TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-07-09, n. 201900639
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2019
N. 00639/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2018, proposto da
FONDAZIONE "BANDERA-VEZZOLI" ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv. G G e M B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo dei predetti legali in Brescia, via Malta 7/C;
contro
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BRESCIA - COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- della decisione della Commissione di Certificazione presso l’ITL di Brescia di data 11 dicembre 2017, con la quale è stata negata la certificazione ex art. 75 del Dlgs. 10 settembre 2003 n. 276 relativamente all’accordo di distacco di dipendenti stipulato il 29 settembre 2017 tra la Fondazione “Bandera-Vezzoli” Onlus e la Cooperativa Sociale Serena Onlus;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia - Commissione di Certificazione;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Fondazione “Bandera-Vezzoli” Onlus è una persona giuridica di diritto privato, ex IPAB, che gestisce una RSA nel Comune di Urago d’Oglio.
2. Riprendendo una soluzione organizzativa già praticata nel 2011 (v. contratti del 29 novembre 2011), la Fondazione ha deciso nel 2017 di confermare l’esternalizzazione temporanea del servizio socio-assistenziale e delle attività accessorie (pulizia, lavanderia, guardaroba), compresa la gestione del personale.
3. Più precisamente, con due contratti stipulati il 29 settembre 2017 è stato impostato il seguente rapporto: (i) la Fondazione affida per tre anni l’appalto dei sopra indicati servizi alla Cooperativa Sociale Serena Onlus, ai sensi dell’art. 29 del Dlgs.10 settembre 2003 n. 276; (ii) contestualmente, la Fondazione distacca cinque dipendenti con qualifica di ASA presso la Cooperativa Sociale Serena Onlus ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. 276/2003 per tutta la durata dell’appalto.
4. La Commissione di Certificazione costituita ai sensi del DM 21 luglio 2004 presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, pronunciandosi in data 11 dicembre 2017 nell’esercizio delle funzioni ex art. 75 del Dlgs. 276/2003, ha rispettivamente concesso la certificazione per il contratto di appalto, e negato la certificazione per l’accordo di distacco. Il contratto di appalto è stato certificato perché sono stati accertati in capo all’appaltatore i requisiti essenziali di autonomia e separazione imprenditoriale rispetto alla Fondazione appaltante. Il distacco del personale non è stato certificato perché sono stati ritenuti assenti i requisiti di cui all’art. 30 comma 1 del Dlgs. 276/2003, descritti come segue: (i) interesse proprio del datore di lavoro, ossia della Fondazione; (ii) carattere temporaneo del distacco;