TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2015-09-04, n. 201509425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2015-09-04, n. 201509425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201509425
Data del deposito : 4 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10466/1996 REG.RIC.

N. 09425/2015 REG.PROV.PRES.

N. 10466/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10466 del 1996, proposto da:
Soc Pfizer Italiana Spa ed Altre, rappresentato e difeso dagli avv. S A R, A G, M B, con domicilio eletto presso A G in Roma, p.zza Borghese, 3;
Soc Bioindustria Farmaceutici Spa, Soc Roering Farmaceutici Italiana Srl, Soc Zeneca Spa;

contro

Ministero della Sanita', rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Farmaceutici Coli Srl;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Spataro Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Gambardella, con domicilio eletto presso Daniela Gambardella in Roma, p.zza Adriana, 8;
ad opponendum:
Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso Luciana Selmi in Roma, Via Paolo Emilio, 57;

per l'annullamento

del provv.to 4.7.1996 con il quale, in pretesa attuazione dell’art. 1, comma 2, d.l. 20.6.1996 n. 323, si sono indicati alla ricorrente, in relazione ai suoi prodotti classificati negli elenchi a) e b) di cui all’art. 8, n. 10, L. 537/93, i prezzi più bassi di farmaci assunti a riferimento. – Allineamento dei prezzi dei propri prodotti sotto pena della esclusione a partire dal 15.7.1996 dagli elenchi dei farmaci rimborsabili dal SSN.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 1 dell’allegato 3 (Norme transitorie) al d. lgs 2 luglio 2010 n. 104 riguardante i ricorsi pendenti da oltre cinque anni;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22/07/1996;

Considerato che nel termine e con le modalità previsti dal citato art. 1, comma 1, dell’allegato 3 (Norme transitorie) non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 83, comma 1, c.p.a., ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio.


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