TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-05-21, n. 201500755

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-05-21, n. 201500755
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500755
Data del deposito : 21 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01170/2013 REG.RIC.

N. 00755/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01170/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2013, proposto da:
Comune di Trinitapoli, G S, L T, M R C, T R, A C, G G, P S, E D L, G L, M D, P D S, C M, L F, rappresentati e difesi dall'avv. N D M, con domicilio eletto presso N D M in Bari, Via Manzoni, n. 5;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Tribunale di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97;

per l'annullamento

- del D.M. Giustizia del 9.8.2013, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare della nota del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia dell’8.8.2013 di trasmissione del predetto decreto ministeriale;

- del provvedimento Prot. n. 3968/SG del 21.8.2013 con il quale il dirigente amministrativo del Tribunale di Foggia ha trasmesso il crono-programma relativo alla soppressione ed al conseguente trasferimento delle Sezioni distaccate del Tribunale di Foggia;

- nonché delle note del Presidente del Tribunale di Foggia prot. n. 2156/PR del 2.5.2013 e prot. n. 2431/PR del 16.5.2013, (non conosciute), e dei pareri resi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia in data 23.4.2013 e dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Bari in data 22.5.2013 (anch'essi non noti nel loro contenuto);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. N D M, per la parte ricorrente e avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per le amministrazioni statali resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In attuazione della delega contenuta nell’art.1 della legge n. 148 del 14.9.2011, è stato emanato il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, il cui articolo 1 ha previsto la soppressione dei “tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica” indicati nella tabella A allegata al decreto stesso, tra i quali è risultata anche la sede distaccata di Trinitapoli.

Il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del medesimo decreto, in deroga all’art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, ha adottato il Decreto dell’ 8.8.2013 con il quale ha autorizzato, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, l’utilizzo a servizio del Tribunale di Foggia dei locali ospitanti il Tribunale e la Procura di Lucera, soppresse ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo provvedimento, a provvisorio deposito degli archivi arredi e materiali esistenti presso detto Tribunale e le relative articolazioni territoriali di Apricena e Rodi Garganico, nonché per la trattazione dei giudizi pendenti afferenti alle medesime sedi, con esclusione di alcune determinate tipologie di controversie.

In data 21.8.2013, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Foggia ha trasmesso il crono-programma relativo alla soppressione e conseguente trasferimento delle sezioni distaccate del Tribunale di Foggia.

Avverso i prefati atti sono insorti gli odierni ricorrenti, affermandone l’illegittimità per violazione dell’art. 1, comma 2 della Legge 14.9.2011, n. 148 in relazione all’art. 1, comma 2, della legge 11.6.2004, n. 148, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 del D.Lgs. n. 155 del 2012 artt. 3 e ss. della Legge n. 241 del 1990), eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, illegittimità propria e derivata, violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 8 del D.Lgs. n. 155 del 2012), eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illegittimità propria e derivata, violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 8 del D.Lgs. n. 155 del 2012;
art. 3 della Legge n. 20 del 1994), sviamento di potere, illegittimità propria e derivata, illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale della Legge delega n. 148/2011 per violazione degli artt. 70, 72 e 77 della costituzione, illegittimità propria e derivata, illegittimità derivata dalla illegittimità dell’art. 1 del D.Lgs. n. 155 del 7.9.2012 per violazione degli art. 76 e 77 della Costituzione, illegittimità propria e derivata.

I ricorrenti hanno dunque chiesto, previa sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, nonché previa adozione di misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a., in accoglimento del ricorso l’annullamento degli atti impugnati previa, ove occorra, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione delle questioni di costituzionalità sollevate.

Con Decreto n. 510 del 12.9.2013 questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti.

Con atto depositato in data 17.9.2013 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Foggia resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, eccependo con successiva memoria l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere e, nel merito, l’infondatezza delle censure sollevate.

In vista della Camera di Consiglio fissata per il 3.10.2013, le parti hanno depositato memorie e documenti.

Con Ordinanza n. 553 del 4.10.2013 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

All’esito dell’Udienza del 29.5.2014, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, richiedendo al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, nella persona dei rispettivi Segretari Generali, il deposito di una relazione sull’iter parlamentare seguito dalla L. n. 148/2011, corredata dai resoconti stenografici ed i verbali delle sedute (Ordinanza Collegiale n. 903 del 15.7.2014).

Il provvedimento collegiale è stato tempestivamente eseguito dai competenti Organi costituzionali.

All’esito della Pubblica Udienza del 4.12.2014, la causa è stata introitata in decisione e ridiscussa nella Camera di Consiglio del 18.2.2015, all’esito della quale è stata definitivamente decisa.

DIRITTO

1. - Il Collegio ritiene preliminarmente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, in quanto il ricorso non merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.

2. - I provvedimenti impugnati traggono tutti origine dalla riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, che ha comportato anche la soppressione di alcuni tribunali e sedi distaccate (tra cui quella di Trinitapoli), disposta con D.lgs. n.155 del 2012 in esecuzione della delega legislativa conferita con la Legge n.148 del 2011.

3. – Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l’illegittimità del Decreto ministeriale impugnato per aver disposto l’accorpamento della soppressa Sezione distaccata di Trinitapoli al Tribunale di Foggia, anziché al Tribunale di Trani senza tener conto che i Comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge n. 148 del 2004, fanno parte della Provincia di Barletta – Andria – Trani e che l’art. 9 ( rectius 1), lett. e) della Legge n. 148 del 2011 stabilisce che il riequilibrio delle competenze giudiziarie deve obbligatoriamente avvenire tra “uffici limitrofi della stessa area provinciale”.

