TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401571
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Pubblicato il 30/04/2024
N. 01571/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2023, proposto da
Comune di Falcone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Dott. F E, Commissario ad acta presso il Comune, non costituito in giudizio;
nei confronti
Assemblea Territoriale Idrica di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Commissario ad acta dell’A.T.I. R B, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Tigano e Antonino Criscì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del D.A n. 29/GAB del 29 giugno 2023, con il quale l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha nominato il Commissario ad acta presso il Comune di Falcone;
- della deliberazione n. 52 del 28 settembre 2023, con la quale il Commissario ad acta signor Enrico Fuggetta ha deciso, imponendola, l’adesione del Comune ricorrente alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata “ MESSINACQUE s.p.a . per la gestione del servizio idrico integrato dell’ATO Messina e disposto, altresì, ogni altro adempimento, utile e necessario per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale dell’ATI Messina e relativi allegati;
- di ogni atto, antecedente e consequenziale, ad essi collegato e facente parte della stessa sequela procedimentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, dell’Assemblea Territoriale Idrica di Messina e del Commissario ad acta dell’A.T.I. R B;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Per una migliore intelligenza della fattispecie in esame è opportuno richiamare, in punto di fatto, le vicende e gli atti che hanno condotto all’adozione di quelli oggetto dell’odierna impugnativa.
Con D.A. 29 gennaio 2016 dell’Assessorato Regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell’art. 3, co. 1, della l.r. 11 agosto 2015, n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16 maggio 2001 e successivo D.P.R.S. n. 16 del 29 settembre 2002 e, pertanto, in coincidenza, per quanto attiene all’A.T.I. di Messina, con i limiti territoriali del Libero Consorzio comunale di Messina.
Con deliberazione 6 giugno 2022 n. 9/22, l’ATI ha deliberato la “ Adozione Piano D’Ambito ATI DI MESSINA ”.
Con deliberazione 6 giugno 2022 n. 10/22, l’ATI ha deliberato la scelta della forma di gestione con affidamento a una nuova società interamente pubblica e partecipata da tutti i 94 comuni rimanenti nell’ambito.
Con deliberazione dell’A.T.I. del 16 settembre 2022 n. 16, è stata confermata la detta scelta del modello.
Con deliberazione dell’A.T.I. del 23 dicembre 2022 n. 28, è stata valutata la possibilità di affidare il servizio idrico integrato (SII) alla società AMAM, Azienda Meridionale Acque Messina, in alternativa alla newco.
Con decreto n. 501 del 4 gennaio 2023, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, non avendo l’ATI Messina provveduto all’affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dalla legge, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, ha nominato la dott.ssa R B, quale commissario incaricato dell’espletamento di tutte le attività utili a pervenire all’affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l’intero ATI.
Con deliberazione n. 1 del 15 febbraio 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell’ATI Messina, il Commissario ha avviato le procedure di cui all’art. 14 “ Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale ” del d. lgs. n. 201 del 2022 “ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ”.
Con deliberazione commissariale n. 2 del 26 maggio 2023, il Commissario dell’ATI ha adottato l’aggiornamento del Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del t.u.
Con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2023, il Commissario ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell’ATI Messina, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. n. 201/2002.
Con deliberazione n. 4 del 26 maggio 2023, il Commissario ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio, dei patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato, del regolamento per l’esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista.
Con deliberazione n. 32 del 20 giugno 2023, il Consiglio comunale del Comune di Falcone ha deliberato di non aderite all’A.T.I. e di non approvare gli atti consequenziali.
Con D.A. n. 29/GAB del 29 giugno 2023, è stato nominato il commissario che ha sostituito il Consiglio comunale del Comune di Falcone per la mancata adozione delle deliberazioni di approvazione degli atti di cui sopra.
Con deliberazione n. 52 del 28 settembre 2023, il Commissario ad acta ha deliberato la “ adesione del Comune di Falcone alla costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata “Messinacque S.P.A. e approvazione del relativo statuto, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto ”.
