TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202401814

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202401814
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401814
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 01814/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V M V, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

l’Ufficio territoriale del governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l’annullamento

del decreto di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza prot.-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che:

- con ricorso notificato e depositato l’11 aprile 2024, il ricorrente – cittadino comunitario di nazionalità rumena – ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto emesso dal Prefetto di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.gs. n. 30/2007 per motivi afferenti all’ordina pubblico;

- il ricorrente con un unico motivo di ricorso ha prospettato l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento rilevando, inoltre, di avere una compagna con cui convive nella frazione di -OMISSIS-) insieme al figlio di cinque anni, nato e vissuto in Italia che frequenta la scuola primaria;

- si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha depositato documentazione;

- alla camera di consiglio dell’8 maggio 2024, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione;

Considerato che:

- il ricorso è infondato e va rigettato;

- infatti, il provvedimento impugnato motiva adeguatamente sui rischi per l’ordine pubblico, evidenziando come il ricorrente sia stato condannato in via definitiva, per gravi reati di tratta e commercio di schiavi e sequestro di persona (artt. 601 e 605 c.p.) e nel periodo della sua presenza in Italia (10 anni) non ha dato prova di avere fonti legittime di reddito per il proprio sostentamento, né, per altro, come sostenuto, di aver dato prova di volontà di reinserimento anche per effetto del lavoro svolto in stato di detenzione;

- dalla documentazione prodotta dall’amministrazione (documentazione anagrafica del Comune di -OMISSIS-) appare smentito per tabulas che il ricorrente sia – allo stato – residente con il proprio nucleo familiare a -OMISSIS- (frazione di -OMISSIS-);

- la Prefettura di -OMISSIS-, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in gravame, non si è limitata ad effettuare una valutazione meramente automatica tra precedenti penali e il disposto allontanamento, ma ha provveduto ad effettuare una valutazione generale e in concreto della condotta del ricorrente, ritenendo che la stessa fosse incompatibile con la volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale;

- il ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna prova degli effettivi tentativi di integrazione né della concreta ricerca d un’attività lavorativa;

- in conclusione, il ricorso è infondato e va respinto;

- sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi