TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-12-05, n. 202401421

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-12-05, n. 202401421
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202401421
Data del deposito : 5 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2024

N. 01421/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00811/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 811 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Siena, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per l'annullamento

- del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Siena, -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale VIETA ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D. lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere alle strutture, ove si svolgono manifestazioni sportive, relative agli incontri di calcio professionistici, dilettantistici ed amatoriali sia in Italia che in Unione Europea per i quali esista un calendario ufficiale tra cui gli incontri di campionato, delle Nazionali Italiane ed anche le partite amichevoli, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per il periodo di anni 5”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-(notificato all’interessato il -OMISSIS-), il Questore di Siena faceva divieto al ricorrente, ai sensi dell’art. 6, 1° comma della l. 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere, per cinque anni, alle “competizioni di calcio relative ad incontri ufficiali ed amichevoli dei campionati e tornei nazionali professionisti, dilettanti e amatoriali, dei tornei internazionali, delle Nazionali di calcio, che verranno disputati sul territorio nazionale” ed ai luoghi interessati alla sosta ed al transito dei tifosi; era altresì disposto l’obbligo accessorio del cd. “obbligo di firma” che però non era convalidato dal G.I.P. di Siena (ord.-OMISSIS-) e pertanto perdeva effetto.

Il provvedimento sopra descritto (cd. D.A.S.P.O.) traeva origine dall’episodio verificatosi il -OMISSIS-, in occasione dell’incontro di calcio “ACN Siena-Modena del Campionato nazionale Lega Pro, girone B (che vedeva il solo ricorrente scavalcare la “barriera di divisione posta tra l’area interna del campo di gioco e la curva, per festeggiare la vittoria della ….(propria) squadra”, per poi successivamente rientrare nel proprio settore, a seguito del pronto intervento della DIGOS) ed era ulteriormente giustificato dai vari D.A.S.P.O. applicati al ricorrente da varie Questure, a partire dal 2004.

Il provvedimento era impugnato dal ricorrente che articolava unica censura di travisamento del fatto e delle emergenze istruttorie, assenza di pericolosità del comportamento denunciato.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 13 luglio 2022, n. 416, la Seconda Sezione di questo T.A.R. respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: “dalla

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