TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202200943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202200943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200943
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 00943/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2014, proposto da Ersilia Bracaglia, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico D’Antrassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Neghelli 58;

contro

Comune di Terracina (LT), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della nota prot. n. 50217/U del 4 novembre 2013, notificata il successivo giorno 11, con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio assunta dal Comune di Terracina al prot. n. 86066, prat. B/111, del 1° dicembre 2004 e presentata ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326, relativa ad un immobile ad uso residenziale eretto sul terreno distinto in catasto al foglio n. 133, mappale n. 2403 e collocato in località “S. Monica”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 1° dicembre 2022 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Ersilia Bracaglia è proprietaria dell’immobile distinto in catasto al foglio n. 133, mappale n. 2403, sul quale ha edificato un fabbricato ad uso civile abitazione, parte di un immobile bifamiliare, in data anteriore al 31 marzo 2003. Per tale cespite ha chiesto il condono con istanza assunta dal Comune di Terracina al prot. n. 86066, prat. B/111, del 1° dicembre 2004, presentata ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326.

L’Amministrazione civica, previa comunicazione di avvio del procedimento di rigetto di cui alla nota prot. n. 81317/U dell’8 marzo 2007, con nota prot. n. 50217/U del 4 novembre 2013, notificata il successivo giorno 11, ha definitivamente rigettato la citata domanda di condono del 1° dicembre 2004. In particolare, l’ente locale ha rilevato che le opere in discorso sono state realizzate in una zona vincolata dopo la data di imposizione del vincolo di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. nella l. 8 agosto 1985 n. 431 e 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in assenza di titolo abilitativo, non sono conformi alle norme e prescrizioni urbanistiche, non rientrano in piani urbanistici attuativi e, pertanto, non sono sanabili ex artt. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 e 3, l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, oltre che delle delibere della Giunta municipale di Terracina n. 473 del 7 dicembre 2006 e n. 491 del 28 dicembre 2006.

Pertanto, con il ricorso all’esame, notificato il 9 gennaio 2014 e depositato il 4 febbraio 2014, E.B. è insorta avverso gli atti indicati in epigrafe, lamentando:

I) eccesso di potere sotto vari profili, perché il provvedimento impugnato contiene erronei riferimenti allo svolgimento del procedimento, affermando contemporaneamente che la memoria partecipativa dell’8 maggio 2007 sarebbe irrilevante e che alcuna tempestiva osservazione sarebbe stata presentata;

II) violazione della l. reg. 2 maggio 1980 n. 28 ed eccesso di potere, perché l’avvenuta perimetrazione del nucleo edilizio abusivo in cui insiste l’illecito commesso dalla ricorrente, giusta delibera del Consiglio comunale n. 30 del 13 aprile 2006, osterebbe alla possibilità di denegare la sanatoria perché, una volta che sarà definitivamente approvato il nuovo strumento urbanistico in variante speciale al PRG, le criticità derivanti dal vincolo di rispetto della fascia costiera saranno rimosse;

III) eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento, in quanto l’avvio della procedura di perimetrazione del nucleo edilizio abusivo ex l. reg. n. 28 del 1980 avrebbe indotto un affidamento sulla possibilità di sanatoria dell’abuso.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 1° dicembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1 In merito al primo mezzo di gravame, pur essendo vero che il testo del provvedimento contiene gli errori materiali riferiti da parte ricorrente, si rileva che essi non influiscono sulla correttezza sostanziale dell’atto, che si fonda sulla circostanza per cui le opere di cui è causa sono state realizzate in una zona vincolata dopo la data di imposizione del vincolo di rispetto della fascia costiera in assenza di titolo abilitativo, non sono conformi alle norme e prescrizioni urbanistiche, non rientrano in piani urbanistici attuativi e, pertanto, non sono sanabili. Circostanze questa che la giurisprudenza, anche condivisa da questo collegio, ha ripetutamente ritenuto sufficienti a supportare un diniego di condono ex art. 32, comma 27, d.l. n. 269 cit. (Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020 n. 7014;
sez. VI, 5 agosto 2020 n. 4933;
sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425;
sez. II, 31 ottobre 2019 n. 7466;
sez. IV, 12 marzo 2018 n. 1528;
TAR Lazio, Latina, sez. I, sez. I, 2 maggio 2022 n. 401;
sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699;
TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 giugno 2021 n. 3794;
sez. VI, 13 novembre 2020 n. 5218).

Peraltro, in merito a tale decisivo (e unico) passaggio motivazionale parte ricorrente neppure ha dedotto alcunché, avendo incentrato le proprie difese sull’applicabilità delle norme eccezionali di cui alla l. reg. n. 28 cit., sì che, di là dei ricordati insignificanti errori di redazione dell’atto, il nucleo decisorio dello stesso è sostanzialmente corretto e si è consolidato per mancata impugnazione.

2.2 Con riguardo al secondo ordine di censure, si rileva che la delibera del Consiglio comunale di Terracina n. 30 del 2006 evocata da parte ricorrente reca la mera perimetrazione degli insediamenti spontanei e dei nuclei edilizi nella stessa indicati, ai sensi dell’art. 2, l. reg. n. 28 cit. e, come tale, costituisce un atto propedeutico rispetto all’adozione dello strumento urbanistico attuativo eventualmente rilevante ai fini della sanabilità dell’abuso ex art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004 (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 2 maggio 2022 n. 401;
sez. I, 12 novembre 2019 n. 668;
sez. I, 7 ottobre 2019 nn. 581 e 582).

La l. reg. n. 28 cit., infatti, ha previsto una disciplina volta al recupero dell’abusivismo edilizio attraverso un articolato iter procedimentale che prende avvio dal rilevamento delle costruzioni e dei nuclei edilizi abusivi, mediante perimetrazione delle aree su cu insistono e di quelle inedificate da destinare a edilizia residenziale ed a recupero degli standard, e che si conclude con l’adozione di una variante speciale al PRG che autorizza la presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria (TAR Lazio, Latina, sez. I, 2 maggio 2022 n. 401). Tuttavia, gli artt. 1, comma 3, lett. b) e 16, l. reg. n. 28 cit., sottopongono la possibilità di chiedere tale sanatoria al fatto che si tratti di costruzioni abusive ultimate fino alla data del 31 dicembre 1993, circostanza questa pacificamente esclusa nel caso di specie, ove la ricorrente ha dichiarato nell’istanza di condono del 1° dicembre 2004 che l’edificio in questione è stato costruito nel 1996 (per una vicenda analoga v. TAR Lazio, Latina, sez. I, 2 maggio 2022 n. 401).

2.3 Neppure il terzo mezzo di gravame può essere utilmente delibato.

In tal senso, alla luce del disposto degli artt. 1, comma 3, lett. b) e 16, l. reg. n. 28 cit., nessuna aspettativa meritevole di tutela può essere predicata in capo a parte ricorrente, tenuto conto che l’immobile abusivo da ella costruito risale a data successiva al 31 dicembre 1993.

3. – Non essendosi costituita l’Amministrazione civica risultata vittoriosa, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.

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