TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000123
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 00123/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01125/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to G A, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” eletto presso lo studio dell’avv.to P B in Brescia, Piazza Martiri di Belfiore n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

per l'annullamento



DEL PROVVEDIMENTO QUESTORILE

29/8/2017,

NOTIFICATO IL

30/8/2017, RECANTE IL DASPO, OSSIA IL DIVIETO DI ACCESSO AGLI STADI E AGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO NAZIONALE IN OCCASIONE DI TUTTI GLI INCONTRI DI CALCIO ANCHE AMICHEVOLI E AGLI ALLENAMENTI,

PER ANNI

4.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. L’impugnato provvedimento questorile dispone l’interdizione quadriennale all’accesso agli impianti sportivi per i fatti accaduti nelle ore precedenti la partita amichevole di calcio tra Brescia e Cagliari, disputata a Palazzolo sull’Oglio il 22/7/2017 con inizio previsto per le 17:30.

B. Il Sig. -OMISSIS- figurava tra i partecipanti a uno scontro tra tifosi provocato dall’iniziativa del sodalizio ultras “Brescia ex curva nord” , e sarebbe stato individuato e ripreso mentre, impugnando un’asta con bandiera arrotolata, percuoteva un supporter sardo. Nello specifico, l’atto gravato ricostruisce l’evento sottolineando che, mentre le Forze dell’Ordine erano impegnate in direzione nord a fronteggiare un altro gruppo di tifosi bresciani, da sud (Via Gavazzino) giungevano 25/30 ultras del sodalizio “Brescia ex curva Nord” (taluni dei quali travisati ovvero con cinture, aste e altri oggetti atti ad offendere) con l’obiettivo di raggiungere sollecitamente i tifosi sardi. Dal contatto tra opposte fazioni nasceva uno scontro fisico, che non è degenerato per l’intervento della Polizia, che ha favorito l’entrata dei cagliaritani nel settore ospiti dell’impianto sportivo.

C. Sostiene il ricorrente che, nell’ampia produzione documentale della Questura, egli figura in due fotogrammi (foto n. 6 e n. 3), ove è riconoscibile in lontananza rispetto alla “fase calda”, ovvero cammina indisturbato anche se nelle vicinanze altri soggetti sventolano cinture o aste di bandiera. Riferisce di ricordare un momento nel quale, mentre stava raccogliendo alcune sciarpe cadute a terra, è stato aggredito da un tifoso cagliaritano, ed è riuscito a difendersi sferrando un colpo con la bandiera che aveva con se per fare il tifo.

D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, sproporzione, dato che:

• un soggetto può trovarsi all’interno di un gruppo di tifosi e mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso dell’ordine pubblico, se in qualche modo non contribuisce attivamente agli atti di violenza né induce altri soggetti a porli in essere;

• come sottolineato da questo T.A.R., non sono addebitabili i fatti accaduti qualora la condotta singolarmente intrapresa sia rimasta passiva, e le foto acclarano la sua presenza nell’occasione e nel luogo di cui si tratta senza rivelare atteggiamenti violenti né la partecipazione consapevole a condotte aggressive;

• la sola individuazione del ricorrente in occasione di uno scontro tra tifosi non è sufficiente a giustificare l’emissione a suo carico di un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, occorrendo accertare la responsabilità del singolo in un qualche episodio di violenza (cfr. sentenza sez. I – 8/3/2016 n. 322);

• è anche violato il principio di gradualità della sanzione, dato che la misura irrogata deve essere proporzionata al fatto concreto (cfr. sentenza T.A.R. Brescia n. 972/2016);

• non si comprende l’irrogazione di un DASPO quadriennale quando altri non recidivi tifosi bresciani hanno ricevuto dai 2 ai 3 anni (con identiche motivazioni);

• in altre occasioni questo T.A.R. (cfr. pronunce n. 1122 e 1123/2017) ha annullato i DASPO irrogati per la parte eccedente l’anno, alla luce della totale assenza di motivazione.

E. Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

F. Alla pubblica udienza del 22/1/2020 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente censura il provvedimento che ha inflitto un DASPO della durata di 4 anni.

