TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-12-07, n. 202400622
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2024
N. 00622/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 372 del 2024, proposto da
- BA IZ, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale in atti;
contro
- Comune di Tursi, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- al decreto ingiuntivo n. 192/2023 del 3 maggio 2023 del Tribunale di Matera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. BA IZ, con il ricorso in esame ha proposto azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo in epigrafe.
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio in punto di fatto emerge quanto segue:
- col decreto ingiuntivo in epigrafe il Tribunale civile di Matera ha ordinato al Comune intimato di pagare in favore della società deducente le somme ivi specificate;
- l’Ente intimato non ha proposto opposizione;
- con successiva dichiarazione ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., l’adito Tribunale ha dichiarato esecutivo il predetto decreto, che risulta essere stato successivamente notificato al Comune intimato in data 29 ottobre 2023;
- come riferito nel ricorso, la civica Amministrazione risulta non aver adempiuto al richiamato precetto giurisdizionale.
2. Parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio per conseguire l’integrale attuazione del ripetuto decreto (con la precisazione che nell’importo ingiunto è incluso anche quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002), con la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario “ad acta” che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore