TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-06-09, n. 202100436
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Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00436/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2018 REG.RIC.
N. 00831/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2018, proposto da Società Edilizia 94 s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R B in Perugia, via Catanelli, 26;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati P G e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Isabella Sorbini in Perugia, piazza Italia, 11;
nei confronti
Diocesi Terni Narni e Amelia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2019, proposto da Società Edilizia 94 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R B in Perugia, via Catanelli, 26;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Diocesi Terni Narni Amelia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 39 del 2018:
1) della Delibera della Giunta comunale del Comune di Terni n. 72 del 9 marzo 2017, avente ad oggetto: “Variante parziale al PRG a contenuto complesso, finalizzata all'operatività del piano, alla semplificazione normativa e comprendente l'esame di richieste di cittadini ed imprese. (3OP.083). Esame osservazioni. Proposta al Consiglio Comunale ”, nella parte in cui sono state accolte le osservazioni della Diocesi Terni Narni Amelia, rubricate con il nr. 31961 ed interessata anche il terreno di proprietà della società Edilizia 94 s.r.l. fg. 67 part. 641;
A2) della Delibera del Consiglio comunale del Comune di Terni di estremi e contenuto sconosciuti (la cui imminente pubblicazione è stata preannunciata nella comunicazione pec del Comune di Terni del 23 novembre 2017), con la quale è stata approvata la proposta della Giunta Comunale di cui alla Delibera n. 72/2017, nella parte in cui sono state accolte le osservazioni della Diocesi Terni Narni Amelia, rubricate con il nr. 31961 ed interessata anche il terreno di proprietà della società Edilizia 94 S.r.l. fg. 67 part. 641 e dovesse essere stata approvata la Variante parziale al PRG nella parte che incide sulla suddetta proprietà della ricorrente;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:
3.a) la Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Terni, di estremi e contenuto sconosciuti, con la quale dovesse essere stata approvata la Variante parziale al PRG, nella parte in cui interessa l'area distinta al fg. 67 part. 641 di proprietà della società odierna ricorrente;
3.b) la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Terni n. 543 del 21 dicembre 2015, limitatamente alla parte in cui dovesse interessare la proprietà della società odierna ricorrente;
quanto al ricorso n. 831 del 2019, per l'annullamento:
1) della Delibera del Consiglio comunale del Comune di Terni n. 33 del 27 settembre 2018 avente ad oggetto: “ Variante parziale al PRG a contenuto complesso finalizzata all’operatività del piano alla semplificazione normativa e comprendete l’esame di richieste di cittadini ed imprese (3.OP.083). Presa d’atto elaborati variati a seguito esame osservazioni. Approvazione parte operativa ”, limitatamente alla parte in cui interessa il Comparto C09 e, segnatamente, lo stralcio della proprietà della Diocesi Terni Narni Amelia, attribuendo l’intera edificabilità del comparto alla predetta proprietà e classificando la proprietà della società ricorrente (fg. 67 part. 916, ex 461) a zona GV (verde pubblico), esautorando ogni possibilità edificatoria;nonché nella parte in cui è stato confermato l’accoglimento delle osservazioni della Diocesi Terni Narni Amelia, rubricate con il nr. 31961 a danno della proprietà dell’odierno ricorrente;
2) della Delibera del Consiglio comunale, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale il Comune di Terni dovesse aver approvato la parte strutturale della “ Variante parziale al PRG a contenuto complesso finalizzata all’operatività del piano alla semplificazione normativa e comprendete l’esame di richieste di cittadini ed imprese (3.OP.083) [. .]”, limitatamente dovesse interessare il Comparto C09 e, segnatamente, lo stralcio della proprietà della Diocesi Terni Narni Amelia, attribuendo l’intera edificabilità del comparto alla predetta proprietà e classificando la proprietà della società ricorrente (fg. 67 part. 916, ex 461) a zona GV (verde pubblico), esautorando ogni possibilità edificatoria;nonché nella parte in cui è stato confermato l’accoglimento delle osservazioni della Diocesi Terni Narni Amelia, rubricate con il nr. 31961 a danno della proprietà dell’odierno ricorrente;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: la nota del Comune di Terni di risposta prot. n. 116557 del 6 agosto 2019, se e limitatamente alla parte in cui dovesse ritenersi lesiva della posizione della società odierna ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni e della Diocesi Terni Narni e Amelia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - la dott.ssa D C come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Edilizia 94 s.r.l. è proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Terni, distinto catastalmente al foglio 67 particella 461, nella zona denominata Collerolletta;tale terreno con il Piano Regolatore approvato con D.C.C. n. 307 del 15 dicembre 2008 era è stato inserito in un comparto edilizio unitamente ad altri terreni e, in particolare, quelli di proprietà della Diocesi Terni-Narni-Amelia o Enti ad essa collegati. In base alla previsione urbanistica contenuta nel suddetto Piano, il terreno della Edilizia 94 aveva destinazione GV con una quota di cubatura edificabile.
Riferisce la parte ricorrente di aver appreso in via ufficiosa nei primi giorni del novembre 2017 che il Comune di Terni aveva approvato una Variante complessa al Piano Regolatore che interessava anche il terreno di proprietà della Edilizia 94 s.r.l. sopra indicato.
