TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-07-09, n. 201900639

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-07-09, n. 201900639
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900639
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2019

N. 00639/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00317/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2018, proposto da
FONDAZIONE "BANDERA-VEZZOLI" ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv. G G e M B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo dei predetti legali in Brescia, via Malta 7/C;

contro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRESCIA - COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- della decisione della Commissione di Certificazione presso l’ITL di Brescia di data 11 dicembre 2017, con la quale è stata negata la certificazione ex art. 75 del Dlgs. 10 settembre 2003 n. 276 relativamente all’accordo di distacco di dipendenti stipulato il 29 settembre 2017 tra la Fondazione “Bandera-Vezzoli” Onlus e la Cooperativa Sociale Serena Onlus;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia - Commissione di Certificazione;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Fondazione “Bandera-Vezzoli” Onlus è una persona giuridica di diritto privato, ex IPAB, che gestisce una RSA nel Comune di Urago d’Oglio.

2. Riprendendo una soluzione organizzativa già praticata nel 2011 (v. contratti del 29 novembre 2011), la Fondazione ha deciso nel 2017 di confermare l’esternalizzazione temporanea del servizio socio-assistenziale e delle attività accessorie (pulizia, lavanderia, guardaroba), compresa la gestione del personale.

3. Più precisamente, con due contratti stipulati il 29 settembre 2017 è stato impostato il seguente rapporto: (i) la Fondazione affida per tre anni l’appalto dei sopra indicati servizi alla Cooperativa Sociale Serena Onlus, ai sensi dell’art. 29 del Dlgs.10 settembre 2003 n. 276;
(ii) contestualmente, la Fondazione distacca cinque dipendenti con qualifica di ASA presso la Cooperativa Sociale Serena Onlus ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. 276/2003 per tutta la durata dell’appalto.

4. La Commissione di Certificazione costituita ai sensi del

DM

21 luglio 2004 presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, pronunciandosi in data 11 dicembre 2017 nell’esercizio delle funzioni ex art. 75 del Dlgs. 276/2003, ha rispettivamente concesso la certificazione per il contratto di appalto, e negato la certificazione per l’accordo di distacco. Il contratto di appalto è stato certificato perché sono stati accertati in capo all’appaltatore i requisiti essenziali di autonomia e separazione imprenditoriale rispetto alla Fondazione appaltante. Il distacco del personale non è stato certificato perché sono stati ritenuti assenti i requisiti di cui all’art. 30 comma 1 del Dlgs. 276/2003, descritti come segue: (i) interesse proprio del datore di lavoro, ossia della Fondazione;
(ii) carattere temporaneo del distacco;
(iii) trasparente descrizione del rimborso del trattamento economico erogato ai lavoratori distaccati, comprensivo dei contributi previdenziali.

5. Contro il provvedimento di diniego la ricorrente ha presentato impugnazione, lamentando (i) la violazione delle garanzie procedimentali;
(ii) la contraddittorietà rispetto alla certificazione del distacco del 2011;
(iii) il fraintendimento dell’intera operazione, nella quale all’interesse dei lavoratori si affiancherebbe un interesse organizzativo della Fondazione.

6. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

7. Questo TAR, con ordinanza n. 179 del 14 maggio 2018, ha accolto la domanda cautelare.

8. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte anticipate in sede cautelare.

Sulla giurisdizione

9. Per quanto riguarda i limiti del sindacato giurisdizionale, la norma ex art. 80 comma 5 del Dlgs. 276/2003, che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie sull’eccesso di potere nell’attività certificatoria, consente al giudice amministrativo di stabilire se la Commissione di Certificazione, dopo aver ricostruito gli interessi alla base dell’accordo di distacco e le finalità perseguite dalle parti, abbia correttamente qualificato tali interessi e finalità come contrastanti con lo schema normativo ex art. 30 del Dlgs. 276/2003. Solo in questa ipotesi, infatti, la Commissione di Certificazione può negare la certificazione, imponendo la propria interpretazione con effetti erga omnes ai sensi dell’art. 79 del Dlgs. 276/2003. La qualificazione delle dichiarazioni di volontà rese dalle parti e l’accertamento dei vizi del consenso spettano invece al giudice ordinario ai sensi dell’art. 80 comma 1 del Dlgs. 276/2003.

Sulle garanzie procedimentali

10. L’omissione delle garanzie procedimentali (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di diniego) non conduce in via automatica all’annullamento del provvedimento finale, in quanto l’amministrazione può sempre avvalersi della sanatoria processuale ex art. 21- octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dimostrando che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

11. Nello specifico, le suddette garanzie non erano necessarie, in quanto assorbite dall’audizione dei rappresentanti della Fondazione e della Cooperativa Sociale Serena Onlus davanti alla Commissione di Certificazione in data 11 dicembre 2017 (v. verbale depositato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in data 11 maggio 2018). In tale occasione la Fondazione ha ammesso che il distacco si era reso necessario per evitare il licenziamento dei lavoratori e per conservare agli stessi il trattamento economico e previdenziale più favorevole (

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