TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-10-19, n. 202418150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-10-19, n. 202418150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418150
Data del deposito : 19 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2024

N. 18150/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12350/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12350 del 2019,
proposto da C F e proseguito, giusta tempestiva istanza a seguito di interruzione, dalle di lui eredi F M, K F e R F, rappresentate e difese dall'avvocato M S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 5;



contro

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S, A P e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via Panama n. 68;



nei confronti

del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del GSE S.p.A. prot. GSEWEB/P20190279138 del 26/06/2019, avente ad oggetto “ Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all'intervento identificato con il codice CT00248475. Soggetto Responsabile: CLAUDIO FEDELI. Codice fiscale / P.IVA:

FDLCLD52E04H501E. – Rigetto della richiesta ”, comunicato in data 26.06.2019, con il quale il GSE ha rigettato la richiesta di concessione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, in relazione all'intervento di “ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (112,80 kW) ” da realizzarsi sull'immobile sito in Roma, Via Aurelia n. 1100, individuato al N.C.E.U. foglio 408 / particella 151/sub 1;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto o consequenziale, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il preavviso di rigetto di cui alla nota prot. GSEWEB/P20190243346 del 05.06.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I.1. Il sig. C F conveniva negozialmente con un’impresa specializzata la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (112,80kW) a servizio dell’immobile - ove era ubicata la sua abitazione familiare - sito in Roma, via Aurelia n. 1100.

L’esecuzione del contratto, sulla base di quanto allegato con supporto di produzioni documentali, non è risultata affatto lineare; la vicenda può essere così riepilogata:

- l’impianto, installato in ritardo rispetto alle originarie pattuizioni, presentava gravi difetti che ne impedivano radicalmente l’ordinario funzionamento, al punto che il sig. C F inoltrava due diffide fra gennaio e febbraio 2018 (allegati 4 e 5 al ricorso) e, in occasione di un primo collaudo parziale, si « riserva[va] ulteriori 60 gg di prova consecutivi per testare il circuito di riscaldamento e altri 60 gg, dopo conversione del ciclo, per testare il circuito di raffrescamento » (allegato 6 al ricorso);

- i malfunzionamenti non hanno cessato di manifestarsi neppure a seguito di un ulteriore intervento verbalizzato nell’aprile 2018 (allegato 7 al ricorso) e ciò ha indotto le parti contrattuali a stipulare un accordo transattivo finalizzato alla positiva chiusura definitiva dei lavori (allegato 8 al ricorso);

- mentre l’impianto di raffrescamento è risultato funzionante (cfr. verbale del 30 luglio 2018: allegato 10 al ricorso), l’arrivo della stagione fredda ha fatto emergere la persistenza di problemi con quello di riscaldamento, come da diffida spedita all’impresa nel novembre 2018 (allegato 11 al ricorso);

- soltanto in data 15 dicembre 2018, all’esito degli ennesimi interventi, si giungeva a certificare, dato che « il sistema [era] stato settato e regolato al fine di eliminare tutte le anomalie riscontrate e dettagliate nelle comunicazioni intercorse », che « i lavori eseguiti dall’impresa sono stati realizzati secondo la regola dell’arte » (allegato 12 al ricorso);

- la verifica positiva del funzionamento faceva sì che il sig. C F - previo saldo in data 28 gennaio 2019 dell’ultima fattura n. 164/2018 del 27 dicembre 2018 - dichiarasse che i lavori erano terminati il 18 febbraio 2019 (allegato 14 al ricorso).

I.1.1. A questo punto, in data 16 aprile 2019 il sig. C F presentava domanda per accedere agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (c.d. “Conto Termico 2.0”).

Il GSE, nota prot. GSEWEB/P20190243346 del 5 giugno 2019 formulava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-bis L. 241/1990, preavviso di rigetto della suddetta domanda, formulando i seguenti rilievi:

« - in riferimento alle date di conclusione dell’intervento dichiarate nel Portaltermico in fase di compilazione della richiesta, non risulta rispettato il termine decadenziale dei 90 giorni dall’effettuazione dell’ultimo pagamento. In particolare:

> nel Portaltermico è stata indicata come data di fine lavori il 18/02/2019;

> nel Portaltermico è stata indicata come data di ultimo pagamento il 28/01/2019;

> la ricevuta del bonifico, a favore d[ell’impresa], presentata dal Soggetto Responsabile, è datata 12/02/2018, ovvero oltre i novanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento;

- dalla valutazione emerge che non vi sono elementi per poter ritenere rispettate le disposizioni temporali dell’all’art. 6 comma 3 del Decreto. Infatti, la fattura del 27/12/2018 non costituisce documento idoneo a testimoniare il rispetto di quanto contenuto ai precedenti punti in quanto:

> risulta di minima entità rispetto al prezzo complessivo dell’intervento;

> risulta emessa in un’epoca molto distante rispetto alla data in cui sono

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