TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-02, n. 202303553
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Testo completo
Pubblicato il 02/03/2023
N. 03553/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16817/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16817 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 9;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Repert. n. 16299/2021 del 16 luglio 2021, pubblicata in data 24 agosto 2021, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel giudizio R.G. n. 32789/2019, comunicata in data 24 agosto 2021, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 4 febbraio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si chiede l’esecuzione del giudicato di cui all’ordinanza del Tribunale di Roma, pure in epigrafe riportata, con la quale, in accoglimento della domanda dell’odierno ricorrente volta all’acquisizione iure sanguinis della cittadinanza italiana per discendenza in linea materna, è stato dichiarato “…che il ricorrente è cittadino italiano” ed è stato contestualmente ordinato “…al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” .
Lamenta nello specifico il ricorrente che, nonostante le diffide inviate, la succitata ordinanza non è stata ad oggi eseguita dal Ministero dell’Interno e, per esso, dal Comune di -OMISSIS- (CS), che non ha ancora provveduto alla