TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-07-25, n. 202000487
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2020
N. 00487/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2019, proposto da
S T A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R L, L S e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R L in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 71;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;
nei confronti
Presidente del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento parziale
- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 2019;
- di ogni atto ad essa presupposto o connesso, anche se allo stato non conosciuto, ivi compresi, ove occorra:
il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 2019,
la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 742 del 16 gennaio 2019 (non conosciuta dalla ricorrente);
la delibera dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 75/2017 del 31 maggio 2017;
la delibera dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 92/2018 del 27 settembre 2018;
la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 116/2018 del 22 novembre 2018;
la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 140/2018 del 19 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019;
la determina del Segretario Generale dell'Autorità n. 21/2019 del 26 febbraio 2019;
nonché la nota dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti trasmessa alla ricorrente in data 5 aprile 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. S.D.M. *Società Distributrice Merci S.r.l., che esercita attività di trasporto merci per conto terzi, ha impugnato con l’odierno ricorso la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) n. 141 del 19 dicembre 2018 recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019 ”, successivamente approvata, per l’esecutività, con d.P.C.M. 17 gennaio 2019, nonché gli ulteriori atti (connessi e conseguenti) indicati in epigrafe. In particolare, con il ricorso in epigrafe, la ricorrente deduce l’illegittimità della citata delibera n. 141/2018 – nonché dei correlati provvedimenti – nella parte in cui individua, all’art. 1 comma 1 lett. j), tra i “ soggetti tenuti alla contribuzione ” anche i soggetti che esercitano “ servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti ”, articolando le seguenti censure:
a) “ Violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018 – violazione dei principi sanciti dalla corte costituzionale nella sentenza n. 69/2017 – violazione degli artt. 3, 23, e 97 della costituzione – violazione della legge n. 481/1995 – violazione del principio di certezza del diritto - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità – carenza dei presupposti – manifesta contraddittorietà ed illogicità ”: il “mercato” in cui opera la ricorrente non sarebbe un mercato “regolato”, bensì un mercato liberalizzato (il mercato dell’autotrasporto merci privato su strada), in quanto tale non compreso nell’ambito di operatività dell’ART; quest’ultima, inoltre, non avrebbe mai svolto alcun intervento concreto - tanto meno di tipo regolatorio - nel settore del trasporto di merci su strada e la mera connessione dell’attività svolta dalla ricorrente con le infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali - queste sì oggetto di regolazione - non ne farebbe per ciò solo un’attività regolata;
b) “ Violazione dell’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018 - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione - illegittimità del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 e della nota del ministero dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2019 ”: la delibera ART impugnata sarebbe illegittima anche sotto il profilo della quantificazione dell’aliquota da applicare per calcolare il contributo di cui si tratta;
c) “ Violazione dell’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018 - eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, dell’illogicità manifesta e della violazione del principio di proporzionalità ”: poiché la delibera impugnata ha esentato dalla contribuzione “ le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018 ” e ha, altresì, stabilito che il versamento non sia dovuto per importi contributivi pari o inferiori ad euro 3.000, di fatto essa avrebbe chiesto agli altri operatori un contributo proporzionalmente maggiore;
d) “ Sulla illegittimità della delibera n. 75/2017 dell’autorità - violazione dell’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018 e dell’articolo 23 della costituzione - eccesso di potere sotto il profilo