TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-03-03, n. 202200640
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2022
N. 00640/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2021, proposto da G A B, S B, M B, rappresentati e difesi dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
- il Comune di Biancavilla, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa misura cautelare,
- del decreto del Dipartimento dell’urbanistica della Regione Siciliana n. 198 del 24 novembre 2020, pubblicato sulla GURS n. 62 - parte I, del 18 dicembre 2020, con il quale è stato approvato il “piano regolatore generale con annesse norme tecniche di attuazione del Comune di Biancavilla”, limitatamente a quanto d’interesse del ricorrente e quindi alla destinazione urbanistica VAP (verde pubblico attrezzato), attribuita al terreno di sua proprietà, censito in catasto al foglio 35/B, particella 2400 (ex 296/c), e particella 2403 (ex 1070/b);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresa la deliberazione del Commissario ad acta con i poteri e le attribuzioni del Consiglio comunale di Biancavilla n.1 del 10 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale di cui si tratta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e del Comune di Biancavilla;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 e della LR 10/91; difetto assoluto di motivazione; illegittima riapposizione del vincolo preordinato all’espropriazione; mancata valutazione dello stato dei luoghi. Pur dichiarandosi consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui le scelte di pianificazione del territorio da parte dell’amministrazione sarebbero caratterizzate da ampia discrezionalità, tanto da costituire valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità, salvo che nelle stesse non siano presenti errori di fatto o anomalie, parte ricorrente evidenzia la peculiarità della vicenda giuridica sottesa alla controversia, in cui si tratterebbe della reiterazione di un vincolo espropriativo, essendo stato il terreno di proprietà del ricorrente sottoposto dal 1993 a vincolo espropriativo, in quanto ricompreso tra le aree classificate P, destinate alla “creazione di parcheggi pubblici”, vincolo la cui tipologia sarebbe stata qualificata come espropriativo dal CGA, con la sentenza n. 205/2018; con il nuovo P.R.G., il terreno sarebbe stato nuovamente sottoposto a vincolo espropriativo in quanto classificato come zona Va – Verde pubblico attrezzato; la nuova destinazione impressa al terreno del ricorrente, consistente in sostanza nella medesima riapposizione del vincolo espropriativo già apposto nel 1993, apparirebbe quindi illegittima ed immotivata.
2. Violazione dell’art. 3 della l. 241/90; eccesso di potere per manifesta erroneità dei presupposti di fatto; manifesta illogicità e irragionevolezza; errato dimensionamento del piano; sovradimensionamento delle aree per attrezzature e servizi ex art. 3 del DI 1444/68. I dati in ordine all’incremento della popolazione assunti dai progettisti a fondamento della loro ipotesi progettuale sarebbero palesemente errati e sarebbero stati sconfessati dallo stesso Assessorato regionale, in sede di approvazione dello strumento urbanistico. Sarebbero comunque sovradimensionati rispetto ai parametri di cui al DI 1444/1968.
Le amministrazioni intimate si sono costituite, spiegando difese riassumibili come a seguire.
Per la Regione Siciliana, il vincolo apposto sul fondo di parte ricorrente avrebbe natura di vincolo conformativo e non espropriativo (al pari di tutte le zone F, aree destinate alle attrezzature ed ai servizi), ciò essendo desumibile dalla circostanza che il nuovo PRG, alle pagine 15 e 16, nella parte di interesse specificherebbe: «…Le zone F “di progetto” possono condividersi limitatamente a quelle ricadenti all'interno delle perimetrazioni delle zone A e B per come individuate dal PRG indipendentemente dalla ri-denominazione di tali zone per effetto del presente parere oltre, comunque, a quelle ubicate su aree di proprietà comunale alla data di emanazione del decreto di approvazione finale. Le zone E di progetto invece esterne a