TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-12-01, n. 202306624
Ordinanza cautelare
19 luglio 2018
Sentenza
1 dicembre 2023
Ordinanza cautelare
19 luglio 2018
Sentenza
1 dicembre 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 06624/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01626/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da RI DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vecchione, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via G. Carducci n. 61;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio ex lege in Napoli, alla via Armando Diaz n. 11;
Direzione del Genio Militare per la Marina Ufficio Alloggi Sezione Demanio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
quanto al ricorso introduttivo:
a) del Foglio della Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto prot. n. MGMIL TA RG17 0003008 in data 16.02.2017, notificato al ricorrente in data 23.02.2017, con il quale sono stati determinati e rideterminati gli importi dei canoni locativi mensili relativi all’alloggio ASGC MNA0079;
b) di ogni ulteriore atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti del ricorrente, ivi compresi gli atti tutti della istruttoria conclusasi con la adozione del provvedimento impugnato;
quanto ai motivi aggiunti:
-della nota della Marina Militare Direzione di Commissariato MM Roma M_D MCOMRM0025607 del 23.05.2018 e della nota M_D MCOMRM 0031753 del 22.06.2018, note pervenute al ricorrente, rispettivamente, in data 28.05.2018 ed in data 23.06.2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, Capitano di ET in Congedo della Marina Militare, è stato concessionario dell’alloggio demaniale classificato A.S.G.C. – Alloggio di Servizio Gratuito per Consegnatari e Custodi – MNA0079 sito all’interno della Caserma di Montagna Spaccata, in Via Campana n. 245, nel Comune di Pozzuoli (NA).
Lo stesso ricorrente, in seguito alla soppressione del Deposito Munizioni ivi ubicato ed al quale era addetto, giusta ordine di MARIUGP ROMA/05936/II/4-1 del 13 settembre 2013, nel settembre 2013 ha perso il diritto al suddetto alloggio e, pur dovendo liberare lo stesso nei 90 giorni successivi alla perdita del ridetto diritto (e, pertanto, entro dicembre 2013, come da avviso di rilascio del 4 ottobre 2013), ha continuato ad occupare l’alloggio senza soluzione di continuità, anche oltre il collocamento in congedo.
I.1 Nel corso del periodo di occupazione sine titulo , principiato, come detto, nel settembre 2013, la Marina Militare ha riaperto il Deposito Munizioni ubicato all’interno della Caserma di Montagna Spaccata (precedentemente soppresso) disponendo, con ordine di servizio MARIPERS ROMA/03029/I DIP/4-1 in data 8 maggio 2014, il ritrasferimento del ricorrente presso la ridetta caserma e, a far data dal 12 maggio 2014, la riattribuzione allo stesso dell’incarico di Ufficiale Dirigente del Deposito Munizioni di Montagna Spaccata.
I.2 Alla domanda di assegnazione dell’alloggio formulata dal ricorrente in data 11 novembre 2014, ha fatto seguito l’Ordine del Giorno del Comandante Marittimo Sud –Taranto – n. 322 del 10 marzo 2015, recante riassegnazione dell’alloggio all’interessato. Alla ridetta disposizione di servizio, tuttavia, non è seguito il conseguenziale atto di concessione del bene pubblico in favore del ricorrente.
I.3 In data 13 luglio 2015 quest’ultimo veniva poi collocato in congedo in posizione di ausiliaria per raggiunti limiti d’età ed, in pari data, trattenuto in servizio fino al 10 settembre 2015. Il rilascio dell’immobile avveniva, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, solo 14 aprile 2017.
I.4. In ragione della verificata natura sine titulo della occupazione del ricorrente, la Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, con il Foglio prot.n. 2MGMIL TA RG170003008 del 16 febbraio 2017 e Foglio prot. n. MGMIL TA RG170004352 in data 3 marzo 2017, oggetto di impugnazione, ha dunque comunicato allo stesso:
- la rideterminazione del corrispettivo di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, considerando il canone rideterminato come dovuto per il periodo, continuativo, decorrente dal 28 dicembre 2013 sino all’effettivo rilascio (avvenuto solo nell’aprile 2017);
- l’applicazione ai canoni rideterminati dello “ aggiornamento nella misura intera della variazione annualmente accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati ”.
I.5 Con nota del MGMILTA RG 17 0004352 in data 3 marzo 2017, l’ufficio Alloggi di Taranto, competente alla riscossione dei canoni, sulla scorta della istruttoria eseguita dalla Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto di cui ai Fogli innanzi indicati, ha quindi comunicato al ricorrente i nuovi canoni, per una quantificazione complessiva pari ad €. 12.795,01, invitandolo al pagamento.
I.6 Con successive note della Marina Militare - Direzione di Commissariato MM Roma M_D MCOMRM0025607 del 23 maggio 2018 e M_D MCOMRM 0031753 del 22 maggio 2018, impugnate con i motivi aggiunti, atteso l’inadempimento del ricorrente, si è dato avvio alla trattenuta forzosa, a far data dal mese di luglio 2018, della somma dovuta, nei limiti del quinto cedibile delle competenze spettanti, pari a € 533,12 mensili sulla pensione riconosciuta al ricorrente dal mese di luglio 2018 al mese di maggio 2020 ed € 533,25 nel mese di giugno 2020.
II. Con il ricorso ed i successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato, dunque, gli atti in epigrafe indicati, affidando il gravame a plurimi motivi di censura.
In particolare, ha denunciato parte ricorrente la violazione e la falsa applicazione della normativa di settore, il difetto assoluto di istruttoria, l’eccesso di potere sub specie di illogicità grave e manifesta, falsità dei presupposti, arbitrarietà, nonché la violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/90 e lo sviamento dell’azione amministrativa, segnatamente contestando:
- che la rideterminazione dei canoni sarebbe avvenuta senza considerare il periodo di riassegnazione in piena titolarità dell’alloggio ASGC MNA00079 al ricorrente (a decorrere dal marzo 2015). Il periodo di occupazione sine titulo non sarebbe stato continuativo ma discontinuo, riguardando i periodi dal 30 settembre 2013 all’11 maggio 2014 e dall’11 settembre 2015 al 13 aprile 2017