TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202200943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202200943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200943
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 00943/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2014, proposto da Ersilia Bracaglia, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico D’Antrassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Neghelli 58;



contro

Comune di Terracina (LT), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio;



per l’annullamento

della nota prot. n. 50217/U del 4 novembre 2013, notificata il successivo giorno 11, con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio assunta dal Comune di Terracina al prot. n. 86066, prat. B/111, del 1° dicembre 2004 e presentata ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326, relativa ad un immobile ad uso residenziale eretto sul terreno distinto in catasto al foglio n. 133, mappale n. 2403 e collocato in località “S. Monica”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 1° dicembre 2022 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Ersilia Bracaglia è proprietaria dell’immobile distinto in catasto al foglio n. 133, mappale n. 2403, sul quale ha edificato un fabbricato ad uso civile abitazione, parte di un immobile bifamiliare, in data anteriore al 31 marzo 2003. Per tale cespite ha chiesto il condono con istanza assunta dal Comune di Terracina al prot. n. 86066, prat. B/111, del 1° dicembre 2004, presentata ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326.

L’Amministrazione civica, previa comunicazione di avvio del procedimento di rigetto di cui alla nota prot. n. 81317/U dell’8 marzo 2007, con nota prot. n. 50217/U del 4 novembre 2013, notificata il successivo giorno 11, ha definitivamente rigettato la citata domanda di condono del 1° dicembre 2004. In particolare, l’ente locale ha rilevato che le opere in discorso sono state realizzate in una zona vincolata dopo la data di imposizione del vincolo di cui agli artt. 1, comma 1, lett. a), d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. nella l. 8 agosto 1985 n. 431 e 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 22

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