TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-05-28, n. 202100199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-05-28, n. 202100199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100199
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 00199/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00201/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2019, proposto dal Comune di Castelpizzuto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S D P e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria, 74;

Camera di Commercio del Molise - Sede di Isernia, Provincia di Isernia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Castellina s.r.l., Italiana Beverage s.r.l., non costituite in giudizio;

Santa Croce s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Di Nezza, Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

della sentenza del TAR Molise n. 642/2018 del 24/10/2018, pubblicata il 31/10/2018;

nonché per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia e/o per l’annullamento:

- della nota prot. 43505/2019 del 05/04/2019 della Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio Mobilità e Risorse Naturali – Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, avente ad oggetto: “ Contenzioso Comune di Castelpizzuto/società Santa Croce Srl: Esecuzione della sentenza del Tar Molise n.642/2018. Trasmissione provvedimento ”.

- della Determinazione Dirigenziale n.1315 del 28/03/2019 della Regione Molise avente ad oggetto: “ Co-uso delle sorgenti S1, S2 ed S3 in località Folgara Casale in agro del Comune di Castelpizzuto in esecuzione della sentenza del Tar Molise n.642/2018: A) Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso umano dalla sorgente denominata “S2” in favore della ditta Comune di Castelpizzuto con sede legale in via Roma n.27. B) Concessione provvisoria e subordinata per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerali naturali sgorganti dalle fonti S1 e S2 dite in località Folgara/Casale nel Comune di Castelpizzuto (IS), richiesta dalla società Santa Croce srl – Roma ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e della Santa Croce s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. D B all’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021, svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 183/2020, nonché dell’art. 4 del d.l. 28/2020, e in presenza, ai sensi degli stessi articoli, degli avvocati di cui al verbale;



1. Il Comune di Castelpizzuto impugnava, con il ricorso n. R.G. 434/2014, la determina dirigenziale n. 568/14 della Regione Molise di concessione mineraria alla ditta Castellina s.r.l. per lo sfruttamento della fonte di acqua minerale naturale (denominata Castellina) sita in località Folgara-Casale, nonché gli atti presupposti e connessi, e ne otteneva l’annullamento giurisdizionale, poiché tali atti venivano ritenuti illegittimi nella parte in cui si concedeva alla detta società il diritto di emungimento alla fonte S2 (vedasi la sentenza T.a.r. Molise, 18.5.2016 n. 222).

La Regione, ritenendo di dare esecuzione al decisum , con la nota prot. n. 70221 del 20.6.2016 asseverava indi il couso della fonte S2 da parte del Comune e della società Castellina, predisponendo poi ulteriori atti regolatori della vicenda in esame.

Anche tali atti venivano però tutti impugnati dall’odierna Amministrazione ricorrente (n. R.G. 278/2016). E anche tale secondo ricorso veniva definito da questo TAR in senso favorevole con la sentenza n. 642 del 24 ottobre 2018, che rilevava l’erronea applicazione da parte dell’amministrazione regionale dell’art. 47 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Da tale premessa il Tribunale faceva discendere le conseguenze che: “1 ) la nota prot. n. 70221 del 20.6.2016, con la quale si assevera il couso della fonte S2 da parte di Comune e società privata, è illegittima poiché del tutto generica e priva di qualsivoglia indicazione sulla regolamentazione del couso;
2) il decreto P.G.R. n. 2/2017 è illegittimo poiché accorda al Comune di Castelpizzuto una generica e atipica “riserva” di portata idrica, anziché rilasciare una concessione per uso idropotabile;
3) la determinazione dirigenziale n. 103 del 13.1.2017 è illegittima poiché conferisce al privato una concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale naturale in località Folgara-Casale, consentendone l’emungimento per dieci anni, facendo un generico riferimento al regime di couso, senza alcuna regolamentazione precisa di esso;
4) la determinazione dirigenziale n. 295 del 1.2.2017, con la quale la concessione mineraria viene volturata dalla Castellina S.r.l. all’avente causa Italiana Beverage S.r.l. risente dell’illegittimità derivata dai rilevati vizi del presupposto atto di concessione alla dante causa;
5) la determinazione dirigenziale n. 187 del 24.1.2018, il disciplinare della concessione mineraria e tutti gli atti conseguenti e connessi qui impugnati risentono dell’illegittimità derivata dai vizi del presupposto atto di concessione
”.



