TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-09-21, n. 202009644
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Testo completo
Pubblicato il 21/09/2020
N. 09644/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14024/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14024 del 2019, proposto da
Toptel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N M, M R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca di Papa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;
nei confronti
Collegio San Crisogono Martire per Le Missioni Apostoliche, Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della S.S. Trinita', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture n. 81 prot. 22050 del 16/08/2019, notificata il 19/08/2019 con cui si ingiunge 1) ai proprietari delle aree distinte in catasto al foglio n°10, particella 378, su cui insistono i manufatti - box 5 e 5/a e tralicci b e c - box 6 e traliccio a che risultano essere intestate seguenti soggetti; 2) alle emittenti che trasmettono dal manufatti - box 5- 5/a c tralicci b e c - box 6 c traliccio a; 3) ai proprietari dei manufatti - box 5 - 5/a e tralicci b e c - box 6 e traliccio a nonché al locatari ed ai locatori; di demolire -entro novanta giorni - dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio del le sanzioni penali, le seguenti opere abusive: n. 2 manufatti in ferro su base in cemento " box 5 - 5/a e box 6, delle seguenti dimensioni : (box 5 e 5/a) nit. 8,20x2,00 nit xli media 3,00 nit; (box 6) mt. 3,00x2,00 nit x h media 2,30 mt. e n° 2 tralicci metallici i su base in cemento sui quali sono presenti parabole e varie antenne (tralicci a e c) delle seguenti dimensioni: (traliccio a) struttura metallica di altezza mt. 15,00; (traliccio c) struttura metallica a forma triangolare di altezza int. 25,00, escluso dalla presente ingiunzione il traliccio b già oggetto di precedente ordinanza di demolizione n. 122/2015, il tutto su area privata distinta in catasto al foglio 10 particelle 378, fatto salvo, sin d'ora ed impregiudicato ogni altro ulteriore provvedimento ai sensi di Legge.
- di ogni altro atto ai predetti preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Papa e di Collegio San Crisogono Martire per Le Missioni Apostoliche e di Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della S.S. Trinita';
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 DL n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020;
Relatore nell'udienza del giorno 7.7.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 84 DL n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La società ricorrente premette di essere proprietaria dell’emittente radiofonica “Gari Radio”, titolare delle frequenze 91.500 Mhz e 96.500 Mhz, che trasmette anche dagli impianti siti sul traliccio identificato con la lettera “C” – di cui si ordina la demolizione con il provvedimento oggi impugnato - utilizzando, per il posizionamento dei relativi apparati, il Box n. 5 e 5/A – casotto e traliccio della Centro Produzione Servizi sul terreno da quest’ultimo preso in affitto dalla Provincia Italiana Ordine degli Scalzi SS. Trinità – di cui il Comune resistente aveva già in passato imposto la rimozione con ordinanze n. 155 e 174 del 1994, sospese dal TAR in sede cautelare.
La ricorrente inoltre espone che, successivamente, le emittenti predette avevano richiesto in data 19/07/1994 al Comune di concedere il diritto di superficie, ai sensi dell’Art.4 della L. 223/90, per rilocalizzare le strutture in Loc. Costarelle e che il Comune aveva accolto l’istanza autorizzando con ordinanza n. 274 del 18/10/1994 lo spostamento di tutti gli impianti dal centro storico alla località Costarelle Villa Romita, ove già preesistevano altre emettenti operanti.
Da allora le strutture sono presenti in loco, il Comune non ha adottato ulteriori provvedimenti repressivi ed anzi in data 27/4/1995 con Prot. n. 20/95 ha autorizzato i lavori di cui alla relazione prot. 6108 dal tecnico Moroni per adeguare gli impianti – consistenti in “box prefabbricati metallici contenenti apparati tecnici con relativi tralicci metallici strallati (non autoportanti), ovvero complessi tecnici amovibili” che, ad avviso del ricorrente non sarebbero soggetti a concessione edilizia- con le nuove specifiche tecniche ed nuovo schema delle emittenti fino alla realizzazione del progetto definitivo - mai intervenuto – e sono state successivamente aggiornate per il passaggio dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali ed oggetto di passaggi di titolarità tra i diversi soggetti subentrati, comunque con diminuzione del numero totale degli impianti a causa trasferimento in altri siti nonché dell’assegnazione di alcune bande di frequenze alle compagnie telefoniche.
Con il presente ricorso l’emittente in parola impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive relative ai predetti impianti per le trasmissioni, tra cui quella utilizzata dalla società ricorrente, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani; il provvedimento ha, altresì, invitato le emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione della normativa eccesso di potere sotto molteplici profili; 2) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione dell'art. 82 dello Statuto comunale. Eccesso di potere; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241; 4) violazione e falsa applicazione della deliberazione Consiliare n. 11 del 2002 ed eccesso di potere sotto vari profili, in particolare contraddittorietà.
Si è costituito in giudizio l’Ordine