TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-11-06, n. 201402688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-11-06, n. 201402688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201402688
Data del deposito : 6 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00636/2010 REG.RIC.

N. 02688/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00636/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2010, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
U.T.G. - Prefettura di Brindisi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliato presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi prot. n. 08/16732/1 - 6B - 5 Area I Bis, emesso in data 16 settembre 2009 e notificato al ricorrente in data 22 gennaio 2010, avente ad oggetto il diniego dell'istanza di rinnovo della licenza per il porto di pistola per difesa personale, presentata dal ricorrente;.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. dello Stato Simona Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. M M ha presentato istanza per il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, rilevando di essere imprenditore nel settore della produzione, imbottigliamento e commercializzazione di vini.

Avverso il provvedimento epigrafato con il quale l’Amministrazione intimata ha respinto l’istanza suindicata, è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:

Violazione degli artt 39 e 43 r.d.773/1931 – eccesso di potere per carenza di motivazione – carenza di istruttoria.

Non riconducibilità delle violazioni penali contestate “truffa e falso” e “omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documenti contabili alla previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.

Con atto depositato in data 20 aprile 2010 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nella pubblica udienza del 9 ottobre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, l'Amministrazione dell'Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca o di rinnovo di un'autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709).

L'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (in base al quale "il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura") rimette all'Autorità di pubblica sicurezza la valutazione dei casi in cui è possibile accordare l'uso di armi per scopi di difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell'interessato di doversi proteggere da una situazione di pericolo.

Tuttavia il successivo art. 43 dispone che:

“Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Ne deriva che: sotto un primo profilo l'Amministrazione di P.S. è tenuta a indicare gli aspetti concreti, che fungono da presupposti oltre che per la formulazione di un giudizio di non meritevolezza, anche per la formulazione di un giudizio in ordine all’effettivo bisogno dell’interessato evidenziando, con motivazione adeguata, le ragioni che consentono di pervenire, proprio sulla base degli aspetti indicati, a un giudizio (attuale e prognostico) in ordine al presupposto dell’effettivo bisogno;
sotto un secondo profilo, tale giudizio largamente discrezionale può essere sindacato solo sotto l'aspetto del rispetto dei canoni della ragionevolezza e della coerenza.

Viene in rilievo, sul punto, come osservato dalla giurisprudenza, la necessità che, a salvaguardia del principio di coerenza dell'agire dell'Amministrazione, nonché del legittimo affidamento del privato cittadino nei confronti di esso, l'Amministrazione fornisca, in casi di diniego seguito ad un rinnovo del titolo di polizia, una motivazione congrua e incisiva che dia conto delle sopravvenute circostanze ostative e del mutato interesse pubblico al rilascio della licenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 22 ottobre 2009, n. 4856;
T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 27 gennaio 2010, n. 36).

Nella fattispecie in esame, il decreto impugnato rileva che “nel procedere alla valutazione dei motivi posti a sostegno della richiesta, è emerso che sono mutate le condizioni che diedero luogo alla precedente concessione per il venir meno dei presupposti soggettivi previsti dalla legge, a seguito del procedimento penale instaurato a carico del predetto per violazione dell’art.612 (minacce) del c.p….viste le controdeduzioni trasmesse dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi nelle quali viene confermata la carenza dei requisiti soggettivi in capo all’istante, sulla base del procedimento sopra detto sia dei nuovi elementi emersi nei confronti del sig. M, specificatamente una sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione emessa dal Tribunale di Lecce – in data 23.4.2009 per truffa e falso e il deferimento in stato di libertà dal Comando Brigata Guardia di Finanza di Cisterna di Latina alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documenti contabili” .

In giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che: “ai sensi degli artt. 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che attribuiscono al Prefetto e al Questore, rispettivamente, la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e di ricusare la licenza di porto d'armi, i relativi poteri possono essere esercitati non solo quando le persone destinatarie dei predetti provvedimenti abbiano riportato condanne penali o siano sottoposte a procedimenti penali, ma anche quando le medesime, più semplicemente, siano ritenute capaci di abusarne o non diano affidamento di non abusare delle armi;
di conseguenza anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell'Amministrazione anche il semplice sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo” (TAR Piemonte, I, 14.7.2011, n. 778).

Peraltro, nell'ordinamento non è configurabile l'esistenza di alcun diritto alla detenzione e al porto d'armi, e queste sono concesse, in deroga al generale divieto che vige in materia, solo a persone per le quali vi sia il ragionevole convincimento di un loro buon uso. Pertanto, il rilascio e il mantenimento delle relative autorizzazioni richiedono che il soggetto risulti indenne da mende e osservi una condotta di vita improntata all'osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile.

Per tali ragioni, del tutto legittimamente l’Amministrazione ha revocato il rinnovo della licenza della licenza del porto di pistola per uso difesa personale, atteso che il solo procedimento penale per violazione dell’art.612 per minacce nei confronti di terze persone assume obiettivo rilievo sufficiente al fine di formulare un giudizio prognostico di sicura affidabilità nell’uso delle armi.

In definitiva, reputa il Collegio che l’amministrazione ha fatto buon governo della propria discrezionalità, giungendo a emettere l’impugnato provvedimento sulla base di una corretta istruttoria e di una coerente motivazione, della quale non vi è traccia di quei profili di palesi abnormità, illogicità, errori di fatto, ecc, che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

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