1. La misura interdittiva si fonda sulla previsione contemplata dall’art. 6 comma 1 terzo periodo della L. 401/1989 – come modificato dall'articolo 2 comma 1 lett. a) del D.L. 22/8/2014 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17/10/2014 n.146 – a norma del quale “[…]Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo” .

2. Come evidenziato nell’esposizione in fatto, l’atto sfavorevole dà conto di un gruppo di circa 25/30 tifosi appartenente agli ultras “Brescia ex Curva nord” , il quale nelle ore immediatamente antecedenti all’incontro di calcio Brescia Cagliari del 22/7/2017 ha raggiunto i tifosi ospiti che stavano transitando per accedere al settore dello stadio loro riservato. Durante gli scontri, l’esponente avrebbe utilizzato un’asta di bandiera per percuotere un supporter avversario.

L’esponente obietta essersi trattato di un gesto difensivo, per evitare di subire un’aggressione.

3. Il divieto di cui si controverte (c.d. DASPO) è diretto a prevenire il compimento di episodi di violenza in occasione di competizioni sportive. Trattandosi di misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non necessariamente la commissione di un reato, per l’adozione dell’atto è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al suo autore (T.A.R. Umbria – 7/10/2019 n. 511;
T.A.R. Campania Salerno, sez. II – 9/1/2017 n. 41;
Consiglio di Stato, sez. III – 7/5/2019 n. 2916 secondo il quale “Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo;
detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto”
): pertanto la premessa indispensabile per l’adozione del provvedimento e per la sua commisurazione è costituita dalla certezza dell’identificazione del soggetto responsabile.

3.1 Sotto questo profilo, il ricorrente è stato individuato dalle Forze dell’ordine attraverso i fotogrammi e le riprese video effettuate nell’occasione (cfr. relazione della Sezione Investigativa della DIGOS prodotta il 12/11/2019, pagg. 13 e ss.;
annotazione visione filmati 21/8/2017, allegato 4).

3.2 In secondo luogo, deve ritenersi sussistente la connessione (“in occasione o a causa”, secondo la dizione dell’art. 6 comma 1 citato) con la manifestazione sportiva, ossia con l’incontro di calcio Brescia-Cagliari svoltosi alle ore 17:30 del 22 luglio 2017 allo stadio di Palazzolo sull’Oglio.

4. Occorre a questo punto accertare se – nel caso di specie – sussista l’ulteriore elemento richiesto dalla norma, ossia il carattere violento dell’episodio contestato, sub specie di violenza su persone o cose ovvero di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza.

4.1 Come chiarito dalla Cassazione penale nella sentenza n. 12352/2014 (cfr. capi 1.5 e 1.6.), il legislatore del 2001, in sede di conversione del D.L. n. 336 del 2001, aveva emanato una norma di interpretazione autentica circa il significato da attribuire ai termini incitamento, istigazione e induzione alla violenza contenuti nell’art. 6 della L. 401/89, testualmente prevedendo all'art. 2- bis (L. 377/2001) che “Alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte” .

4.2 Dopo l’ultima novella dell’art. 6 comma 1 più volte evocato, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’adozione del provvedimento di divieto, riconducibile al genus delle misure di prevenzione o di polizia, “deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II- ter – 18/4/2019 n. 5035;
T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 3/10/2018 n. 591;
T.A.R. Piemonte, sez. I – 17/6/2016 n. 872;
T.A.R. Toscana, sez. II – 7/9/2016 n. 1323;
T.A.R. Lecce, sez. I – 17/2/2016 n. 325;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV – 13/7/2015 n. 1938), ovvero a condotte che comportano od agevolano situazioni di allarme o di pericolo (T.A.R. Umbria – 10/5/2016 n. 397;
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I – 25/2/2016 n. 243;
T.A.R. Veneto, sez. III – 21/5/2015 n. 560).

4.3 La sentenza di questa Sezione 10/3/2017 n. 354 ha evocato T.A.R. Lecce, sez. I –17/02/2016, n. 325, secondo cui <<è necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto violento (direttamente o per interposta persona);
comportamento che, seppure non necessariamente riconducibile a una fattispecie di reato, deve essere pur sempre connotato da fattori inequivocabili, quali l'atteggiamento di chi "induca o inneggi alla violenza, con movimenti corporei o espressioni verbali">>
.

