TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-06-08, n. 201200785

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-06-08, n. 201200785
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200785
Data del deposito : 8 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01933/1998 REG.RIC.

N. 00785/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01933/1998 REG.RIC.

N. 00421/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1933 del 1998, proposto da:
V G, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Arienzo, con domicilio eletto presso Gianluca Motta in Genova, via Xii Ottobre 2/131;

contro

Comune di Noli;



sul ricorso numero di registro generale 421 del 1999, proposto da:
V G, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso L L in Genova, p.zza Matteotti, 2/6d;

contro

Comune di Noli;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1933 del 1998:

di provvedimento (n.150072913 del 18/03/1995) di reiezione istanza di sanatoria edilizia..

quanto al ricorso n. 421 del 1999:

di ingiunzione di demolizione.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con due ricorsi, regolarmente notificati e depositati il ricorrente impugna il diniego di condono ed il successivo ordine di demolizione per la costruzione di un fabbricato abusivo in località Chiariventi nel comune di Noli.

I due ricorsi sono affidati a cinque motivi comuni ad entrambi, che lamentano la violazione di legge (art. 32 l.n.47\85) e l’eccesso di potere sotto diverse angolazioni (difetto di motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento).

Con un sesto e autonomo motivo viene invece censurato soltanto il provvedimento di demolizione, sul presupposto della mancata motivazione, atteso il lungo tempo trascorso tra la presentazione della domanda di sanatoria e l’irrogazione della sanzione della demolizione.

In data 29\4\1999 veniva concessa la sospensione del provvedimento di demolizione.

Successivamente, in assenza di costituzione del comune di Noli e di ulteriori memorie difensive, nonostante la dichiarazione d’interesse alla decisione dei ricorsi (in data 5\11\2010) e la sostituzione del difensore del ricorrente, le due cause passavano in decisione all’udienza del 17\5\2012.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio dispone la riunione delle due controversie legate da connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi della sequenza provvedi mentale relativa ad un abuso edilizio del quale si chiedeva il condono.

Oggetto della domanda di sanatoria è un immobile costituito, secondo gli accertamenti del comune trasfusi nel provvedimento di reiezione del condono, “da due rimorchi compenetrati insieme, poggianti su sostegni metallici e blocchi cementizi grezzi. Ciascuno dei due rimorchi conserva la propria strutturazione di veicolo, sicchè l’insieme appare la risultante di un abnorme accostamento di elementi diversi”.

Il tutto realizzato in una zona vincolata sotto il profilo ambientale fin dal 1986 in zona qualificata dal PTCP. ID.MA.

Ciò premesso i ricorsi non sono fondati.

Non è anzitutto fondato il primo motivo che afferma la violazione dell’articolo 32 della legge n.47\85, sul presupposto, che l’abuso sarebbe stato posto in essere in epoca antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico.

La giurisprudenza amministrativa è ormai pacifica nell’affermare che “L'esistenza del vincolo va valutata al momento della domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite anteriormente all'apposizione del vincolo stesso, avendo cura di precisare che i vincoli di inedificabilità sopravvenuti alla realizzazione dell'intervento edilizio non operano quali fattori di preclusione assoluta al condono, ma costituiscono vincoli relativi ai sensi dell'art 32 della l. n. 47 del 1985, che impongono un apprezzamento concreto di compatibilità. (CdS IV 4\5\2012 n.2576)

Quindi, anche se il vincolo paesaggistico è successivo all’abuso edilizio del quale si chiede il condono,”Al fine del rilascio di concessione in sanatoria in zona soggetta a vincolo paesaggistico, il nulla osta ex art. 32 l. n. 47/1985 deve tener conto di tutti i vincoli esistenti sull'area sulla base della normativa vigente e, quindi, sia dei vincoli originari che di quelli sopravvenuti rispetto all'epoca dell'abuso e delle qualificazioni giuridiche che la stessa vincolistica impone, al fine di garantire la compatibilità dei manufatti con la più recente valutazione dell'interesse pubblico generale al corretto utilizzo del territorio”.(Tar Campania Na VI , 31\8\2011 n.4253)

Nel caso di specie il PTCP, strumento urbanistico che ha introdotto il vincolo paesaggistico ha una precettività immediata che impone all’amministrazione di verificare la compatibilità del richiesto condono con la tutela impressa alla zona dal PTCP.

I piani territoriali paesistici infatti, sono strumenti di disciplina di uso e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che, in attuazione del principio fondamentale di cui all'art. 9 cost., prevalgono sui piani regolatori generali e sugli altri strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 150 comma 2, d.lg. n. 490 del 1999 e possono certamente imporre limitazioni di carattere generale, ovvero puntuali prescrizioni, con efficacia immediatamente precettiva a carico dei proprietari, quando siano ravvisate ragioni di tutela dei valori paesaggistici, di cui i piani stessi debbono articolare la disciplina.(CdS VI 23\2\2011 n.1114 ).

Quanto alle censure di eccesso di potere che contestano la motivazione, la disparità di trattamento e il travisamento dei fatti, anch’esse non sono fondate ed hanno già trovato precedenti giurisprudenziali in senso contrario alle tesi di parte ricorrente.

Quanto alla supposta disparità di trattamento per avere l’amministrazione intimata valutato favorevolmente altre domande di condono nella zona ove insiste il manufatto del ricorrente è giurisprudenza consolidata la massima secondo la quale “Il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento , propri dell'esercizio del potere discrezionale, atteso altresì che il rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili, e quindi suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo, non può ex se legittimare la pretesa a identico trattamento”.( CdS IV 24\2\2011 n.1235;
Tar Sardegna Ca II 13\1\2012 n.18).

Inoltre la motivazione del provvedimento di diniego di condono appare al Collegio chiara e idonea a corroborare il parere negativo sulla domanda di condono edilizio.

Il manufatto realizzato, infatti, è costituito da due rimorchi compenetrati insieme, poggianti su sostegni metallici e blocchi cementizi grezzi. Afferma ancora il provvedimento che l’insieme appare la risultante di un abnorme accostamento di elementi diversi”.

Infine si afferma che “il manufatto crea squilibrio in rapporto con il contesto ambientale”.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente l’ulteriore aggiunta secondo la quale, “ se non si fosse in sede di condono edilizio, l’opera non sarebbe assentibile” vuole soltanto significare che trattandosi di area di pregio paesaggistico l’opera non sarebbe comunque stata ammissibile.

E’ infine non fondato anche l’unico motivo autonomo di censura rivolto contro il provvedimento di demolizione, nel quale si lamenta, da un lato il tempo trascorso tra la presentazione della domanda di condono e il provvedimento di demolizione, e, dall’altro, l’assenza di una motivazione specifica sulle ragioni dell’ordine di ripristino.

Per giurisprudenza pacifica, “Ai sensi dell'art. 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione al disposto dell'art. 32, in caso di istanza di condono edilizio per opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo (nella specie, paesistico), il silenzio assenso dell'Amministrazione Comunale si forma con il decorso di ventiquattro mesi dall'emanazione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso, soltanto se tale parere ha contenuto favorevole all'istante (nel caso di specie, non risulta acquisito il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, sicché non poteva ritenersi formato l'invocato silenzio assenso sulla domanda di condono). (Tar Campania NA III 5\5\2011 n.2499;
Lomb. Bs I 8\7\2010 n.2459).

I due ricorsi qui riuniti vanno conclusivamente respinti.

Non si da luogo a condanna sulle spese legali non essendosi costituito il comune intimato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi