TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-11-19, n. 202101683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-11-19, n. 202101683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101683
Data del deposito : 19 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2021

N. 01683/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00407/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 407 del 2021, proposto dalla:
- Spiaggia Club S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. D L, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) del provvedimento prot. n. 9299 datato 17.02.2021 a firma del Dirigente del Settore n. 3 e n. 4 del Comune di Gallipoli - Sezione SUE - avente a oggetto: “ Vs nota acquisita al prot. in entrata n. 68753 del 30.12.2020. Mantenimento annuale dei manufatti balneari ex art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018. Proroga ex art 103 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020. Riscontro alla Vs. nota e diffida all'osservanza del contenuto dei titoli in essere ”;

b) dell’ordinanza n. 58 del 23.02.2021 del Comune di Gallipoli - Settore 4 Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia ed Innovazione - SUE avente a oggetto “ Ordinanza di sgombero-demolizione struttura balneare in località San Giovanni alla Pedata - in Catasto al fg 2o p.lla 599 (ex p.lla 416) ”;

c) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da covid 19, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 10 novembre 2021 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- la società Spiaggia Club s.r.l. è titolare della concessione demaniale marittima n. 12/2008, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 10 aprile 2008.

- la detta concessione riguarda un’area della superficie complessiva di mq 739,38 in località ‘San Giovanni alla Pedata’, su cui sono realizzati i seguenti servizi: a) chiosco bar di mq 35,07, b) locale servizi igienici munito di antibagno, della superficie totale di mq 11,00; c) area docce di mq 2,75; d) scivolo di ingresso di mq 22,00; e) pagoda ombreggiante di mq, 21,16.

- tutti i manufatti funzionali all’attività balneare appena indicati sono assentiti in virtù di permesso di costruire n. 27190 del 12 giugno 2007, con il quale il loro mantenimento viene autorizzato per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

- con nota prot. n. 53963 del 15 ottobre 2018, il Comune di Gallipoli - Settore 4, sollecitava la ricorrente a provvedere, entro il 31 ottobre 2018, allo smontaggio della struttura balneare e al ripristino dello stato dei luoghi.

- avverso tale provvedimento la Spiaggia Club S.r.l. presentava davanti a questo T.A.R. il ricorso n. 1242/2018, poi respinto - nei sensi che si preciseranno - con sentenza n. 919 del 3 giugno 2019.

- in data 30/31 ottobre 2018, dopo articolate vicende processuali relative a un precedente e autonomo procedimento avente a oggetto il mantenimento annuale delle strutture in parola, la società Spiaggia Club presentava ai competenti uffici del Comune di Gallipoli una nuova, analoga richiesta, facendo in questo caso riferimento alle intese raggiunte nel Tavolo Inter-istituzionale del 29 ottobre 2015 e alle consequenziali prescrizioni assunte dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 145 del 12 marzo 2018.

- in data 29/30 dicembre 2020, ancora, la Spiaggia Club s.r.l. comunicava all’A.c., con nota prot. in entrata n. 69753, che, in applicazione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e in ragione della proroga dei termini disposta dall’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2020, i manufatti presenti sull’area demaniale in concessione, ovvero su area in proprietà privata ma funzionali all’attività balneare, sarebbero stati mantenuti sino al 30 aprile 2021.

- con provvedimento prot. n. 9299 del 17 febbraio 2021 il Comune di Gallipoli provvedeva nei termini che seguono: “ la nota in oggetto emarginata è da ritenersi irricevibile ed improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico ”, con la conseguenza che “ la comunicazione predetta non abilita a nessun titolo la S.V. al mantenimento delle strutture oggetto dei titoli edilizi e paesaggistici attualmente nella Vs titolarità oltre il termine di scadenza negli stessi riportati ”; l’A.c. diffidava quindi, al contempo, la concessionaria all’immediato smontaggio delle strutture in parola.

- con successiva ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021, la medesima Amministrazione intimava alla Spiaggia Club “ di sgomberare l’area demaniale marittima e le aree private occupate sine titulo e di demolire le opere realizzate in assenza di titoli edilizi annuali, ripristinando lo stato dei luoghi entro giorni 15 dalla notificazione del presente atto ”.

- veniva dunque proposto il presente ricorso, per i seguenti motivi: a) Violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; eccesso di potere per errata applicazione e interpretazione della sentenza T.A.R. Lecce n. 110/2020; errata motivazione; contraddittorietà; b) Nullità ex art 21- septies legge n. 241/90 ovvero annullamento del provvedimento impugnato per violazione o elusione del giudicato amministrativo; violazione ed errata applicazione dell’art. 55 del c.p.a.; motivazione errata; eccesso di potere; c) Eccesso di potere per omessa applicazione, in via analogica, dei principi dettati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla necessità di sospensione dello smontaggio del manufatto balneare in pendenza di domanda di mantenimento annuale; eccesso di potere per violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa; eccesso di potere per violazione dell’Intesa Interistituzionale del 27.10.2014; d) Violazione di legge, in particolare dell’art. 8, comma 5, della L.R. Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione dell’ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR; omessa motivazione; e) Violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001; insussistenza dei presupposti per la emissione della Ordinanza di demolizione e sgombero impugnata; f) ) Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà estrinseca. eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca; violazione ed errata applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.

2.- Ritenuto che, secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione con la sentenza n. 1633 del 2021, « l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).

Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:

a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il

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