TAR Firenze, sez. III, sentenza 2018-01-30, n. 201800154
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2018
N. 00154/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2017, proposto da:
C M e M G G S, rappresentati e difesi dagli avvocati G G e I C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, corso Italia, 2;
contro
Comune San Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luca Capecchi in Firenze, via G. La Pira, 17;
nei confronti di
Agi S.p.a., S L, G P L, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, R T e D Bassi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via degli Artisti, 20;
per l'annullamento:
- del permesso di costruire C/2017/30 del 31/08/2017, rilasciato dal Dirigente del Settore Governo del Territorio - Ambiente SUAP del Comune di San Vincenzo alla società Agi Spa e ai Sigg.ri S L e G P L per l'esecuzione dei lavori di "sostituzione e ristrutturazione edilizia" del fabbricato sito in Via Pianosa, 4/12;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito, fra cui, ove occorra, nella denegata ipotesi in cui ad essi sia data un'interpretazione conforme a quella sostenuta dall'Amministrazione municipale nel verbale del Consiglio comunale del 27.09.2017 (cioè, ove per assurdo doveva essere intesa nel senso di consentire, ammettere, il rialzamento delle coperture degli edifici esistenti, a condizione che i nuovi fabbricati non superino la "linea del cielo" delimitata dagli edifici più alti circostanti), della delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 29.11.2016 in partibus quibus, avente ad oggetto "la correzione dell'errore materiale elaborato rca "disciplina del piano del nuovo piano strutturale ed interpretazione normativa. Provvedimenti."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune San Vincenzo e di Agi Spa e di S L e di G P L;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 626 del 3/05/2017 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato dai Sig. C M e Maria Grazia Sagaci annullava il permesso di costruire rilasciato dal comune di S. Vincenzo in favore dei proprietari di un vicino fabbricato mono piano di cui era prevista la demolizione e sostituzione con una nuova palazzina di quattro piani che avrebbe parzialmente occluso la vista mare di cui essi godono dal proprio appartamento sito in un prospiciente condominio.
Con la predetta sentenza veniva accertata la sussistenza in capo ai ricorrenti di un interesse legittimo che li abilitava ad agire e veniva altresì accertato che nell’area in cui avrebbe dovuto essere realizzato l’intervento operavano (in regime di salvaguardia fino alla approvazione del regolamento urbanistico) gli artt. 37 e 38 del piano strutturale che per le zone site nella fascia più vicina al litorale, denominate “città sul mare” e “città consolidata”, vietano il rialzamento delle coperture degli edifici, al fine di non alterare la percezione dello sky line urbano attuale dal mare.
A seguito della predetta pronuncia la S.r.l. Agi e gli altri proprietari dell’immobile limitrofo a quello dei ricorrenti hanno presentato al comune di S. Vincenzo una nuova istanza di permesso di costruire che prevede la realizzazione di un edificio di tre piani (considerevolmente più alto di quello preesistente) ma con copertura piana a terrazza anziché spiovente.
L’accoglimento della istanza ha provocato un nuovo ricorso da parte dei Sig.ri Molta e Sagaci che oggi viene in decisione.
Al fine di meglio chiarire i presupposti sulla base dei quali il comune di S. Vincenzo ha ritenuto di poter rilasciare il nuovo permesso è stata disposta istruttoria presidenziale ottemperata con il deposito in data 25/10/2017 di una relazione dell’Ufficio urbanistica.
Da questa si evince che secondo il Comune intimato la disciplina dettata dall’art. 37 del piano strutturale non impedirebbe in senso assoluto la sopraelevazione ma precluderebbe solo i rialzamenti suscettibili di alterare lo sky line, la cui nozione dovrebbe desumersi dalla delibera