come desumibile dall’art. 1 della L. n. 689/1981 e dall’art. 25 della Costituzione, “impongono che l’irrogazione di sanzioni pecuniarie possa avvenire solamente a fronte di violazione di specifici obblighi chiaramente predeterminati”. Sennonché, il precetto di cui I vorrebbe sanzionare la violazione (art. 183 citato) “è privo di quelle caratteristiche di determinatezza che consentono di ritenere rispettato il principio di tassatività della fattispecie contenuta nella riserva assoluta di legge in materia penale … pacificamente applicabile anche alle sanzioni amministrative”, da cui la violazione anche del principio di legalità;
3) Il riferimento di I all’art. 183, primo comma, lett. a) del Codice è erroneo in quanto l’unica norma che sarebbe applicabile nella fattispecie è quella successiva di cui all’art. 183, primo comma, lett. d) nella parte in cui impone alle imprese di “adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati”: ciò che la Compagnia avrebbe fatto adottando una serie di misure a favore degli assicurati mediante l’approntamento di una serie di tutele procedimentali;
4) in via subordinata, l’ordinanza sarebbe infine illegittima sotto il profilo: a) della (in)determinatezza della sanzione, che risulterebbe assolutamente abnorme;b) della sua incoerenza rispetto al sistema sanzionatorio, siccome basata sul presupposto di una pluralità delle violazioni, in luogo della unicità della condotta che ha provocato gli asseriti ritardi, ciò che avrebbe dovuto ricondurre la fattispecie alla unicità dell’illecito contestato;c) della erronea interpretazione della ratio sottesa all’art. 183, funzionale non già a perseguire la singola violazione di una disposizione contrattuale bensì, piuttosto, “un comportamento generale” della Compagnia, sicché l’estensione della portata sanzionatoria dell’art. 183, propugnata da I, renderebbe la disposizione normativa, in combinato disposto con l’art. 319 dello stesso Codice, costituzionalmente illegittima;d) della violazione del principio di proporzionalità, laddove sono state irrogate sanzioni di importo di gran .lunga superiore alla somma netta oggetto di liquidazione.
Prima di procedere allo scrutinio delle censure, il Collegio reputa opportuno ricordare il testo normativo delle disposizioni recate dal Codice (approvato con D.lgs n. 209/2005).
Recita l’art. 183: “1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.