TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202400581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202400581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400581
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 20/02/2024

N. 00581/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00875/2018 REG.RIC.

N. 02173/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2018, proposto da
-OMISSIS- S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Balloni in Catania, via Francesco Crispi, n. 239;

contro

Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Messina, in persona del Soprintendente pro tempore,
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2018, proposto da
-OMISSIS- S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Balloni in Catania, via Francesco Crispi, n. 239;

contro

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Messina, in persona del Soprintendente pro tempore,
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Comune di Taormina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 875 del 2018,

e previa interinale sospensione della sua efficacia:

della nota del 23.01.2018 prot.1765 del Dirigente dell’UTC Comunale di Taormina, di avviso dell’avvio del procedimento volto all’ annullamento del titolo edilizio già assentito;

della nota del 16.03.2018 prot. 6274 del Dirigente dell’UTC Comunale di Taormina, con la quale si disponeva “la sospensione di ogni provvedimento, in attesa del pronunciamento definitivo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina”.

quanto al ricorso principale nel giudizio a n. 2173 del 2018 di R.G.:

della nota n. 5707 del 4.10.2018, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina ha revocato l'autorizzazione paesaggistica, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, disponendo altresì il rilascio del titolo edilizio sospeso, con condanna all'indennizzo di legge e con riserva risarcitoria.

quanto al ricorso per motivi aggiunti nel giudizio a n. 2173 del 2018 di R.G.,

e previa interinale sospensione della sua efficacia:

del Piano Paesaggistico (Ambito 9) ricadente nella Provincia di Messina, adottato con D.A. n. 90 del 23.10.2019, limitatamente alla parte in cui esso interessa le aree di cui è proprietaria la società ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taormina e dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 febbraio 2024 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società -OMISSIS- s.n.c., nella qualità di proprietaria di un’area edificabile ricadente in zona B7 del PRG di Taormina della superficie di circa 150 mq., inserita nel tessuto urbano della città di Taormina, tra la Via Pirandello e la Via Guardiola Vecchia, in catasto allibrata al foglio 4 part.lla 1568, dopo avere previamente acquisito l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 535/7392 del 28/01/2015 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, nonché l’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile di Messina rilasciata il 19.05.2017 a prot. n. 108792, chiedeva al Comune di Taormina il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio ad uso abitativo plurifamiliare, a tre elevazioni fuori terra più piano interrato con copertura a tetto

In data 4.01.2018, in conformità a quella richiesta, veniva rilasciata la concessione edilizia n. 1/18. Ma poiché, nelle more della sua pubblicazione, la Soprintendenza Messinese con nota del 15 gennaio 2018 preavvisava avvio procedimentale per la revoca dell’autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata - sul rilievo delle sopravvenute norme (art. 24 delle N.T.) del Piano paesaggistico Ambito 9 approvato con D.A. 6682 del 29.12.2016 e pubblicato in GURS n. 13 del 31.03.2017, che prevederebbero in quell’area il livello di tutela 3 -, il Dirigente dell’UTC Comunale di Taormina, con nota del 23.01.2018 prot.1765, dapprima comunicava l’avvio del procedimento volto all’ annullamento del titolo edilizio già assentito;
e poi, con nota del 16.03.2018 prot. 6274, comunicava “ la sospensione di ogni provvedimento, in attesa del pronunciamento definitivo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina ”.

Ambedue i predetti provvedimenti venivano impugnati dalla società -OMISSIS- s.n.c. con un ricorso notificato il 04/05/2018, il quale dava avvio al giudizio incardinato presso questo ufficio giudiziario a n. 875/2018 di R.G.

Si costituivano in giudizio tanto l’intimato Comune di Taormina, quanto la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il sopra menzionato ricorso veniva rigettata con ordinanza n. 389/2018, in quanto, con riguardo al pregiudizio temuto dal ricorrente, “ la lamentata “situazione di incertezza che caratterizza la conclusione della procedura” non appare esser tale al Collegio, esistendo un tempistica procedimentale specifica 6171c::LR6767B9BF18F3EF9419EB::2021-05-31">ex art. 2 L. n. 241/1990 anche in relazione al procedimento in autotutela avviato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina che interferisce con il concreto esercizio delle facoltà di cui al permesso di costruire n. 1 del 04/01/2018 rilasciato dal Comune intimato, ed avverso il mancato rispetto della quale la società ricorrente potrà comunque chiedere ed ottenere tutela a norma dell’art. 117 c.p.a.”, e “ la durata annuale del permesso di costruire a decorrere dal 04/01/2018 non implica parimenti un pregiudizio cui debba necessariamente farsi fronte con la concessione della misura cautelare richiesta, integrando la ordinata sospensione dei lavori in forza del provvedimento impugnato gli estremi del “fatt (o) sopravvenut (o), estrane (o) alla volontà del titolare del permesso” che legittima la società ricorrente a richiedere ed ottenere la proroga del termine per la realizzazione dell’intervento assentito a norma del secondo comma dell’art. 15 D.P.R. n. 380/2001 ”.

Successivamente, con nota prot. n. 5707 del 04/10/2018 (comunicata alla società -OMISSIS- s.n.c. il 08.10.2018), la Soprintendenza di Messina concludeva il procedimento in autotutela già avviato, revocando l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 535/7392 rilasciata il 28/01/2015, perché in contrasto con le sopravvenute norme (art. 24 N.T.) del Piano Paesaggistico Ambito 9, approvato con D.A, 6682 del 29/12/2016 e pubblicato nel supplemento ordinario n° 2 alla G.U.R.S. n° 13 del 31/03/2017.

Anche tale provvedimento veniva impugnato con un distinto ricorso notificato il 04/12/2018, il quale dava avvio al giudizio incardinato presso questo ufficio giudiziario a n. 2173/2018 di R.G.

In un torno di tempo ancora successivo, con D.A. n. 90 del 23.10.2019, avveniva la adozione del Piano paesaggistico (ambito 9) ricadente nella provincia di Messina, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Taormina l’11.11.2019: che la società LOR.AN. viaggi s.n.c. – ritenendolo a sè pregiudizievole limitatamente alla parte in cui esso prevede che nell’area territoriale in cui ricade il terreno della ricorrente nel quale si intendono eseguire i lavori edili di cui alla pregressa autorizzazione, ora normata dall’art 24 delle Norme di Attuazione, paesaggio locale 4 “ Taormina”- punto 4h:” Paesaggio delle aree archeologiche di Cocolonazzo di Mola, Monte Tauro e pendici, Via Pirandello e adiacenze, contrada Maloprovvido”- Livello di Tutela 3, “ non è consentito realizzare nuove costruzioni ” avendo fra gli obiettivi specifici quello della “ manutenzione degli edifici esistenti, senza incremento di nuove volumetrie che ne alterino la sagoma attuale ” – impugnava con un ricorso per motivi aggiunti notificato il 10/01/2020 nell’ambito del procedimento rubricato a n. 2173 di R.G.

Nell’ambito di tale giudizio si costituivano soltanto la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso per motivi aggiunti veniva rigettata con ordinanza n. 38/2019, per la ritenuta assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente.

Stante l’evidente connessione, ove non addirittura il rapporto di presupposizione/dipendenza, fra gli atti impugnati nell’ambito dei distinti giudizi iscritti a nn. 875/20218e 2173/2018 di RR.GG. – così come già incidentalmente delibato all’interno dell’ordinanza cautelare n. 39/2019 -, una richiesta di loro riunione veniva formulata dalla società ricorrente con atto depositato in segreteria il 10/07/2023.

In data 19 febbraio 2019 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame dei ricorsi rubricati a nn. 875/20218 e 2173/2018 di RR.GG., i quali, previa loro riunione a norma dell’art. 70 c.p.a., venivano trattenuti in decisione dopo aver dato avviso ai difensori delle parti, a norma dell’art. 73 c.p.a., del rilievo ex officio di una possibile consequenziale sopravvenuta carenza di interesse all’esame delle censure proposte con il ricorso per motivi aggiunti nel giudizio a n. 2173 di R.G., se ed in quanto fosse stato accolto il gravame che ad esso aveva dato avvio.

DIRITTO

I – Principiando dall’esame del ricorso iscritto a n. 875/2018 di R.G., in entrambi gli atti con esso impugnati il Comune di Taormina si è richiamato espressamente alla nota del 15 gennaio 2018 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, con la quale quest’ultima aveva comunicato alla società (poi) ricorrente l’avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 535/7392 del 28/01/2015: più in particolare, nella nota del 23.01.2018 prot.1765 comunicando l’avvio del procedimento volto all’ annullamento della concessione edilizia n. 1/18;
e nella nota del 16.03.2018 prot. 6274 disponendo “ la sospensione di ogni provvedimento, in attesa del pronunciamento definitivo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina ”.

Ma nel primo caso, indipendentemente da qualunque rapporto del relativo atto con il successivo provvedimento prot. n. 5707 del 04/10/2018, rimane ferma la sua inidoneità a ledere interessi giuridicamente protetti della società ricorrente in quanto (mero) avviso di avvio del procedimento: ovvero, come per prevalente e condivisa giurisprudenza, quale “ atto prodromico al provvedimento finale che verrà adottato dall'Amministrazione, ossia un atto endoprocedimentale, non produttivo di effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica del ricorrente …( che) non è autonomamente e immediatamente impugnabile e, quindi, non sussiste, in generale, un interesse alla sua impugnativa, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso lo stesso (cfr. Consiglio di Stato, VI, 28 luglio 2017, n. 3789;
T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 8 marzo 2019 , n.498;
T.A.R. Lombardia, Milano, II, 16 gennaio 2018, n. 121;
T.A.R. Puglia, Lecce, III, 6 giugno 2017, n. 934;
T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 18 maggio 2017, n. 5940)”[ ex plurimis , T.A.R. Veneto, Sez. III, sentenza 29 aprile 2019, n. 526].

Il Collegio pertanto dichiara parzialmente inammissibile il ricorso iscritto a n. 875/2018 di R.G. per carenza d’interesse all’impugnativa proposta avverso la nota del 23.01.2018 prot.1765 – senza alcuna previa necessità di promuovere il contraddittorio fra le parti su tale questione processuale, dato che la inammissibilità del ricorso in parte qua era già stata eccepita dal Comune di Taormina in memoria depositata il 15/06/2018.

Per quanto invece attiene al provvedimento del 16.03.2018 prot. 6274, con esso il Comune intimato ha prodotto la sospensione degli effetti della precedentemente rilasciata concessione edilizia n. 1/18 “ in attesa del pronunciamento definitivo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina ”. Ma poiché quel “ pronunciamento ” – ed indipendentemente dal suo specifico contenuto: dato che dal segno di esso il Comune di Taormina non ha mai fatto espressamente dipendere il protrarsi o meno della disposta sospensione – è sopravvenuto con l’adozione del provvedimento prot. n. 5707 del 04/10/2018 da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, il pregiudizio legato alla temporanea sospensione degli effetti della concessione edilizia n. 1/18 è venuto meno il 08/10/2018, con la comunicazione alla società -OMISSIS- s.n.c del provvedimento della Soprintendenza. A partire da quella data, essendo scaduto il terminus certus an et incertus quando apposto al provvedimento del 16.03.2018 prot. 6274, la società ricorrente avrebbe avuto titolo per dare inizio ai lavori di cui al progetto approvato con la concessione edilizia n. 1/18 o, ove fosse nelle more scaduto il termine per la loro esecuzione, per poter chiedere una proroga del termine originariamente concesso “ per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso ” ex art. 15, secondo comma, del D.P.R. n. 380/2001.

Si potrebbe quindi ritenere che il ricorso iscritto a n. 875/2018 di R.G. debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a far data dal 08/10/2018. Tuttavia la ricorrente ha proposto in gravame (anche) una richiesta di indennizzo ex art. 2 della L. n. 241/1990. Ritenendo che quella domanda possa altresì validamente veicolare una richiesta di risarcimento del danno discendente dalla temporanea sospensione della efficacia della concessione edilizia n. 1/18 (per la quale la società ricorrente ha comunque fatto riserva in gravame di una sua successiva proposizione), il Collegio non ritiene quindi di potersi arrestare ad una pronuncia in rito: con la peculiarità, però, di non dover valutare la annullabilità o meno del provvedimento impugnato – in quanto ex art. 34, terzo comma, c.p.a. non più “utile” alla società ricorrente, stante la caducazione automatica degli effetti della disposta sospensione in virtù della clausola risolutiva apposta ad esso -, ma unicamente la sua (eventuale) illegittimità per il sussistere in capo alla società ricorrente del” l’interesse a fini (qui indennitari, piuttosto che) risarcitori”.

I.1 – Con il primo motivo di ricorso è stata postulata la violazione dell’art. 2, commi 2, 6 e 7 della L. n. 241/1990, come recepita dalla L.R. 10/91, dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, buona fede, nonché di ragionevole conclusione del procedimento, nonché vizi di eccesso di potere ed illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento per essere stato disposto senza la previsione di un termine finale e con sviamento della causa tipica.

Secondo la società ricorrente “ dal combinato disposto di quanto stabilito dal richiamato art. 2 della legge 241/1990 con i principi generali di buona amministrazione si ricava il corollario per cui l’amministrazione, salva l’ipotesi di proroga dei termini di conclusione di cui al successivo art. 10 bis, ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro un termine “ certo” con un provvedimento espresso, non potendosi ammettere ipotesi di sospensione sine die del procedimento ricollegato a fattori futuri ed incerti nell’an ”.

In realtà la P.A. non ha solo un potere di “ proroga dei termini di conclusione ” del procedimento amministrativo, ma anche uno di sospensione della efficacia di provvedimenti amministrativi già adottati ex art. 21 quater, secondo comma, della L.n. 241/1990. Quest’ultimo infatti prevede che “l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies ”. Nel caso di specie il Comune intimato non ha individuato espressamente all’interno del provvedimento impugnato un terminus certus an et quando per la cessazione della disposta sospensione dell’efficacia della concessione edilizia n. 1/18, rinviando piuttosto al “ pronunciamento definitivo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina ”: ovvero ad un evento futuro certo quanto al suo accadere – stante la possibilità di utilizzare, nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione competente, gli strumenti processuali di cui all’art. 117 c.p.a. -, ma non altrettanto quanto al tempo del suo verificarsi.

La prevalente giurisprudenza, pronunciandosi in ordine ad atti adottati a norma del secondo comma dell’art. 21 quater della L. n. 241/1990, ha ribadito che "ai sensi degli artt. 6 comma 2 e 21 quater L. 07/08/1990, n. 241, Art. 21-quater - Efficacia ed esecutività del provvedimento, L. 7 agosto 1990 n. 241 la pubblica amministrazione dispone di un generale potere di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die " ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 13/06/2013, n. 3276), “ perché, in difetto di un termine finale di vigenza, l'atto stesso assume surrettiziamente la natura di statuizione definitiva " (T. A. R. Toscana, Sez. II, 28/03/2014, n. 615), “ che equivale a sostanziale ritiro dell’atto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2019, n. 2075;
T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 26 aprile 2017, n.636). Secondo una impostazione ancora più rigorosa, “ l'esistenza di un termine esplicito è elemento indefettibile della legittimità della sospensione, a salvaguardia dell'esigenza di certezza della posizione giuridica degli amministrati. La durata della sospensione non può nemmeno essere ricavata in via interpretativa, in coerenza con il testo del comma 2 dell'art. 21-quater, secondo cui il termine della sospensione può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze, il che presuppone che detto termine sia espressamente indicato, non essendo prorogabile o differibile o riducibile ciò che non sia già quantificato ”(T.A.R. Veneto, Sez. II, Sent. 10/11/2022, n. 171).

Quel che allora occorre comprendere è se (anche) un terminus certus an, ma incertus quando , possa considerarsi “ esplicito ”. E per dare una risposta a tale quesito, il Collegio ritiene di dover fare specifico riferimento alle modifiche apportate dall’art. 6, lettera c), della L. n. 124/2015 all’art. 21 quater, secondo comma, della L. n. 241/1990, aggiungendo ad esso il seguente periodo:” « la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies ». Sebbene secondo la pur autorevole esegesi della VII Sez. del Consiglio di Stato in sentenza n. 1745 del 20 febbraio 2023 una tale previsione rappresenti (soltanto) “un a disposizione di chiusura ”, il Collegio ritiene invece che essa possa considerarsi (quantomeno anche) una norma suppletiva, come quella che disciplina il termine di durata del procedimento amministrativo “ nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso ex art. 2, secondo comma, della L. n. 241/1990. Nell’ipotesi in cui la P.A. autrice di un provvedimento già adottato ritenga possibile la refluenza di decisioni di competenza altre Autorità, amministrative o giurisdizionali, sulla legittimità e/o l’opportunità di quello, ipotizzare che essa non possa adottare un provvedimento di sua sospensione ex art. 21 quater della L. n. 241/1990 ove non sia in grado di prefigurare, oltre che l’evento condizionante, anche il tempo contro cui esso dovrà sopravvenire, urta palesemente contro la logica. E nel caso di specie è proprio questa situazione che si verifica. L’autorizzazione paesaggistica ex art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 è atto presupposto rispetto al rilascio di concessione edilizia: cosicchè, nell’ipotesi di avviati procedimenti in autotutela sulla prima, non si capisce come il Comune intimato avrebbe potuto dedurre in condizione altro che il “ pronunciamento definitivo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina”, piuttosto che (anche) la tempistica di un procedimento amministrativo del quale esso non era dominus .

Dato quindi che nel caso di specie la sospensione della efficacia della concessione edilizia n. 1/18 non è affatto avvenuta “ sine die”, quanto dal 16/03/2018 al 08/10/2018 – ovvero per un periodo di tempo di molto inferiore a quello durata massima della sospensione “ di cui all'articolo 21-nonies» -, le censure proposte con il primo motivo di ricorso sono ritenute infondate dal Collegio.

