TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-04-21, n. 202300146

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-04-21, n. 202300146
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300146
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2023

N. 00146/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2023, proposto da:
G R, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, in persona del Rettore p.t., Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale San Domenico;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 32 del 24 gennaio 2022 al fine di accertare l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rimborsare l'importo corrispondente al contributo unificato versato nel giudizio N.R.G. 210/2020, conclusosi con la predetta sentenza e delle spese vive successive;

nonché per

- la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;

- la condanna alla corresponsione degli ulteriori interessi legali con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe e sino al giorno di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 112, co. 3, c.p.a.;

- la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione nell'ipotesi di perdurante e palese inadempimento.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi G D'Annunzio Chieti e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 la dott.ssa R E I;


PREMESSO

che, con sentenza n. 32 del 24 gennaio 2022 non appellata questo T.a.r. ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso iscritto al n. 210/2020 r.g. instaurato da Carmen Spiezia per l’ammissione ad anno successivo al primo del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Chieti, e, in ragione della natura della pronuncia, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio con l’amministrazione costituita;

che la citata sentenza risulta notificata, via P.E.C., sia presso la sede reale dell’Amministrazione che presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, in data 23.08.2022, al fine del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, co. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 concesso alle Amministrazioni;

che, nonostante il termine spirato, rimane insoluto il rimborso del contributo unificato in favore dell’odierno patrono che in sede di ricorso si era dichiarato antistatario;

che, l’amministrazione sostiene, con relazione allegata all’atto di costituzione e non con memoria formale, l’inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente sarebbe privo di legittimazione essendo legittimata la sola parte interessata, la mancanza del requisito della soccombenza virtuale per essere stata dichiarata cessata la materia del contendere, nonché la violazione dell’art.479 c.p.c., poiché la sentenza da ottemperare è stata notificata senza formula esecutiva, ossia in forma semplice, per cui non decorrerebbe il termine di 120 giorni di cui all’art.14 del D.L. n.669/1996;

CONSIDERATO

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

che va riconosciuta la legittimazione del difensore istante per aver egli allegato al presente giudizio copia del ricorso originario in cui, per il capo relativo alle spese di giudizio, si dichiarava antistatario ai fini della richiesta di distrazione;

che, in ogni caso, il giudizio di ottemperanza può essere esperito anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato (cfr. ex multis, Tar Campania-Napoli, IV, n. 4027 del 18.6.2018);

che del pari risulta allegata agli atti ricevuta del versamento del contributo unificato rilasciata a nome del difensore ricorrente sicché alcun onere di quantificazione della somma dovuta poteva gravare a carico dell’istante peraltro in presenza di un importo predeterminato ex lege;

che destituita di fondamento si appalesa altresì l’eccezione dell’Università intimata che, a motivo del suo inadempimento, sostiene la mancata apposizione della formula esecutiva sulla sentenza notificata;

che sul punto, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31/12/1996, n. 669: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. La trascritta norma, evidentemente calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 7/4/2015, n. 1772 e 22/5/2014, n. 2654), ma con i necessari adattamenti che l’Università non ha considerato. In particolare il citato art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale tuttavia solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva;
al contrario l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva;

che, a norma dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla "parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio" (C.d.S., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3517, e 13 gennaio 2014, n. 68;
Sez. IV, 1° giugno 2017, n. 2635;
Sez. III, 23 ottobre 2015, n. 4887);

che difatti la pronuncia con cui il giudice dichiara cessata la materia del contendere è inclusa ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a. tra le sentenze di merito poiché interviene qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta;

che nella specie con la pronuncia oggetto di ottemperanza questo T.a.r. ha dato atto che, in seguito all’ammissione con riserva in sede cautelare ed al superamento con esito positivo di alcuni esami del corso di studio, si era consolidata la posizione della parte ricorrente, che doveva ritenersi ormai definitivamente ed irrevocabilmente iscritta a pieno titolo nel corso di laurea che stava frequentando;

che da quanto sopra si evince all’evidenza la soccombenza virtuale dell’amministrazione avendo la parte ricorrente ottenuto tramite il ricorso il soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata;

che l’amministrazione è pertanto tenuta a dare pronta esecuzione alla statuizione giudiziale per la parte rimasta inottemperata, provvedendo al pagamento del contributo unificato in favore del procuratore antistatario (in questa sede ricorrente in proprio), entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione –o notificazione se anteriore- della presente sentenza;

che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, su richiesta della parte, un Commissario ad acta designato dal Sig. Prefetto della Provincia di Pescara darà corso al pagamento in questione, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’Università inadempiente, che provvederà al compenso spettante al commissario stesso;

che va invece esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art.114 comma 4 lett.e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. In materia, ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità della domanda in relazione ad obbligazioni di natura pecuniaria, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 15 del 2014, ha rimesso al giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio della sua discrezionalità, il compito di verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo, nonché per lo scrutinio delle esimenti previste dalla norma ossia quanto alla ricorrenza di ragioni ostative o ai casi di manifesta iniquità. Tanto premesso, nella specie ritiene il Collegio che all’accoglimento della richiesta di liquidazione delle astreintes si oppongano ragioni di manifesta iniquità riconducibili alla non elevata entità del credito azionato, sicché ne deriverebbe un’indebita e non ammissibile locupletazione del credito originario.

che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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