TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-02, n. 202303553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-02, n. 202303553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303553
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2023

N. 03553/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16817/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16817 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 9;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Repert. n. 16299/2021 del 16 luglio 2021, pubblicata in data 24 agosto 2021, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel giudizio R.G. n. 32789/2019, comunicata in data 24 agosto 2021, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 4 febbraio 2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si chiede l’esecuzione del giudicato di cui all’ordinanza del Tribunale di Roma, pure in epigrafe riportata, con la quale, in accoglimento della domanda dell’odierno ricorrente volta all’acquisizione iure sanguinis della cittadinanza italiana per discendenza in linea materna, è stato dichiarato “…che il ricorrente è cittadino italiano” ed è stato contestualmente ordinato “…al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” .

Lamenta nello specifico il ricorrente che, nonostante le diffide inviate, la succitata ordinanza non è stata ad oggi eseguita dal Ministero dell’Interno e, per esso, dal Comune di -OMISSIS- (CS), che non ha ancora provveduto alla trascrizione dell’atto di nascita.

Chiede pertanto il ricorrente la nomina di un commissario ad acta che in luogo delle intimate Amministrazioni adotti, entro il termine di 30 giorni, tutte le opportune misure attuative idonee a dare esecuzione alla suddetta ordinanza.

Chiede altresì il ricorrente il risarcimento del danno subito per effetto della mancata esecuzione del giudicato per cui è causa, da liquidarsi in via equitativa, nonché il pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., laddove persista il ritardo delle Amministrazioni intimate.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

Alla camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 la causa è passata in decisione.

Ciò posto il Collegio rammenta che:

- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;

- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;

- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, avendo peraltro la giurisprudenza ribadito la possibilità di utilizzare il rito dell’ottemperanza anche per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702-quater c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all’art. 702-bis del codice di procedura civile (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 gennaio 2018, n. 167;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 1° aprile 2016, n. 834;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2015, n. 4566).

Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Interno e, per esso, l’ufficiale dello stato civile del Comune di -OMISSIS- provveda, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a dare completa ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui all’ordinanza del Tribunale di Roma n. 16299/2021 del 16 luglio 2021, procedendo alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente dando altresì comunicazione alle autorità consolari competenti.

Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, con facoltà di delega ad altro funzionario della Prefettura, affinché provveda in luogo delle intimate Amministrazioni.

Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al superiore paragrafo.

Il compenso eventualmente dovuto al commissario, forfettariamente liquidato in € 1.000,00 (mille/00), va posto a carico delle Amministrazioni inadempienti.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno discendente dalla mancata esecuzione del giudicato, che da quasi un anno impedisce al ricorrente di regolarizzare la propria posizione presso il Consolato italiano di riferimento, di avviare le pratiche per la richiesta di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e, successivamente, di ottenere il passaporto italiano, nonché di godere appieno dei diritti civili e politici spettanti ai cittadini, ritiene il Collegio che detto danno possa liquidarsi in via equitativa nella misura di € 1.000,00, tenuto conto dell’impossibilità di prova nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.).

Quanto all’ulteriore somma chiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio rileva che nel caso di specie la c.d. astreinte debba trova applicazione dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza, con individuazione della data di scadenza al momento dell’insediamento del commissario ad acta .

In presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, il quantum della sanzione può correttamente individuarsi nella misura degli interessi legali da calcolarsi sulla somma di € 1.000,00 (mille/00) liquidata a titolo risarcitorio, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza dopo appunto la comunicazione o notificazione della stessa per lo spontaneo pagamento e non oltre lo scadere del termine per l’insediamento del commissario ad acta .

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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