I.2 – Con il secondo motivo di ricorso sono state proposte censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, recepito in Sicilia in via dinamica dall’art. 1 della L.R. n. 16/2016, dell’art. 146, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42 del 2004, dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990, di abnormità della determinazione comunale ed incompetenza, nonchè di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti ed erroneità del presupposto e dello sviamento, del difetto di motivazione e della contraddittorietà ed illogicità o ingiustizia manifesta.

Secondo la società ricorrente “ la situazione giuridica della quale (essa) è titolare … in virtù del provvedimento abilitativo al compimento dell’attività edilizia, ovvero alla realizzazione del progetto edilizio già favorevolmente esitato dal Comune, non può subire arresti o sospensioni di sorta per effetto dell’avvio di un procedimento di revoca dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di provvedimenti che si pongono su piani differenti e di reciproca autonomia ”.

Ma come già evidenziato in precedenza l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 è atto presupposto rispetto al rilascio di concessione edilizia: sicchè non può essere condivisa la tesi della società ricorrente secondo la quale non è “ consentito all’amministrazione di adottare determinazioni cautelative in vista di future modifiche della compatibilità urbanistico-edilizia delle opere da realizzare, al di fuori dei casi tassativamente previsti delle misure di salvaguardia ”, a fronte di un potere generale di sospensione dei propri atti che invece il secondo comma dell’art. 21 quater della L. n. 241/1990 gli riconosce, e che nel caso di specie muove da incontestabili ragioni di pubblico interesse, ove si pensi quanto frustraneo avrebbe potuto risultare l’intervento repressivo ex post del Comune intimato a fronte di luoghi il cui stato originario non si sarebbe mai dovuto alterare in base a quanto re melius perpensa ritenuto dalla Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina.

Per queste stesse ragioni, priva di fondamento è la postulata violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 380/2001, alla stregua del cui terzo comma “ in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda ”.

Tale norma infatti disciplina una ipotesi specifica di contrasto interno allo svolgimento di una attività urbanistico-edilizia, con riguardo al rapporto fra i sovraordinati atti di pianificazione urbanistica del territorio ed i singoli atti di sua gestione per provvedimenti amministrativi puntuali. Al di fuori di quest’ambito, il nesso di presupposizione fra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire ex art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, nell’ipotesi di dubbi sulla legittimità dell’atto presupposto, amplia i poteri di intervento dell’autorità che abbia comunque adottato l’atto presupponente: non già a norma dell’art. 12 del D.P.R. n. 380/2001, che è del tutto irrilevante a riguardo, ma del secondo comma dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990. Restando in base alle precedenti considerazioni superati anche gli affacciati ulteriori dubbi di “ abnormità della determinazione comunale impugnata e la sua censurabilità anche per palese incompetenza e sviamento di potere ”, a fronte di una “ sospensione motivata per ragioni esulanti aspetti di natura urbanistica edilizia, quali la compatibilità paesaggistica ”: perché il Comune intimato non ha mai effettuato alcuna valutazione di “ compatibilità paesaggistica ” sul progetto approvato con la concessione edilizia n. 1/18, ma è semplicemente intervenuto cautelarmente per conservare la consistenza originaria dell’area dove l’intervento edilizio avrebbe dovuto essere realizzato nelle more della definizione del procedimento amministrativo in autotutela avviato con nota del 15 gennaio 2018 della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina sull’atto che costituiva specifico presupposto di una tale titolo edilizio.

I.3 – Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti vizi di violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’atto presupposto della preavvisata revoca di autorizzazione paesaggistica, di violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies e nonies della L. 241/1990, di violazione del principio dell’affidamento qualificato, nonché di eccesso di potere per sviamento di potere, carenza o difetto di motivazione ed irragionevolezza.

Secondo la società ricorrente “ la preavvisata revoca comunicata con l’avvio procedimentale da parte della Soprintendenza Messinese risulta affetta da evidenti vizi di legittimità che si riverberano sulla nota comunale di sospensione del procedimento di rilascio del titolo edilizio alla ricorrente, prefigurando ulteriormente in via derivata l’illegittimità della condotta comunale ”.

Ma, in primo luogo, la nota del 15 gennaio 2018 della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina non ha mai costituito oggetto d’impugnativa da parte della società ricorrente.

In secondo luogo la stessa, in quanto mero atto endoprocedimentale, ove anche impugnata avrebbe comunque dovuto dare luogo ad una pronuncia di inammissibilità per le stesse ragioni che impediscono di passare ad una valutazione nel merito delle censure avverso la nota prot.1765 del 23.01.2018.

I.

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