TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202400581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202400581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400581
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 00581/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00875/2018 REG.RIC.

N. 02173/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2018, proposto da
-OMISSIS- S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Balloni in Catania, via Francesco Crispi, n. 239;



contro

Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Messina, in persona del Soprintendente pro tempore,
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2018, proposto da
-OMISSIS- S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Balloni in Catania, via Francesco Crispi, n. 239;



contro

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Messina, in persona del Soprintendente pro tempore,
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti

Comune di Taormina, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 875 del 2018,

e previa interinale sospensione della sua efficacia:

della nota del 23.01.2018 prot.1765 del Dirigente dell’UTC Comunale di Taormina, di avviso dell’avvio del procedimento volto all’ annullamento del titolo edilizio già assentito;

della nota del 16.03.2018 prot. 6274 del Dirigente dell’UTC Comunale di Taormina, con la quale si disponeva “la sospensione di ogni provvedimento, in attesa del pronunciamento definitivo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina”.

quanto al ricorso principale nel giudizio a n. 2173 del 2018 di R.G.:

della nota n. 5707 del 4.10.2018, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina ha revocato l'autorizzazione paesaggistica, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, disponendo altresì il rilascio del titolo edilizio sospeso, con condanna all'indennizzo di legge e con riserva risarcitoria.

quanto al ricorso per motivi aggiunti nel giudizio a n. 2173 del 2018 di R.G.,

e previa interinale sospensione della sua efficacia:

del Piano Paesaggistico (Ambito 9) ricadente nella Provincia di Messina, adottato con D.A. n. 90 del 23.10.2019, limitatamente alla parte in cui esso interessa le aree di cui è proprietaria la società ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taormina e dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 febbraio 2024 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società -OMISSIS- s.n.c., nella qualità di proprietaria di un’area edificabile ricadente in zona B7 del PRG di Taormina della superficie di circa 150 mq., inserita nel tessuto urbano della città di Taormina, tra la Via Pirandello e la Via Guardiola Vecchia, in catasto allibrata al foglio 4 part.lla 1568, dopo avere previamente acquisito l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 535/7392 del 28/01/2015 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, nonché l’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile di Messina rilasciata il 19.05.2017 a prot. n. 108792, chiedeva al Comune di Taormina il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio ad uso abitativo plurifamiliare, a tre elevazioni fuori terra più piano interrato con copertura a tetto

In data 4.01.2018, in conformità a quella richiesta, veniva rilasciata la concessione edilizia n. 1/18. Ma poiché, nelle more della sua pubblicazione, la Soprintendenza Messinese con nota del 15 gennaio 2018 preavvisava avvio procedimentale per la revoca dell’autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata - sul rilievo delle sopravvenute norme (art. 24 delle N.T.) del Piano paesaggistico Ambito 9 approvato con D.A. 6682 del 29.12.2016 e pubblicato in GURS n. 13 del 31.03.2017, che prevederebbero in quell’area il livello di tutela 3 -, il Dirigente dell’UTC Comunale di Taormina, con nota del 23.01.2018 prot.1765, dapprima comunicava l’avvio del procedimento volto all’ annullamento del titolo edilizio già assentito; e poi, con nota del 16.03.2018 prot. 6274, comunicava “ la sospensione di ogni provvedimento, in attesa del pronunciamento definitivo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina ”.

Ambedue i predetti provvedimenti venivano impugnati dalla società -OMISSIS- s.n.c. con un ricorso notificato il 04/05/2018, il quale dava avvio al giudizio incardinato presso questo ufficio giudiziario a n. 875/2018 di R.G.

Si costituivano in giudizio tanto l’intimato Comune di Taormina, quanto la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il sopra menzionato ricorso veniva rigettata con ordinanza n. 389/2018, in quanto, con riguardo al pregiudizio temuto dal ricorrente, “ la lamentata “situazione di incertezza che caratterizza la conclusione della procedura” non appare esser tale al Collegio, esistendo un tempistica procedimentale specifica ex art. 2 L. n. 241/1990 anche in relazione al procedimento in autotutela avviato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina che interferisce con il concreto esercizio delle facoltà di cui al permesso di costruire n. 1 del 04/01/2018 rilasciato dal Comune intimato, ed avverso il mancato rispetto della quale la società ricorrente potrà comunque chiedere ed ottenere tutela a norma dell’art. 117 c.p.a.”, e “ la durata annuale del permesso di costruire a decorrere dal 04/01/2018 non implica parimenti un pregiudizio cui debba necessariamente farsi fronte con la concessione della misura cautelare richiesta, integrando la ordinata sospensione dei lavori in forza del provvedimento impugnato gli estremi del “fatt (o) sopravvenut (o), estrane (o) alla volontà del titolare del permesso” che legittima la società ricorrente a richiedere ed ottenere la proroga del termine per la realizzazione dell’intervento assentito a norma del secondo comma dell’art. 15 D.P.R. n. 380/2001 ”.

Successivamente, con nota prot. n. 5707 del 04/10/2018 (comunicata alla società -OMISSIS- s.n.c. il 08.10.2018), la Soprintendenza di Messina concludeva il procedimento in autotutela già avviato, revocando l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 535/7392 rilasciata il 28/01/2015, perché in contrasto con le sopravvenute norme (art. 24 N.T.) del Piano Paesaggistico Ambito 9, approvato con D.A, 6682 del 29/12/2016 e pubblicato nel supplemento ordinario n° 2 alla G.U.R.S. n° 13 del 31/03/2017.

Anche tale provvedimento veniva impugnato con un distinto ricorso notificato il 04/12/2018, il quale dava avvio al giudizio incardinato presso questo ufficio giudiziario a n. 2173/2018 di R.G.

In un torno di tempo ancora successivo, con D.A. n. 90 del 23.10.2019, avveniva la adozione del Piano paesaggistico (ambito 9) ricadente nella provincia di Messina, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Taormina l’11.11.2019: che la società LOR.AN. viaggi s.n.c. – ritenendolo a sè pregiudizievole limitatamente alla parte in cui esso prevede che nell’area territoriale in cui ricade il terreno della ricorrente nel quale si intendono eseguire i lavori edili di cui alla pregressa autorizzazione, ora normata dall’art 24 delle Norme di Attuazione, paesaggio locale 4 “ Taormina”- punto 4h:” Paesaggio delle aree archeologiche di Cocolonazzo di Mola, Monte Tauro e pendici, Via Pirandello e adiacenze, contrada Maloprovvido”- Livello di Tutela 3, “ non è consentito realizzare nuove costruzioni ” avendo fra gli obiettivi specifici quello della “ manutenzione degli edifici esistenti, senza incremento di nuove volumetrie che ne alterino la sagoma attuale ” – impugnava con un ricorso per motivi aggiunti notificato il 10/01/2020 nell’ambito del procedimento rubricato a n. 2173 di R.G.

Nell’ambito di tale giudizio si costituivano soltanto la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso per motivi aggiunti veniva rigettata con ordinanza n. 38/2019, per la ritenuta assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente.

Stante l’evidente connessione, ove non addirittura il rapporto di presupposizione/dipendenza, fra gli atti impugnati nell’ambito dei distinti giudizi iscritti a nn. 875/20218e 2173/2018 di RR.GG. – così come già incidentalmente delibato all’interno dell’ordinanza cautelare n. 39/2019 -, una richiesta di loro riunione veniva formulata dalla

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