Sul punto si evidenzia che la soppressione della sezione distaccata di Trinitapoli, come già evidenziato nella parte in fatto di questa sentenza, è stata disposta dal D.Lgs. n. 155 del 2012 e non dal Decreto ministeriale impugnato.

Invero, con il Decreto impugnato, il Ministro della Giustizia si è limitato ad autorizzare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, l’utilizzo a servizio del Tribunale di Foggia dei locali ospitanti il Tribunale e la Procura di Lucera, soppresse ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo provvedimento, a provvisorio deposito degli archivi arredi e materiali esistenti presso detto Tribunale e le relative articolazioni territoriali di Apricena e Rodi Garganico, nonché per la trattazione dei giudizi pendenti afferenti alle medesime sedi, con esclusione di alcune determinate tipologie di controversie.

Pertanto tale motivo di ricorso si concretizza in realtà in una censura di una scelta avente carattere politico contenuta in un atto normativo, certamente non sindacabile dal giudice amministrativo.

In ogni caso, si evidenzia che Trinitapoli costituiva sede distaccata del Tribunale di Foggia e non già di Trani.

Il suddetto motivo di ricorso è pertanto inammissibile.

4. – I ricorrenti, con la seconda censura, deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione atteso che:

- la Sezione distaccata ubicata in Trinitapoli possedeva non solo l’unico requisito richiesto dalla legge perché ne fosse consentita la proroga nell’utilizzo (ossia la proprietà comunale), ma aveva anche tutti i requisiti indicati dalla legge di delega per la sua stessa sopravvivenza;

- sarebbero circostanze inconfutabili che il territorio di Trinitapoli abbia un elevato numero di abitanti, una notevole estensione territoriale, nonché un elevato tasso di criminalità;

- tali elementi, uniti al carico di lavoro degli uffici giudiziari ivi ubicati avrebbero dovuto indurre il Presidente del Tribunale di Foggia ed il Ministero della Giustizia ad adottare diverse determinazioni rispetto alla chiusura della sezione.

Secondo i ricorrenti la disposta chiusura della Sezione di Trinitapoli avrebbe inoltre comportato la totale paralisi dell’attività giudiziaria (con conseguente grave lesione del diritto dei cittadini di potersi difendere e di poter avere un processo in tempi ragionevoli) presso l’unica sede del Tribunale di Foggia, dal momento che non vi sarebbero aule ed uffici in grado di poter accogliere il personale ed i fascicoli provenienti dalle altre strutture periferiche. I ricorrenti evidenziano che il Tribunale di Foggia ha dovuto affittare dei locali da utilizzare come deposito dei fascicoli provenienti dalle sedi distaccate soppresse e che non risulterebbe ancora completata dal Comune di Foggia la procedura ad evidenza pubblica per reperire un immobile da adibire a sede degli uffici giudiziari.

Secondo i ricorrenti, la soppressione della sede distaccata di Trinitapoli, non comporterebbe una riduzione delle spese, bensì un aggravio delle stesse atteso che l’immobile in cui è ubicata la Sezione de qua è di proprietà del Comune e il mutuo contratto per la costruzione dell’edificio deve essere ancora estinto.

Sul punto, si ribadisce ancora una volta che la soppressione della sezione distaccata di Trinitapoli è stata disposta dal D.Lgs. n. 155 del 2012, integrando pertanto gli estremi di una scelta avente carattere politico, certamente non sindacabile dal giudice amministrativo.

In merito alla scelta di cui al Decreto ministeriale impugnato di autorizzare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, l’utilizzo a servizio del Tribunale di Foggia dei locali ospitanti il Tribunale e la Procura di Lucera, preliminarmente, si evidenzia che l’art. 8 del D.lgs. n. 155 del 2012, per mitigare gli effetti della soppressione degli uffici giudiziari prevista dal precedente art. 1, al comma 1, in via del tutto eccezionale dispone che: “Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate”.

L’ art. 7, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, a decorrere dal 28 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2014 ha esteso l’applicazione di tale norma agli immobili di proprietà pubblica interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26.

Inoltre, le Linee guida emanate dal Ministero della Giustizia per l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 155/2012 precisano che “Pertanto nella richiesta formulata ai sensi dell’art. 8 citato dovranno essere motivate e comprovate le specifiche ragioni organizzative o funzionali poste a fondamento della stessa, anche con riferimento all’impossibilità di praticare soluzioni alternative che consentano la concentrazione degli uffici soppressi presso la sede accorpante entro il termine di efficacia del 13 settembre 2013, fissato dall’art. 11, comma 2 d.lgs. n. 155\2012. Si evidenzia sul punto che qualora il capo dell’ufficio accorpante non ritenga possibile attuare la suddetta concentrazione, sarà sua cura attivare, anche tramite la competente Commissione di manutenzione, ogni opportuna interlocuzione con le amministrazioni locali tenute, ex lege, ad assicurare idonee soluzioni logistiche per gli uffici giudiziari allocati sul proprio territorio. Soltanto ove non si pervenga ad un risultato utile e ne sussistano i presupposti, potrà farsi ricorso alla previsione di cui all’art.8 citato. Per quanto sopra l’iniziativa dell’avvio della procedura prevista dall’art. 8 in oggetto, dovrà essere curata dal capo dell’ufficio accorpante, sotto la vigilanza del Presidente della Corte. In particolare, possono distinguersi due ipotesi:

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