TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2014-11-20, n. 201406009
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N. 06009/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 dell’anno 2009, proposto da:
C T, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al c.so Umberto I n. 381, presso lo studio dell’avv. R M;
contro
Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G A, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Napoli, alla via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola G/8;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza prot. n. 4150 del 21.10.2008, con cui il Commissario ad acta nominato dalla Regione Campania ha disposto, in danno del ricorrente, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive, in conseguenza della mancata spontanea ottemperanza al provvedimento demolitorio n. 1550/Urb del 19.1.2005 del Comune di Marcianise;
- di ogni altro atto o provvedimento correlato, in preordine o conseguenza o comunque connesso, ed in particolare dell’ordinanza n. 1550/Urb del 19.1.2005, di sospensione dei lavori e di ingiunzione di demolizione di opere edili, nonché dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’abbattimento delle opere abusive prot. n. 4588 del 14.9.2005 e dell’ordinanza di nomina dell’arch. G R a commissario ad acta nella procedura in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato il 22 dicembre 2008 e depositato il 20 gennaio 2009, C T ha esposto
- che era proprietario di un lotto di terreno in Marcianise, ubicato all’angolo di via Alessandria, riportato in catasto terreni al foglio 10, p.lle 185 e 340, su cui insisteva da tempo immemorabile un capannone ad uso agricolo;
- che, nell’anno 2004, esso ricorrente aveva ceduto al Comune di Marcianise una striscia di terreno larga mt. 3 e lunga quanto tutto il lotto, lungo il confine con la via Monza, al fine di allargare tale strada dagli originari mt. 3 a mt. 6;
- che, contemporaneamente a tale cessione, aveva chiesto e ottenuto dal Comune di Marcianise (a mezzo di permesso di permesso di costruire n. 7263/2004) di poter ricostruire un muro di recinzione alto mt. 0,80 con sovrastante barriera metallica (il tutto come da atto d’obbligo sottoscritto in data 13.12.2004);
- che, con ordinanza n. 1550/Urb. – prot. n. 99 del 19.1.2005 (che, però, assumeva non essergli stata mai notificata) il Comune di Marcianise aveva contestato la realizzazione, in assenza del permesso di costruire “ …sul lato di via Monza un muro in c.c.a. e barriera metallica, delle dimensioni di ml. 32,00 di lunghezza, ml. 1,00 di altezza e cm. 30 di spessore, sul lato ovest un capannone di ml. 12,00 x ml. 24,00, per un’altezza di ml. 5,00 circa ”, per cui gli aveva ingiunto di demolire nel termine di gg. 90 quanto illegittimamente realizzato, ripristinando lo stato dei luoghi;
- che, con verbale di inottemperanza prot. n. 4588 del 14.9.2005, redatto dalla polizia municipale di Marcianise (ma pure questo asseritamente mai notificatogli), era stato successivamente riscontrato il mancato spontaneo ripristino dello stato dei luoghi;
- che, conseguentemente, con ordinanza prot. n. 4150 del 21.10.2008, il Commissario ad acta nominato dalla Regione Campania aveva disposto, in danno di esso ricorrente, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle dette opere abusivamente poste in essere.
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento acquisitivo da ultimo intervenuto, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e dei principi generali del diritto vigenti in subiecta materia : sarebbe stato omesso il necessario avviso di avvio del procedimento poi definito con il provvedimento acquisitivo;
II) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 e dei principi generali del diritto vigenti in subiecta materia : non essendo mai stata notificata l’ordinanza demolitoria n. 1550 del 19.1.2005, il termine di gg.90 per la spontanea ottemperanza non sarebbe mai decorso, con conseguente illegittimità della successiva determina di acquisizione (poiché priva di presupposto);
III) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, ingiustizia grave e manifesta, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria – violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 e dei principi generali del diritto vigenti in subiecta materia : nell’ordinanza di demolizione sarebbero presenti affermazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti (il muretto di recinzione sarebbe alto mt. 0,80 e non mt. 1,00 e sarebbe stato assentito con concessione edilizia n. 7263/04;la costruzione del capannone risalirebbe ad epoca anteriore all’anno 1945 e la relativa struttura sarebbe stata oggetto soltanto di una ristrutturazione);la ricostruzione del muretto sarebbe stata effettuata dal ricorrente nell’interesse del Comune);
IV) eccesso di potere per sviamento, illogicità, travisamento, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà tra più atti della stessa amministrazione – violazione della legge 326/03 e della L. Reg. Campania 10/04: per le opere in questione sarebbe stata presentata istanza di condono al Comune di Marcianise (prot. n. 8988 del 9.12.2004), seguita dal pagamento della relativa oblazione;
V) eccesso di potere per omessa valutazione di autorizzare a posteriori i lavori pretesi abusivi – irrazionalità e manifesta ingiustizia – violazione dell’art. 36 DPR 380/2001: il Comune non avrebbe potuto adottare provvedimenti sanzionatori prima della definizione del procedimento di sanatoria, attivato con apposita istanza di parte.
In data 6 febbraio 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Marcianise, contestando la fondatezza degli avversi assunti, e in particolare documentando l’avvenuta notificazione dell’ordinanza di demolizione n. 1550/Urb. del 19.1.2005 e del verbale di accertamento della mancata spontanea demolizione (entrambi a mani del destinatario C T;rispettivamente in data 26.1.2005 e in data 16.2.2007), nonché l’assenza di presentazione di domande di condono per le opere in questione (come da nota prot. Traff/ n. 57 del 21.2.2008), per essere l’istanza di sanatoria presentata dal C relativa ad un abuso “ ultimato nel 1992 ”).
Con ordinanza n. 360/2009 del 9 febbraio 2009, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, sugli assunti che “ l’atto di acquisizione al patrimonio del Comune di opere realizzate abusivamente consegue con automatismo al provvedimento di ingiunzione di demolizione, nonché al verbale di accertamento della mancata ottemperanza all’ordine predetto ”, e che agli atti di giudizio risultava che “ almeno il verbale di inottemperanza (era) stato ritualmente notificato il 16.2.2007 e non impugnato ”).
In data 28 febbraio 2014 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per il ricorrente, in sostituzione di quello in precedenza nominato (avvocato Andrea Oliver, deceduto nelle more), e lo stesso, il successivo 5 aprile, ha poi presentato una memoria.
Anche parte resistente ha depositato una memoria di replica in data 14 aprile 2014.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
C T impugna, unitamente agli atti costituentine i presupposti, il provvedimento con il quale il Commissario ad acta nominato dalla Regione Campania (in sostituzione del Comune di Marcianise), richiamata “ l’ordinanza emessa dal Comune di Marcianise (CE) n. 1550 del 19.1.2005 notificata il 26.1.2005” , con la quale era stata “notificata al sig. C T…la demolizione dell’opera abusiva ricadente sulla particella n. 5187 (ex 340) del foglio 10 del Comune di Marcianise…consistente in: manufatto edilizio a piano terra costituito da capannone in forma rettangolare 11,80 x 21,80 altezza variabile da 3,80 a 4,35 composto da pareti in blocchi portanti, con sovrastanti blocchi forati in laterizio, copertura in ferro e lamiera. Privo di infissi. Muro di recinzione lungo via Monza lungo ml. 32,00 h= 1,00 in C.A. e sovrastante ringhiera in ferro per un totale di mq. 257,24, per un totale di mc. 1048,25, ecc. ”;nonché accertato che il proprietario e responsabile dell’abuso (ovvero il C) non aveva “ provveduto nel termine prescritto di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza n. 1550 del 19.1.2005 alla demolizione dell’opera abusiva ”, come risultante “ dal verbale di inottemperanza protocollo n. 4588del 14.9.2005 degli agenti di Polizia Municipale, notificato al sig. C T in data 16.2.2007 ”, ha dichiarato “ acquisito al patrimonio del Comune di Marcianise il seguente immobile: opera abusiva avanti descritta, ricadente sulla particella 185 del foglio 10 del Comune di Marcianise e consistente in capannone di forma rettangolare 11,80 x 21,80 altezza variabile da 3,80 a 4,35 costituito da pareti in blocchi portanti, con sovrastanti blocchi in laterizio, copertura in ferro e lamiera. Privo di infissi. Muro di recinzione lungo via Monza lungo ml. 32,00 h= 1,00 in C.A. e sovrastante ringhiera in ferro nonché area di sedime più quella costituita dalla restante parte della particella, riportata nel N.C.E.U. al foglio n. 10 p.lla 5187, per complessivi mq. 443,00 ”, con la precisazione che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento in parola, il Comune di Marcianise sarebbe entrato “ in possesso, ad ogni effetto di legge dell’opera abusiva, dell’area di sedime e dell’area di pertinenza come sopra individuate ”.
In particolare, il ricorrente affida il gravame a più motivi, incentrati sui seguenti assunti:
- che sarebbe mancata la notificazione dell’ordinanza demolitoria, costituente il necessario presupposto per la successiva gratuita acquisizione delle opere ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2001;
- che pure sarebbe mancata la previa comunicazione dell’avvio del procedimento poi concluso con il provvedimento acquisitivo;
- che le opere oggetto di sanzione sarebbero in realtà legittimamente realizzate (perché la recinzione lungo via Monza sarebbe assentita a mezzo di concessione edilizia n. 7263/2004;mentre il capannone sarebbe risalente all’anno 1945, e comunque sarebbe oggetto di una istanza di condono (prot. n. 8988 del 9.12.2004) ancora non definita.
Peraltro, il Comune di Marcianise ha documentato (cfr. copia degli atti in questione, con le relative relate) che, al destinatario C, erano stati notificati – a mani proprie - sia l’ordinanza di demolizione n. 1550/Urb. emessa il 19.1.2005 dallo stesso Comune di Marcianise, sia il verbale di accertamento dell’inottemperanza a quest’ultima (notificazioni avvenute, rispettivamente, in data 26.1.2005 e in data 16.2.2007);e, contestualmente, sulla scorta della nota prot. Traff/n° 57 del 21.2.2008, ha affermato che in effetti nessuna istanza di condono sarebbe stata presentata per le opere in questione (e, segnatamente, per il capannone).
Così sommariamente ricostruiti i termini della presente controversia, osserva in primo luogo il Tribunale che il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte diretta all’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1550/Urb del 19.1.2005 e del successivo atto di accertamento dell’inottemperanza a tale ordine, posto che, rispetto all’epoca di notificazione di entrambi tali atti (che, come già detto, è stato provato essere avvenuta, rispettivamente, il 26.1.2005 e il 16.2.2007), l’odierno gravame risulta tardivo per essere ampiamente decorso il termine decadenziale di gg. 60 assegnato dalla legge per la relativa impugnativa (e, peraltro, rispetto al verbale di accertamento suddetto neppure risulta sussistente il necessario interesse, trattandosi di un mero atto istruttorio infraprocedimentale, privo di valenza autoritativa)
Parimenti inammissibile deve, poi, dirsi il ricorso nella parte in cui è impugnato il provvedimento di nomina dell’arch. G R a commissario ad acta , non essendo stata articolata in proposito alcuna doglianza.
Quanto, invece, all’impugnazione del provvedimento acquisitivo da ultimo intervenuto, va detto che l’esame in ordine alla sua legittimità non può, in questa sede, che essere effettuato alla stregua dei motivi articolati nel ricorso introduttivo;e ciò in particolare per evitare l’aggiramento del citato termine decadenziale di gg. 60 posto a presidio della certezza dei rapporti di diritto pubblico.
O, per come è formulato il terzo dei motivi prospettati, ritiene il Collegio evidente (essendo utilizzati vari argomenti volti a dimostrare la legittimità delle opere interessate dalla sanzione demolitoria) che le censure proposte vengano a riguardare in modo diretto, non l’atto costituente accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione prot. n° 4150 del 21.10.2008, bensì proprio quest’ultima (la cui impugnazione però – come già esposto – non è ormai più possibile, per essere spirato il termine decadenziale): in tale situazione, allora, l’ordine demolitorio è venuto a consolidarsi, con l’ulteriore conseguenza di determinare l’improcedibilità delle censure ad esso afferenti, con le quali comunque qui si lamenta appunto una illegittimità derivante da suoi pretesi vizi. Difatti, dal chiaro tenore letterale dell’articolo 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 - secondo il quale “ se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ” - si desume che, dopo l’adozione di un ordine demolitorio adottato ai sensi del citato articolo, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune è conseguenza che si produce automaticamente, ex lege , per effetto della mancata spontanea ottemperanza dell’interessato, anche se il formale accertamento di tanto costituisce titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr. Cass. Pen. n° 22237 del 22.4.2010;Cass. Pen. n° 39075 del 21.5.2009;Cass. Pen. n° 14638 del 16.2.2005;T.A.R. Lazio-Roma n° 6326 del 30.6.2009;T.A.R. Campania-Napoli n° 3198 del 10.4.2007);dal che deriva anche che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, quale ulteriore sanzione edilizia, è atto dovuto, privo di contenuto discrezionale (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 341 del 26.1.2000;T.A.R. Lazio-Roma n° 2344 del 18.3.2003;T.A.R. Campania-Napoli n° 7751 del 4.12.2002;T.A.R. Campania-Napoli n° 909 del 26.2.2001;T.A.R. Campania-Napoli n° 288 del 12.6.1996), e che la stessa, qualora il presupposto ordine di demolizione non sia stato tempestivamente impugnato (ovvero se, proposta impugnazione, questa sia stata respinta), non può essere messa in discussione se non per vizi suoi propri.
La dimostrata avvenuta notifica dell’ordinanza demolitoria n. 1550/Urb del 19.1.2005 e l’essere l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune conseguenza automatica, ex lege , della mancata spontanea ottemperanza dell’interessato (dal che deriva la non necessità di un preventivo avviso di avvio del relativo procedimento), determinano, altresì, la reiezione del primo e del secondo dei motivi articolati.
Parimenti infondati, e perciò da respingere, risultano, infine, il quarto e il quinto dei motivi di ricorso, posto che il ricorrente non ha provato (a fronte del contrario assunto del Comune intimato, supportato dal contenuto della nota prot. Traff/n° 57 del 21.2.2008) che la domanda di condono prot. n. 8988 da lui presentata in data 9.12.2004 al Comune di Marcianise si riferisse proprio al capannone interessato dall’ordine demolitorio prima e dalla disposizione acquisitiva poi (ciò visto anche che, in tale domanda, è indicato nel 1992 l’anno di realizzazione dell’opera abusiva, mentre in ricorso si sostiene che il capannone sarebbe stato esistente dal 1945, e, invece, il Comune sostiene trattarsi di edificazione recente).
In ogni caso, ostativo a un possibile accoglimento dei citati due ultimi motivi è anche la considerazione dell’ormai avvenuto consolidamento dell’ordine demolitorio di cui all’ordinanza n. 1550 del 19.1.2005, di cui s’è già detto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.