TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-08-28, n. 201902089
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Testo completo
Pubblicato il 28/08/2019
N. 02089/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05440/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5440 del 1999, proposto da:
OS NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in IA, viale Raffaelo Sanzio 6;
contro
Ufficio Collocamento di Bronte, Commissione Provinciale Mano D'Opera Agricola - IA, Commiss.Circoscriz. Collocamento in Agricoltura-IA non costituiti in giudizio;
Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. - IA, Assessorato Reg.Le Lavoro,Prev.Soc.,Formaz.Prof.Ed Emigraz., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in IA, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
ZZ NO, CO AS OV, IS IN, GA TT IA, LI NA PE, LE GA, IS AG, OS IA non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di inserimento nel contingente ad esaurimento ex art.54 l.r.16/96.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. - IA e di Assessorato Reg.Le Lavoro,Prev.Soc.,Formaz.Prof.Ed Emigraz.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2019 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 26 novembre 1999 all’Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale ed alla Commissione Circoscrizionale per il Collocamento in Agricoltura di IA presso la sede dell’avvocatura dello Stato Distrettuale di IA ed il 14 dicembre 1999 a DILIETTOSO IA, il 15 dicembre 1999 a ZZ NO, IS IN, BA AT IA NF EN PE, RI AG, il 17 dicembre 1999 a RI GA, nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di IA il 24 dicembre 1999, TA NO domandava l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, del provvedimento con il quale l’Ufficio di Collocamento di Bronte aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere l’inserimento nel contingente ad esaurimento di cui all’art.54 L.R. 6 aprile 1996 n.16 e la graduatoria nella parte in cui non lo includeva ermeticamente indicando la motivazione “no 500 gg”.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’impugnato provvedimento poiché l’Amministrazione resistente non aveva correttamente valutato le giornate lavorative dal medesimo prestate nel triennio 1993/1995 a servizio dell’Amministrazione forestale nella qualità di operaio in virtù di appositi contratti a tempo determinato all’uopo stipulati. Il ricorrente, infatti, invocava l’applicazione dell’art.21 co.6 L. n.223/1991 nella parte in cui riconosce in favore degli operai agricoli a tempo determinato rimasti privi di occupazione ed iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche (ex art. 4 della legge n. 590/1981), ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro effettivamente prestate,