TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2023-09-13, n. 202305068

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2023-09-13, n. 202305068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305068
Data del deposito : 13 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2023

N. 05068/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03368/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2023, proposto da
Angelino S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F N, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento – previa tutela cautelare –

a – della determinazione del 3° Settore Affari Legali e Politiche Educative U.O. Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco n. 1020 del 12.5.2023 con la quale si è liquidata la minor somma di € 7.732, 36 quale ristoro per la perdita di fatturato derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19 per l'anno Scolastico 2019/2020;

b – della determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 2838 del 28.12.2021, nella parte in cui ha differito la erogazione del ristoro della Società Angelino s.p.a., ove la si intenda nel senso di consentire all'Ente Comunale il controllo del rispetto del limite degli aiuti de minimis al momento della successiva erogazione e non della precedente concessione;

c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 la dott.ssa A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con ricorso introduttivo notificato al Comune di Torre del Greco e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 10 luglio 2023, e successivamente depositato il 24 luglio 2023, la Angelino S.p.A. impugnava la determinazione del 3° Settore Affari Legali e Politiche Educative U.O. Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco n. 1020 del 12.5.2023 con la quale veniva liquidata in favore della società ricorrente la somma di € 7.732,36 quale ristoro per la perdita di fatturato derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 per l’anno Scolastico 2019/2020, in luogo della maggior somma, pari a € 73.348,10, originariamente riconosciuta con determinazione dirigenziale n. 2838 del 28.12.2021; nonché la determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 2838 del 28.12.2021, nella parte in cui, differendo la erogazione del ristoro della Società Angelino s.p.a., avrebbe consentito all’Ente Comunale il controllo del rispetto del limite degli aiuti de minimis al momento della successiva erogazione e non della precedente concessione.

La società ricorrente espone di gestire il servizio di Trasporto Scolastico per il Comune di Torre del Greco dal 2017 (contratto Rep. n. 15844 - C.I.G. 677224160).

A seguito dell’emergenza Covid-19, il Decreto-Legge n. 34/2020 aveva istituito un apposito fondo per fronteggiare i danni derivati alle imprese che operavano nel Settore del Trasporto Scolastico (art. 229, comma 2-bis D.L. 34/2020). In particolare, si tratta di sovvenzioni che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 (c.d. aiuti «de minimis»), rispetto ai quali l’art. 3 del Reg. cit. prevede il tetto massimo di concedibilità pari a € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Il Comune di Torre del Greco, in data 25.1.2021, trasmetteva al M.I.T. la richiesta di sostegno vedendosi assegnati € 73.348,10 in virtù dei Decreti Ministeriali n. 58 ed 82 del 2021.

Pertanto in un primo momento il Comune , con determinazione dirigenziale n. 2838 del 28.12.2021, aveva riconosciuto il diritto della Angelino a ottenere il suddetto ristoro – quantificando la somma spettante in € 73.348,10 – e si riservava di provvedere all’effettivo pagamento con successivo atto, previa ulteriore verifica sull’importo concedibile.

Tuttavia, con determinazione dirigenziale n. 1020 del 12.5.2023, aveva poi liquidato alla società ricorrente il minor importo pari a € 7.732,36, in virtù dell’asserito superamento del massimale degli aiuti de minimis nel triennio 2021-2023.

Quest’ultimo provvedimento è oggetto della presente impugnativa , mediante la quale si lamenta che l’amministrazione abbia erroneamente calcolato il periodo di tre anni entro il quale verificare il rispetto del limite di € 200.000,00 per gli aiuti ricevuti.

Invero, il Comune resistente con il provvedimento impugnato ha individuato il periodo su cui effettuare il suddetto controllo nel triennio precedente la data di erogazione del contributo: quindi, poiché il provvedimento di liquidazione risaliva al 12.05.2023, per la verifica sul rispetto del massimale nell’ambito degli aiuti de minimis l’amministrazione aveva preso in considerazione l’arco temporale 2021-2023.

Rispetto al periodo così individuato, dal registro nazionale aiuti di Stato (RNA) risultava concedibile l’importo di € 7.732,36, corrispondente alla somma poi erogata nel provvedimento impugnato , essendo avvenute medio tempore altre erogazioni che avevano quasi esaurito il massimale.

Viceversa, secondo la tesi attorea, il dies a quo per l’individuazione dei tre esercizi finanziari non dovrebbe decorrere dal momento in cui i contributi vengono erogati, ma da quello in cui l’amministrazione concede il beneficio, ovvero riconosce la spettanza degli aiuti.

Così ragionando, nel caso di specie, il triennio di riferimento non sarebbe

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi