TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2024-05-09, n. 202403022
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2024
N. 03022/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2024, proposto da
NE RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco RI Caianiello, UI Migliaccio e Agostino Armando Carratù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Viale Gramsci n. 19.
contro
Comune di Cesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
nei confronti
AE BE, UI De GE, RI RI AR, RI LI, non costituiti in giudizio,
per l'annullamento
a) della Deliberazione di C.c. n. 63 del 30.11.2023 con cui il Consiglio comunale del Comune di Cesa ha dichiarato la decadenza del dott. NE RR dalla carica di Consigliere comunale; b) della Deliberazione di C.c. n. 51 del 14.11.2023 con cui il Consiglio comunale ha “fatto propria” la nota prot. n. 2850 del 2.3.2023 del Presidente del Consiglio comunale che ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza del Consigliere comunale, invitando a far pervenire per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione; c) ove e per quanto occorra, di ogni atto prodromico e conseguenziale, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e, segnatamente: 1). della nota prot. n. 17012 dell'1.12.2023 con cui il Sindaco p.t. ha comunicato ai sigg.ri AE BE, UI De GE, RI RI AR e RI LI, la convocazione del Consiglio comunale per il successivo 5.12.2023 inserendo all'odg la surroga di quelli dichiarati decaduti; 2). della Deliberazione di C.c. n. 65 del 5.12.2023 con cui sono stati surrogati i Consiglieri comunali Carmine Alma, Amelia Bortone, NE RR, RI Verde, eletti nella lista “Uniti per Cesa”, dichiarati decaduti con Deliberazione del Consiglio Comunale nn. 61, 62, 63, 64 del 30/11/2023, attribuendo, conseguentemente, per surrogazione, i seggi rimasti vacanti ai signori UI De GE, RI RI AR, AE BE e RI LI, candidati che nella lista di “Uniti per Cesa”; 3). della nota prot. n. 2850 del 2.3.2023 con cui il Presidente del Consiglio comunale ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza del Consigliere comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cesa e dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. NE RR, ha premesso di essere stato eletto nel settembre 2020 (tornata elettorale 20/21 settembre) consigliere comunale del Comune di Cesa.
Secondo quanto ulteriormente rappresentato il consiglio è formato da 8 consiglieri di maggioranza, più il Sindaco, e n. 4 consiglieri di minoranza (tra cui lo stesso sig. RR), sicchè il Consiglio, prosegue parte ricorrente, può funzionare anche in assenza dei consiglieri di minoranza.
Il ricorrente rileva di non aver preso parte a più sedute del Consiglio “in talune circostanze per effettive ragioni di ordine lavorativo, in altre per marcare politicamente il proprio disappunto e dissenso rispetto a una gestione della cosa pubblica considerata errata ed impropria” (cfr. pag. 3 ricorso).
Con nota (prot. n. 2859) del 2.3.2023, il Presidente del Consiglio comunale gli ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza della carica di Consigliere comunale per non aver partecipato, consecutivamente, alle adunanze consiliari del 22.2.2022, 31.3.2022, 22.4.2022, 29.4.2022, 13.5.2022, 23.5.2022, 10.6.2022, 15.7.2022, 28.7.2022, invitandolo a far pervenire per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione.
Con nota del 14.3.2022 il consigliere RR faceva pervenire le proprie deduzioni evidenziando, tra l’altro, che: “L’astensionismo deliberato e preannunciato, ancorché superiore al periodo previsto ai fini della decadenza, è da considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, non dialettici e non democratici delle forze di maggioranza”.
Con deliberazione n° 51 del 14.11.2023 il Consiglio Comunale (seguendo la procedura prevista per le ipotesi di incandidabilità) avviava nuovamente il procedimento di decadenza, contestando al ricorrente le ripetute assenze.
In data 21.11.2023 il Consigliere RR faceva pervenire al Comune le proprie giustificazioni che ricalcavano le precedenti già inviate al Presidente del Consiglio Comunale nelle quali sostanzialmente affermava: - che le assenze (tutte) avevano un carattere