TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-03-06, n. 201300205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-03-06, n. 201300205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300205
Data del deposito : 6 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00029/2004 REG.RIC.

N. 00205/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00029/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2004, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dagli avv. A A A, A M L ed A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G T in Cagliari, via Carrara N. 4;

contro

- Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. M R F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S P in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30;

- Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;

nei confronti di

- Nuvoli Maria C e N M, rappresentate e difese dall'avv. G A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G A in Cagliari, via Gianturco N. 4;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

A) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna n. 72 del 18.9.2003 che ha approvato il bando di concorso per la selezione interna per titoli ed esami, ex art. 77 C.C.R.L. del 15.5.2001, per l'accesso al livello economico iniziale della categoria D per n. 2 posti, elevabili sino a 3, di "Funzionario Amministrativo";

B) del bando di concorso;

C) dell'art. 77 C.C.R.L. del 15.5.2001;

con i motivi aggiunti:

D) del provvedimento n. 149 del 29.3.2004, a firma del Direttore del Servizio AA.GG. e Amministrazione dell'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, che ha rigettato la domanda di ammissione alla selezione interna;

E) della deliberazione n. 1 del 18.2.2004 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna ha convalidato gli atti del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna e delle sig.re Nuvoli Maria C e N M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con delibera n. 72 del 18 settembre 2003, l’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna approvava il bando “per la selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al livello economico iniziale della categoria D” per due posti, elevabili sino a tre, di funzionario amministrativo.

Il sig. G, ritenendo che il bando precludesse illegittimamente la sua partecipazione alla procedura selettiva, lo impugnava con il ricorso principale, chiedendone l’annullamento per vizi di violazione di legge ed incompetenza.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il provvedimento n. 149 del 29 marzo 2004, con cui il Direttore del Servizio AA.GG. e Amministrazione aveva rigettato la sua domanda di ammissione alla procedura concorsuale, e la delibera n. 1 del 18 febbraio 2004 con cui il Cda dell’ente aveva ordinato alla Direzione Generale di portare a termine il procedimento.

In particolare, deduceva il vizio di eccesso di potere e l’invalidità derivata di tali ultimi provvedimenti, ritenendoli inficiati dagli stessi vizi fatti valere con il ricorso introduttivo.

In data 11 giugno 2004 si è costituito in giudizio l’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, depositando due memorie con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

In veste di controinteressata, si sono costituite in giudizio le sigg.re Nuvoli Maria C e N M, le quali hanno eccepito l’improcedibilità e l’infondatezza delle domande formulate dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dalle controinteressate.

In particolare, ad avviso di queste ultime, il ricorrente, oltre al bando ed al provvedimento di esclusione, avrebbe dovuto impugnare anche la nomina dei vincitori.

Richiamano poi la giurisprudenza che si è pronunciata sulle conseguenze della mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, per la quale la mancata impugnazione degli atti conclusivi del procedimento rende inutile l’eventuale annullamento dei provvedimenti gravati con il ricorso e i successivi motivi aggiunti.

L’eccezione è fondata.

Invero, per pacifica giurisprudenza, l’impugnazione di un atto preparatorio o endoprocedimentale esclude la necessità di impugnare l’atto finale del procedimento soltanto nelle ipotesi in cui l’atto impugnato costituisca il “presupposto unico” dell’atto consequenziale, nel senso che quest’ultimo non comporta nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto oggetto di gravame né di altri soggetti (cfr. Cons. Stato, sez V, 9 febbraio 2010, n. 622). In tali casi, infatti, l’eventuale annullamento dell’atto presupposto ha un immediato effetto caducante sul provvedimento finale, ancorché quest’ultimo non sia stato tempestivamente impugnato.

Ciò chiarito in generale, con specifico riferimento alla materia dei concorsi pubblici si deve escludere che tra il bando di concorso e l’esclusione dalla procedura da un lato e l’approvazione della graduatoria finale dall’altro sussista un rapporto di consequenzialità diretta ed immediata tale da giustificare l’automatica caducazione di quest’ultima per effetto dell’illegittimità dei primi.

È indubbio, infatti, che l’approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali.

Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell’esclusione si riflettono sull’atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame.

Alla luce delle considerazioni svolte, la mancata impugnazione da parte del ricorrente della graduatoria definitiva rende improcedibile sia il ricorso avverso il bando sia i motivi aggiunti proposti contro il provvedimento di esclusione, atteso che anche l’eventuale annullamento di questi ultimi non potrebbe travolgere la graduatoria approvata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2012, n. 1347;
Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2010, n. 622;
Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008 n. 207;
Cons. Stato, Sez. III, 1/2/2012 n. 503;
T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16/5/2012 n. 544;
T.A.R. Valle d'Aosta 14/7/2010 n. 49).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.

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