TAR Genova, sez. II, sentenza 2019-12-20, n. 201900974
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2019
N. 00974/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2018, proposto da
Oasi Camper associazione di promozione sociale, rappresentata e difesa dagli avvocati L E, A M e M S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diano Marina, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
nei confronti
Diana s.r.l. unipersonale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di carattere contingibile e urgente n. 171 del 8/10/2018, avente ad oggetto la cessazione immediata dell'attività di campeggio o qualsivoglia attività ricettiva all'aria aperta svolta dall'associazione sociale Oasi Camper con sede in Diano Marina - via del Sori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Diano Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2019 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 29.11.2018 e depositato il successivo 17.12.2018 l’associazione di promozione sociale Oasi Camper, in persona della presidente signora Mancoviceanu Mariana Mihaela, ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco di Diano Marina n. 171 del 08.10.2018, avente ad oggetto “la cessazione immediata dell’attività di campeggio o qualsivoglia attività ricettiva all’aria aperta svolta dall’associazione sociale Oasi Camper con sede in Diano Marina – Via del Sori”.
L’associazione ricorrente, sostiene che, a differenza del soggetto (Oasi Park) precedentemente sanzionato con l’ordinanza n. 170 del 2016, essa consente il tesseramento e l’ingresso all’interno della propria area privata soltanto a camper completamente autonomi, cioè dotati, al loro interno, di servizi igienico-sanitari e di cucinotto, sicché non svolge attività di campeggio, e non necessita di avere in dotazione servizi, docce, vasi sanitari, lavabi, etc..
A sostegno del gravame ha dedotto cinque motivi di ricorso, come segue.
1. Erronea presupposizione in fatto – difetto di competenza e carenza di potere in concreto – insussistenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza. Violazione degli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Violazione degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2008.
Non ricorrerebbe l’esistenza di una situazione grave, di carattere eccezionale ed imprevista, che sola avrebbe potuto giustificare l’esercizio del potere, né la minaccia di un pericolo grave per la salute pubblica: il rinvio alla precedente ordinanza del 2016 (emessa nei confronti di un altro soggetto) ed il decorso di un arco temporale così lungo senza alcun intervento da parte dell’Amministrazione al riguardo denoterebbe l’assenza di qualunque situazione eccezionale costituente concreta minaccia per la salute pubblica, per la quale non sia possibile utilizzare i normali strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento giuridico.
2. Erronea presupposizione in fatto – eccesso di potere, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa, carenza di istruttoria – motivazione insufficiente.
Lamenta la lacunosità dell’istruttoria: non vi sarebbe prova che, nel sopralluogo del 13.8.2018, siano stati effettuati rilievi, anche fotografici, ovvero le misurazioni e i conteggi di cui al richiamato sopralluogo 23.8.2016.
3. Violazione di legge in particolare degli artt. 3, 7, 6 bis Legge 241/90 e/o delle norme regolamentari - eccesso di potere - violazione del principio del contraddittorio – violazione del diritto di difesa, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 L. 241/90.
Contesta il difetto di motivazione.
4. Violazione dell’articolo 7 L. 241/1990.
L'inciso iniziale dell'articolo 7 della L. n. 241 del 1990, relativo alla sussistenza di ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità, non ha l'effetto di esentare una categoria astratta di provvedimenti amministrativi dall'obbligo di comunicare l'inizio del procedimento, ma impone solo la verifica delle effettive e peculiari ragioni di ogni singolo caso.
5. Violazione dell’art.