2. Nel dare esecuzione alla nuova sentenza annullatoria la Regione ha quindi adottato la determinazione dirigenziale n.1315 del 28 marzo 2019, prevedendo in sintesi:

1) che la sorgente S2 è sottoposta a regime di co-uso ex art. 47 del R.D. n. 1775/1933 in relazione alle derivazioni che da essa si originano: a) la derivazione, prioritaria, per uso consumo umano da assentire in favore del Comune di Castelpizzuto (nella misura di 0,31 l/s);
b) la derivazione, subordinata e provvisoria, finalizzata al conferimento della concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale naturale denominata “Castellina” in favore della richiedente società Santa Croce s.r.l. (nella misura di 20,7 l/s);

2) che, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per uso consumo umano avrà una durata di 30 anni;

3) che la detta concessione al Comune, da adottarsi solo successivamente, sarà soggetta ai seguenti adempimenti: a) sottoscrizione di apposito disciplinare di concessione collegato al decreto di concessione, nel quale saranno definiti i patti e le condizioni (non connessi al co-uso della sorgente) che regoleranno l’utilizzo dell’acqua da derivare per l’uso consumo umano;
b) versamento del canone annuale relativo all’uso “potabile-consumo umano”;
c) versamento del canone annuo per deposito cauzionale.

Contestualmente la Regione ha concesso alla società Santa Croce s.r.l. il titolo minerario, con prescrizioni, per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali sgorganti dalle fonti S1 ed S2 site in località Folgara/Casale nel Comune di Castelpizzuto, per una portata complessiva di 24 l/s.



3. Dinanzi a tanto il Comune di Castelpizzuto con ricorso ex art. 112 cod.proc.amm. ha quindi agito in giudizio per l’ottemperanza della sentenza di questo TAR n. 642 del 24 ottobre 2018, chiedendo che ne fosse data integrale esecuzione;
e contestualmente ha impugnato la D.D. n.1315 del 28/03/2019 e gli atti connessi, reputandoli comunque lesivi della propria posizione giuridica, per come riconosciuta dalla predetta pronuncia.

In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto in via principale la nullità/inefficacia degli atti impugnati per violazione e/o elusione del giudicato.

In via subordinata, essa ha introdotto le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della l. n. 241/90 in riferimento al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e dell’art. 47 del RD n. 1775/1933, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo;
2) omessa motivazione e omessa istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste, nonché violazione dell'art. 97 del d.lgs. n. 152/2006;
3) eccesso di potere – omessa/errata istruttoria – errore nei presupposti di fatto e di diritto;
4) violazione dei principi anche di derivazione comunitaria relativi alla necessità di una pubblica gara per l’assegnazione della risorsa mineraria.

Da ultimo, la ricorrente ha altresì’ lamentato che l’Amministrazione resistente non avrebbe poi nemmeno provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda.



4. Si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso la Regione Molise, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Santa Croce s.r.l..



5. Il Tribunale con l’ordinanza n. 138 del 13 luglio 2019 ha accolto in parte l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente e ha disposto una verificazione, assegnando il seguente quesito: “ se gli atti e gli accorgimenti previsti e posti in essere ai fini dell’uso della sorgente S2 da parte del Comune di Castelpizzuto valgano effettivamente a garantire la fruizione della quantità indicata nel provvedimento impugnato in ogni periodo dell’anno ”.

Espletata la verificazione, all’udienza pubblica del 14 aprile 2021 la causa è infine passata in decisione.



6. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.



7. Occorre premettere che l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla controinteressata è infondata, atteso che, come questo TAR ha già chiarito nell’ottemperanda sentenza, “ la presente controversia non rientra nella cognizione del Tribunale delle acque pubbliche, essendo la materia delle acque minerali estranea alla materia delle acque pubbliche e rientrando, invece, in quella delle miniere (cfr.: Cons. Stato, IV sez., 14.5.2004 n. 3050;
T.a.r. Molise I, 6.6.2016 n. 222)”.

Va poi affermata la giurisdizione amministrativa anche in virtù dell’art. 134, comma 1, lett. a) cod.proc.amm., trattandosi di questioni relative, in primis , all’ottemperanza di una sentenza di questo stesso TAR.

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