1.1. Con ricorso notificato il 26 ottobre 2023 e depositato il successivo 27 ottobre 2023, il Comune ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
Avverso tali atti ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge 21 settembre 2022 n. 142. Nullità della delibera per incompetenza dell’organo a deliberare;
II) Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d. lgs 267/00 e dell’art. 3 stessa legge, nonché del principio costituzionalmente affermato dell’autonomia degli enti locali – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti;
III) Illegittimità degli atti impugnati per travisamento dei fatti sotto altro profilo;
IV) Illegittimità della delibera commissariale n. 2 del 26.07.2023 perché emessa da organo incompetente e in contrasto con altra delibera legittimamente adottata dal Consiglio comunale. Eccesso di potere;
V) Illegittimità della delibera commissariale impugnata per omessa motivazione avuto riguardo al parere contrario espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. del D. lgs n. 267/2000;
VI) Illegittimità della delibera commissariale e di tutti gli atti ivi richiamati e con la stessa approvati per violazione dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 175/2016;
VII) Illegittimità della delibera commissariale impugnata per violazione dell’art. 5 D. Lgs n. 175/2016- e dell’art. 3 Legge 241/90 - carente motivazione;
VIII) Illegittimità della deliberazione commissariale con cui si approvano anche i patti parasociali e illegittimità di questi ultimi per Violazione del TUSP D. lgs 175/2016;
IX) Illegittimità di tutti gli atti impugnati nonché degli atti richiamati nella delibera e di quelli antecedenti ad essa facenti parte della medesima sequela procedimentale che non hanno tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. e) Cost. l’art. 4 comma 8 della legge Regione Sicilia n. 19/2015. Violazione di legge - Eccesso di potere.
2. Si sono costituiti l’Assemblea territoriale idrica di Messina e il Commissario dell’A.T.I., dott.ssa R B, i quali hanno eccepito la tardività del ricorso.
3. Si è costituito l’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità per resistere al giudizio.
4. Con ordinanza n. 3482 del giorno 21 novembre 2023, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, fissando, al contempo, la pubblica udienza per la trattazione di merito.
5. Nel corso del giudizio tutte le parti hanno prodotto memorie e documentazione.
6. Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2024, dopo la discussione dei difensori presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda contenziosa in esame, insorta tra il Comune di Falcone, i Commissari dell’A.T.I. di Messina e del Comune, l’A.T.I. di Messina, l’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, ha ad oggetto la legittimità dell’atto di nomina del Commissario ad acta del Comune di Falcone e delle deliberazioni assunte da quest’ultimo in sostituzione del Consiglio comunale (adesione del Comune di Falcone alla costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata “ Messinacque s.p.a . e approvazione dei relativi allegati).
Costituisce oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza dei presupposti di legge per il commissariamento dell’A.T.I. e del Comune, il corretto esercizio di esso nonché i confini di tale potere, che, secondo la tesi del Comune, non sarebbero stati rispettati, in spregio all’autonomia comunale e alle decisioni già assunte, con precedenti deliberazioni, dall’Assemblea Territoriale Idrica di Messina.
2. In via preliminare, il Tribunale deve scrutinare l’eccezione di tardività sollevata dall’ATI e dal commissario regionale sull’assunto che, con l’impugnazione in esame, l’ente ricorrente tenti di contestare, oltre i termini decadenziali di legge, la decisione del Commissario B di affidare il servizio idrico integrato dell’ambito del territorio della provincia di Messina alla società mista Messinacque s.p.a. In particolare, il ricorso, notificato in data 24 ottobre 2023, sarebbe tardivo rispetto all’impugnativa del decreto di nomina del commissario dell’A.T.I. (del 4 gennaio 2023), delle deliberazioni commissariali dell’ATI (pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’A.T.I. di Messina in data 26 maggio 2023) e della deliberazione di indirizzo della modalità di scelta della gestione è del 13 febbraio 2023.