TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2012-10-04, n. 201208277

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2012-10-04, n. 201208277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201208277
Data del deposito : 4 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05872/2004 REG.RIC.

N. 08277/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05872/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5872 del 2004, proposto da:


M M A, rappresentato e difeso dagli avv. M C F e Maria Cristina D'Alessandro, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Flaminia, 366;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento concernente la decorrenza giuridica ed economica della promozione al grado di maggiore;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2012 il dott. D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con atto notificato il 12 maggio 2004, depositato nei termini, il Magg. Mauro Arturo Massanova ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. DGPM/V/16/1/921/P6-1, reso dal Direttore della Divisione Documentazione Aeronautica del Ministero della Difesa in data 8 marzo 2004, notificato il successivo 16/3/2004, nella parte in cui dichiara “la data di promozione al grado di Maggiore 01/01/2000 è stata correttamente trascritta, come da Decreto Ministeriale in data 6/11/2000, che ad ogni buon fine si allega in copia”, nonché del predetto Decreto Ministeriale 6/11/2000, nella parte in cui ha disposto la promozione del ricorrente al grado di Maggiore “con anzianità di grado e decorrenza agli effetti amministrativi dal 1/1/2000” anziché dal 1/1/1999;
con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto la declaratoria del suo diritto a vedersi riconosciuta la decorrenza economica e giuridica della promozione a Ten. Col. in corso di perfezionamento a far data dal 1/1/2003.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge (artt. 17, 21 e 22 del D. L.vo n. 490/97) ed eccesso di potere sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 18 luglio 2012 la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti di causa una dettagliata e documentata relazione da parte del Ministero della Difesa in ordine alle censure dedotte in ricorso, con particolare riguardo all’esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dal ricorrente in data 18 dicembre 2001.

Dell’esecuzione di siffatto adempimento può conferirsi l’incarico al Ministero della Difesa, assegnando il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

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