TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2013-11-20, n. 201301228
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N. 01228/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2013, proposto da:
Associazione A.N.E.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, Multiservice Consulting s.r.l., Dreamlight sc., Margi s.r.l., F.lli Reposi s.r.l. , Rosso Stefano, Irpina s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.to Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
nei confronti di
Juventus Fc S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale cronologico n. 165/2013 del 14.6.2013 assunta dal DIrettore della Direzione Centrale, Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro della Città di Torino, avente ad oggetto "contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento di proprietà superficiaria e costituzione del diritto di superifice a favore di Juventus F.C. Spa su area sita alla Continassa - stipula atto";
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR e impugnato il provvedimento con il quale è stata concessa alla controinteressata la proprietà superficiaria dell’area “Continassa”, con specifico riferimento alla previsione di realizzazione di una multisala, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1)Violazione di legge con riferimento agli artt. 42, 107 del d.lgs. n. 267/2000;violazione di legge con riferimento all’art. 22 del d.lgs. n. 28 del 2004 e 4 della l.r. piemontese 17/2005 nonché 14 e 15 del regolamento di attuazione approvato con d.P.R. della Regione 30.5.2006, n. 4/R, all’art. 12 del r.d. 18.11.1923, n. 2440 e 110 r.d. 23.5.1924, n. 827, agli artt. 191 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;incompetenza;eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione.
Alla camera di consiglio del 7.11.2013 parte ricorrente ha dato atto di non avere più interesse al ricorso, depositando in giudizio il provvedimento con il quale il Comune ha preso atto della rinuncia da parte della società Juventus F.C. s.p.a. alla realizzazione della multisala, e chiesto dichiararsi il medesimo improcedibile.