TAR Genova, sez. I, sentenza 2014-07-21, n. 201401142
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Testo completo
N. 01142/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2009, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dagli avv. M M, G P, R D, con domicilio eletto presso R D in Genova, via Corsica 10/4;
contro
Comune di Borgio Verezzi, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
per l'annullamento
provvedimento di rigetto domanda volta ad ottenere titolo abilitativo per opere di realizzazione piscina in giardino adiacente immobile
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Borgio Verezzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio l’odierna parte ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe con cui era stato respinta istanza di progetto per la realizzazione di una piscina di pertinenza della propria abitazione, motivato con la non ammissibilità ex art. 18 comma 3 lett f) di piano e la mancanza di normativa di piano che la consenta in zona, la destinazione della zona av di connessione che ne sottolinea il valore ambientale del suolo che richiama l’esigenza del mantenimento di una ruralità che potrebbe essere compromessa dalla previsione di manufatti in questione.
Nel ricostruire in fatto e in diritto la vicenda, all'atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:
- travisamento dei fatti, difetto istruttoria, in quanto il progetto sarebbe conforme al predetto art. 18 prevedendosi il mantenimento degli ulivi esistenti;
- violazione di legge ed eccesso di potere in quanto, oltre ad essere consentito ciò che non è vietato, la disciplina di piano delle zone agricole applicabile ex artt. 18 e 23 nta prg consente le piscine;
- analoghi vizi in relazione al presunto mantenimento della ruralità, in quanto la destinazione agricola dell’area non è preclusiva della realizzazione di una pertinenza consistente in una piccola piscina destinata al proprietario ed ai propri familiari.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La causa passava in decisione alla pubblica udienza del 25\6\2014.
Il ricorso è prima facie fondato.
Il diniego in contestazione si fonda su alcune generiche contestazioni, riassunte nelle affermazioni sopra riportate: la non ammissibilità ex art. 18 comma 3 lett f) di piano, essendo la zona destinata a fasce di uliveto e la mancanza di normativa di piano che espressamente consenta le piscine in zona; la destinazione della zona av di connessione che ne sottolinea il valore ambientale del suolo, che richiama l’esigenza del mantenimento di una ruralità che potrebbe essere compromessa dalla previsione di manufatti in questione.
In generale, costituisce jus receptum ribadito ancora di recente dalla sezione il principio a mente del quale va reputato