4.4 Come rilevato nell’ulteriore pronuncia di questa Sezione – 18/9/2017 n. 1122, “in queste ultime ipotesi di violenza collettiva, la giurisprudenza non richiede - ai fini del provvedimento inibitorio delle manifestazioni sportive l'art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401 - che venga accertato uno specifico atto di violenza da parte di ciascun soggetto appartenente al gruppo, in quanto i comportamenti sanzionati sono possibili proprio in quanto collettivi e, come tali, risultano minacciosi per l'ordine pubblico” . Il ragionamento è coerente con il sistema normativo, che consente di irrogare la sanzione anche a prescindere dall'inizio del procedimento penale, rilevando in proposito il consapevole coinvolgimento dei singoli nel comportamento del gruppo (cfr. T.A.R. Lazio Latina – 1/3/2017 n. 135). In definitiva, si ritiene che un comportamento di gruppo non escluda “la possibilità di sanzionare col DASPO (una somma di) responsabilità individuali omogenee” , qualora queste siano supportate da elementi diretti o presuntivi che consentano di affermare “la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo” (Consiglio di Stato, sez. III – 14/1/2016 n. 92 e 10/12/2014 n. 6075).

5. Nel caso specifico, risulta acclarata la presenza del ricorrente nel gruppo di tifosi, e la sua condotta – descritta dalla Questura di Brescia nel provvedimento – è inquadrabile in un contesto ove i singoli possono confidare nella forza di intimidazione (e nell’aspettativa di impunità) assicurata dalla partecipazione a un gruppo organizzato.

5.1 L’esponente lamenta di aver seguito la rissa in lontananza e di essere intervenuto solo per difendersi dall’aggressione altrui.

Osserva il Collegio, anzitutto, che la norma (come interpretata la giurisprudenza sopra evocata) contempla anche l’ipotesi di una condotta – singola o collettiva – di minaccia e intimidazione, suscettibile di porre in pericolo l’ordine pubblico, ed egli ha indubbiamente preso parte a un’adunanza avente scopi non pacifici.

5.2 In aggiunta, le fotografie delle pagine 13, 14 e 15 della relazione della Sezione Investigativa della DIGOS lo ritraggono a fronteggiare i tifosi cagliaritani, e nell’immagine di pag. 15 sferra chiaramente un colpo con la bandiera arrotolata verso un supporter avversario. Nel fotogramma 2 di pag. 69 assume un atteggiamento di sfida, malgrado la presenza dei militari dell’Arma, e nel fotogramma 5 di pag. 72 è individuabile mentre si adopera per aprire il cancello del “settore ospiti”, dove poco prima erano entrati i tifosi del Cagliari.

5.3 Il raduno di numerosi supporters bresciani e il loro consapevole movimento a piedi verso i tifosi ospiti (che stavano raggiungendo lo stadio) ha costituito un’evidente “atto di sfida” anche nei confronti delle Forze dell’ordine, intervenute per regolare l’ordinato afflusso degli appassionati sardi in una zona separata dell’impianto, al fine di garantire il pacifico svolgimento della competizione sportiva. Dalla descrizione della Questura (pag. 5) i due gruppi di tifosi del Brescia hanno attuato una sorta di “accerchiamento” dei rivali, agendo su due fronti. In particolare, come già sottolineato i tifosi del “Brescia 1911 ex Curva Nord” si sono mossi da Via Gavazzino con il loro leader storico (alcuni travisati, altri con cinture, bastoni e arnesi offensivi) cercando di avvicinarsi alla fazione avversaria con finalità oggettivamente intimidatorie e provocatorie.

6. Con riferimento all’ulteriore censura, la durata del DASPO (4 anni) non lede il principio di proporzionalità.

6.1 L’annotazione (pag. 67 del documento da ultimo prodotto dalla Questura) dà conto anzitutto di numerose segnalazioni a carico del ricorrente, anche per fatti di tipo violento (9/5/2011, denuncia della Polfer Vicenza per aver sferrato un pugno a un agente, intervenuto su un treno per un controllo;
17/11/2011, denuncia dei Carabinieri di Concesio per percosse e minacce a un giovane;
18/10/2012, violazione amministrativa art. 75

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