TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000123
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2020
N. 00123/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2017, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall’avv.to G A, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” eletto presso lo studio dell’avv.to P B in Brescia, Piazza Martiri di Belfiore n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO QUESTORILE 29/8/2017, NOTIFICATO IL 30/8/2017, RECANTE IL DASPO, OSSIA IL DIVIETO DI ACCESSO AGLI STADI E AGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO NAZIONALE IN OCCASIONE DI TUTTI GLI INCONTRI DI CALCIO ANCHE AMICHEVOLI E AGLI ALLENAMENTI, PER ANNI 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. L’impugnato provvedimento questorile dispone l’interdizione quadriennale all’accesso agli impianti sportivi per i fatti accaduti nelle ore precedenti la partita amichevole di calcio tra Brescia e Cagliari, disputata a Palazzolo sull’Oglio il 22/7/2017 con inizio previsto per le 17:30.
B. Il Sig. -O- figurava tra i partecipanti a uno scontro tra tifosi provocato dall’iniziativa del sodalizio ultras “Brescia ex curva nord” , e sarebbe stato individuato e ripreso mentre, impugnando un’asta con bandiera arrotolata, percuoteva un supporter sardo. Nello specifico, l’atto gravato ricostruisce l’evento sottolineando che, mentre le Forze dell’Ordine erano impegnate in direzione nord a fronteggiare un altro gruppo di tifosi bresciani, da sud (Via Gavazzino) giungevano 25/30 ultras del sodalizio “Brescia ex curva Nord” (taluni dei quali travisati ovvero con cinture, aste e altri oggetti atti ad offendere) con l’obiettivo di raggiungere sollecitamente i tifosi sardi. Dal contatto tra opposte fazioni nasceva uno scontro fisico, che non è degenerato per l’intervento della Polizia, che ha favorito l’entrata dei cagliaritani nel settore ospiti dell’impianto sportivo.
C. Sostiene il ricorrente che, nell’ampia produzione documentale della Questura, egli figura in due fotogrammi (foto n. 6 e n. 3), ove è riconoscibile in lontananza rispetto alla “fase calda”, ovvero cammina indisturbato anche se nelle vicinanze altri soggetti sventolano cinture o aste di bandiera. Riferisce di ricordare un momento nel quale, mentre stava raccogliendo alcune sciarpe cadute a terra, è stato aggredito da un tifoso cagliaritano, ed è riuscito a difendersi sferrando un colpo con la bandiera che aveva con se per fare il tifo.
D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, sproporzione, dato che:
• un soggetto può trovarsi all’interno di un gruppo di tifosi e mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso dell’ordine pubblico, se in qualche modo non contribuisce attivamente agli atti di violenza né induce altri soggetti a porli in essere;
• come sottolineato da questo T.A.R., non sono addebitabili i fatti accaduti qualora la condotta singolarmente intrapresa sia rimasta passiva, e le foto acclarano la sua presenza nell’occasione e nel luogo di cui si tratta senza rivelare atteggiamenti violenti né la partecipazione consapevole a condotte aggressive;
• la sola individuazione del ricorrente in occasione di uno scontro tra tifosi non è sufficiente a giustificare l’emissione a suo carico di un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, occorrendo accertare la responsabilità del singolo in un qualche episodio di violenza (cfr. sentenza sez. I – 8/3/2016 n. 322);
• è anche violato il principio di gradualità della sanzione, dato che la misura irrogata deve essere proporzionata al fatto concreto (cfr. sentenza T.A.R. Brescia n. 972/2016);
• non si comprende l’irrogazione di un DASPO quadriennale quando altri non recidivi tifosi bresciani hanno ricevuto dai 2 ai 3 anni (con identiche motivazioni);
• in altre occasioni questo T.A.R. (cfr. pronunce n. 1122 e 1123/2017) ha annullato i DASPO irrogati per la parte eccedente l’anno, alla luce della totale assenza di motivazione.
E. Si è