TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-02-26, n. 201600238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-02-26, n. 201600238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600238
Data del deposito : 26 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01394/2014 REG.RIC.

N. 00238/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01394/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2014, proposto da:
A e A I, rappresentate e difese dagli avv. P R M, M C B, con domicilio eletto presso P R M in Torino, Via Antonio Cantore, 3;

contro

Comune di Varallo Pombia;

per l'annullamento:

della ordinanza n. 17/2014 in data 12 agosto 2014 (prot. 8708 del 13 agosto 2014, notificata in data 14 agosto 2014), con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Varallo Pombia, arch. G G, ordina loro di " demolire la tettoia realizzata, sul lato est del cortile del fabbricato sito in Via Circonvallazione n. 20/B e distinti al N.C.T. al foglio n. 19 particella n. 28, costituita da una falda inclinata (da m. 2,50 a m. 3,40) con manto di copertura in ondolux di resina e fibra di vetro, sorretta da una struttura in profilati metallici tubolari (cm. 5 x cm. 5) fissati al terreno, con dimensioni in pianta di m. 2,65 x m. 3,25";2) di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o successivo. ”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato le signore A ed A I, proprietarie in Comune di Varallo Pombia del fondo con annesso fabbricato censito in N.C.T. al Foglio 19, mapp. 28, impugnano l’ordinanza con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico ha ingiunto la demolizione di una tettoia asseritamente realizzata senza titolo sul fondo medesimo in zona gravata da vincolo paesaggistico ai sensi del D.M . 1/08/1985.

A sostegno del ricorso le signore Ingignoli hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento: da una parte perché – come risulta dalle dichiarazioni allegate al ricorso - il manufatto sarebbe stato realizzato ante 1967, quando non era ancora obbligatorio il preventivo rilascio di titolo edilizio;
d’altra parte per la ragione che il manufatto stesso, per la sua consistenza, sarebbe soggetto a mera comunicazione con D.I.A. o S.C.I.A. e come tale non avrebbe potuto essere sanzionato con l’ordine di demolizione.

Il Comune di Varallo Pombia non si è costituito in giudizio.

In occasione della camera di consiglio del 17/12/2014 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare di sospensione, disponendo il riesame della ordinanza impugnata, previa istruttoria finalizzata ad accertare l’epoca di realizzazione dell’opera abusiva e se la stessa, in quanto realizzata fuori dal centro abitato, potesse ritenersi esente da preventiva licenza edilizia.

Il ricorso è stato infine introitato a decisione alla pubblica udienza dell’11/11/2015, senza che sia pervenuta, nel frattempo, notizia alcuna circa l’adempimento o meno alla ordinanza cautelare.

Il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto.

La documentazione prodotta in giudizio comprova che l’opera abusiva di che trattasi consiste in una tettoia ad una falda inclinata, delle dimensioni di mt. 2,50 x 3,40, sorretta da struttura in profilati metallici di cm. 5 x 5, addossata ad uno dei muri perimetrali del fabbricato principale ed aperta su tutti gli altri lati. Trattasi quindi di opera decisamente pertinenziale rispetto a questo ultimo, e ciò sia in ragione delle modeste dimensioni, che non superano i 9 mq. di superficie, sia in ragione del fatto che una tettoia del genere non può che svolgere una funzione di riparo per usi connessi alla residenza principale.

L’opera in contestazione, dunque, in quanto pertinenza urbanistica era effettivamente soggetta ad un regime autorizzatorio semplificato che avrebbe impedito la applicazione della sanzione demolitoria ove constatata la conformità alla normativa edilizia ed urbanistica vigente.

Su questo ultimo punto va sottolineato che l’ordinanza impugnata non afferma la incompatibilità della tettoia con gli usi consentiti dalle vigenti norme;
correlativamente il fatto che la tettoia sia obiettivamente utilizzabile solo per usi connessi all’uso del fabbricato principale, della cui regolarità non si dubita, fa sì che essa mutui la medesima destinazione d’uso del fabbricato principale, e deve pertanto presumersi, fino prova del contrario, conforme alla normativa vigente. Quanto alla affermata esistenza di un vincolo paesaggistico derivante da un D.M. 1/08/1985, è appena il caso di ricordare che sotto la data del 1/08/1985 erano stati emanati numerosissimi decreti ministeriali, c.d. “galassini”, che avevano lo scopo di salvaguardare certe aree in attesa della entrata in vigore delle singole normative paesaggistiche regionali;
la opponibilità del vincolo paesaggistico derivante dal d.m. 1/08/1985 menzionato nella ordinanza di demolizione è dunque strettamente collegato alla dimostrazione che l’opera è stata realizzata prima della entrata in vigore della normativa paesaggistica regionale e comunque dopo il 1/08/1985, ma sul punto il Comune non spende nel provvedimento impugnato neppure una parola.

Non sussistendo elementi che consentano di affermare che l’opera abusiva contestata fosse e sia difforme dalla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica vigente, non si può che pervenire alla conclusione che, in quanto pertinenza urbanistica assoggettata a regime autorizzatorio semplificato, il Comune non avrebbe potuto disporne la demolizione per il solo fatto che non era assistita da un titolo edilizio preventivamente rilasciato. Sotto questo profilo risulta quindi fondato il secondo dei motivi di ricorso.

Peraltro non si può sottacere che l’ordinanza impugnata, laddove dà atto del fatto che le ricorrenti avevano, nel corso della istruttoria, eccepito la risalenza nel tempo della tettoia, risulta viziata per difetto di istruttoria, stante che il Comune, pur a fronte di una costruzione che chiaramente – come evidenziato dalle fotografie in atti - non è di recente costruzione e sebbene l’epoca di costruzione della tettoia costituisse un circostanza rilevante sotto vari profili, nulla ha fatto di concreto per verificare la correttezza dell’assunto delle ricorrenti.

Il ricorso va conclusivamente accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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