TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-04-26, n. 202100384
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2021
N. 00384/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2018, proposto da
Consorzio Fronte del Porto - San Teodoro, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX settembre, n. 19/7;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M P P, L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Genova, via Garibaldi, n. 9, presso la sede della Civica Avvocatura;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Confesercenti – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Provinciale di Genova, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX settembre, n. 19/7;
ad opponendum :
Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 2018-150.0.0.-86 del 24.09.2018 della Direzione Sviluppo del Commercio del Comune di Genova, avente a oggetto: « annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 118 dell'8 novembre 2017 della Direzione Sviluppo Economico »;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Genova e di Esselunga S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021 il dott. A E B e valutate le difese svolte dalle parti secondo le modalità della normativa anti Covid, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Consorzio ricorrente si è costituito il 16.01.2003 ed è stato riconosciuto dal Comune di Genova come Centro integrato di via (CIV) con deliberazione della Giunta n. 193 del 27.02.2003 (doc. 2 della parte attrice).
2. Con nota del 04.08.2016, le associazioni di categoria hanno instaurato una corrispondenza con il Comune di Genova per la definizione delle perimetrazioni dei CIV (doc. 4 del ricorrente).
3. Con nota del 23.02.2017, le medesime associazioni hanno presentato una proposta di perimetrazione di alcuni CIV, tra cui quello Fronte del Porto (doc. 5 della parte attrice).
4. Con e-mail del 09.05.2017, il Comune ha ipotizzato alcune modifiche alla perimetrazione dei CIV.
5. Con determinazione dirigenziale n. 118 dell’08.11.2017, il direttore della Direzione Sviluppo economico del Comune di Genova ha definito la perimetrazione del CIV “Fronte del Porto-San Teodoro”, ampliandone il nucleo originario (doc. 7 del ricorrente).
6. Con nota n. 276076 del 03.08.2018, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della determinazione n. 118 dell’08.11.2017, ravvisando la possibile sussistenza di un « difetto di istruttoria sotto i profili urbanistico e commerciale », in quanto « nel definire e accertare in estensione la nuova perimetrazione del CIV, non è sorretta da adeguate motivazioni specifiche né di tipo urbanistico, né commerciale » (doc. 8 del ricorrente).
7. Con memoria del 03.09.2018, il Consorzio ricorrente e le associazioni di categoria hanno presentato le proprie controdeduzioni, negando il vizio denunciato e chiedendo l’archiviazione del procedimento (doc. 11 del ricorrente).
8. Con determinazione dirigenziale n. 86 del 24.09.2018, il dirigente della Direzione Sviluppo del commercio del Comune di Genova ha annullato in autotutela la determinazione n. 118 dell’08.11.2017.
9. Il Consorzio ha quindi impugnato la determinazione n. 86 del 24.09.2018 dinanzi a questo TAR.
10. Si è costituito in giudizio il Comune di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
11. A sostegno dell’impugnativa, è intervenuta in giudizio la Confesercenti di Genova.
12. Ha invece spiegato intervento ad opponendum la società Esselunga spa, depositando una memoria di costituzione il 20.01.2021 e un atto d’intervento il 12.02.2021.
13. Nel corso del processo, tutte le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
14. All’udienza del 17.03.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
15. Ai fini dell’esame delle questioni dedotte in giudizio, tanto di natura pregiudiziale o preliminare, quanto di merito, è opportuno premettere che la disciplina dei Centri integrati di via-CIV è oggi racchiusa nell’art. 122 della l.r. n. 1 del 2007, secondo cui « al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e nelle aree urbane e di sostenere lo sviluppo delle attività economiche in esse operanti, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese commerciali, la Regione promuove e favorisce l'aggregazione degli operatori economici e commerciali in Centri Integrati di Via (CIV) », la cui operatività « si esplica in ambiti territoriali perimetrati dai Comuni di appartenenza secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei Comuni e delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio ».
16. La “causa” della determinazione dirigenziale n. 118 dell’08.11.2017 consisteva quindi nella “perimetrazione”, dell’ambito territoriale entro cui si esplica l’operatività del CIV “Fronte del Porto”, in concreto effettuata in estensione; mentre il provvedimento impugnato, intervenendo su di essa in autotutela, ha avuto l’effetto di riportare tale ambito territoriale entro i più ristretti confini originari.
È alla luce di queste considerazioni preliminari che devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti.
17. In particolare, Esselunga spa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del consorzio ricorrente, il cui Statuto non prevedrebbe la rappresentanza in giudizio degli interessi dei consociati.
18. La stessa Esselunga spa, insieme al Comune resistente, eccepisce anche il difetto d’interesse ad agire, osservando che il Consorzio, secondo quanto disposto dal suo Statuto, è formato da imprese che operano tutte nell’area ricompresa nel perimetro del CIV come definito nel 2003 e che per questo non avrebbero interesse alla conservazione della nuova e più estesa perimetrazione del 2017.
19. Le eccezioni sono infondate, perché il ricorrente è considerabile un consorzio con attività esterna – in