In data 2 novembre 2017 la Edilizia 94 s.r.l. ha formalizzato istanza di accesso documentale, riscontrata dal Comune di Terni con la comunicazione pec del 23 novembre 2017;in tale sede l’Amministrazione ha evidenziato che:
- gli atti e gli elaborati della Variante parziale al PRG a contenuto complesso, finalizzati all'operatività del piano, alla semplificazione normativa comprendente l'esame di richieste di cittadini ed imprese (03-0P-083), adottata con D.C.C. n. 543 del 21 dicembre 2015, sono disponibili nell’apposita sezione de sito del Comune di Terni;
- nel periodo di deposito e pubblicazione degli atti relativi alla Variante, è stata presentata osservazione, con prot. 31961 del 2 marzo 2016, da parte della Diocesi di Terni Narni Amelia, in qualità di proprietaria di parte delle aree ricadenti nel comparto dove oggi ne fa parte anche la Ditta Edilizia 94 s.r.l. (trasmessa in allegato);
- con D.G.C. n. 72 del 9 marzo 2017 la Giunta ha trasmesso i pareri alle osservazioni al Consiglio comunale;
- con prot. 118009 del 14 settembre 2017 la Prima Commissione Consiliare ha trasmesso al Consiglio comunale gli esiti proposte dell'esame osservazioni (di cui è trasmesso in allegato estratto per l’osservazione sopra richiamata);
- la deliberazione di Consiglio comunale di esame osservazioni, contenente il parere definitivo di competenza in materia di varianti al PRG, in corso di pubblicazione, “sarà visibile e scaricabile dall'Albo pretorio on line sul sito del Comune di Terni appena resa esecutiva”.
2. Ad avviso dell’odierna ricorrente, dall’esame della documentazione trasmessa dal Comune emergerebbe che la Diocesi Terni Narni Amelia ha chiesto ed ottenuto la riduzione del comparto, con la previsione dell’edificazione, secondo le destinazioni G2(8.2) solo sulla proprietà della Diocesi, escludendo, invece, dalle qualsiasi possibilità edificatorie l’area di proprietà della Edilizia 94 inserita nel medesimo comparto. Inoltre, la destinazione d’uso sarebbe stata ampliata in favore della Diocesi, prevedendo – in modifica all’attuale art. 125 delle NTA – anche i servizi socio-santiari, del tipo medie e piccole strutture sanitarie;ciò in contrasto al parere contrario della Prima Commissione consiliare del 14 settembre 2017 nel quale è stata espressamente esclusa la possibilità di estendere la destinazione d’uso a strutture socio sanitarie onde evitare “il crearsi di un accentramento di residenze socio sanitarie”.
Pertanto, con ricorso n.r.g. 39 del 2018, notificato in data 29 dicembre 2017, la Società Edilizia 94 ha agito per l’annullamento in parte qua :
1) della Delibera della Giunta comunale del Comune di Terni n. 72 del 9 marzo 2017, nella parte in cui sono state accolte le osservazioni della Diocesi Terni Narni Amelia, rubricate con il nr. 31961 ed interessata anche il terreno di proprietà della società ricorrente;
2) della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Terni “di estremi e contenuto sconosciuti ... con la quale è stata approvata la proposta della Giunta Comunale di cui alla Delibera n. 72/2017”, nella parte in cui sono state accolte le osservazioni della Diocesi Terni Narni Amelia, rubricate con il nr. 31961 ed interessata anche il terreno di proprietà della società ricorrente fg. 67 part. 641 e dovesse essere stata approvata la Variante parziale al PRG nella parte che incide sulla suddetta proprietà della ricorrente;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere, “la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Terni, di estremi e contenuto sconosciuti, con la quale dovesse essere stata approvata la Variante parziale al PRG, nella parte in cui interessa l’area distinta al fg. 67 part. 641 di proprietà della società odierna ricorrente”;la D.C.C. n. 543 del 21 dicembre 2015 “limitatamente alla parte in cui dovesse interessare la proprietà della società odierna ricorrente”.
Avverso i gravati provvedimenti Comunali, la Società ricorrente ha articolato due motivi di censura per:
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.r. n. 1 del 2015;violazione dei principi di partecipazione nel procedimento amministrativo;violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa;lamentando la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la violazione delle garanzie partecipative ed evidenziando che, stante la natura parziale della variante - che interessa in maniera specifica e puntuale il comparto ove è inserita la proprietà della Edilizia 94 s.r.l. - l’adozione della variante avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento;
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.r. n. 1 del 2015 in combinato disposto con l’art. 23 della l. n. 1150 del 1942;eccesso di potere per travisamento dei fatti;difetto di istruttoria, illogicità e sviamento di potere, avendo l’Amministrazione comunale previsto una riduzione del comparto originario distribuendo l’edificabilità solo ed esclusivamente sulla porzione di terreno di proprietà della Diocesi di Terni Narni Amelia e lasciando – senza alcun rispetto dei principi di proporzionalità e logicità nelle scelte urbanistiche – la destinazione a GV (quindi la parte del comparto destinata ai servizi per la parte edificabile) sull’intera proprietà della ricorrente. Proprietà che, peraltro, risulta estesa su una superficie maggiore rispetto a quella oggetto facente capo alla Diocesi di Terni Narni Amelia. Inoltre, il “nuovo” comparto inserisce la destinazione G2(8.2) solo nell’area di proprietà della Diocesi di Terni Narni Amelia, peraltro in una zona prossima al boschetto di Collerolletta, generando un ingiustificato e sviante vantaggio in favore dell’Ente controinteressato.
3. Si è costituita in giudizio la Diocesi di Terni, Narni e Amelia, evidenziando come la variante in questione, anche se definita “parziale”, in realtà contempli sostanzialmente tutto il territorio comunale, distinto in 9 c.d. quadranti (da qui la dizione “a contenuto complesso”);pur non essendo mutato “tutto il Piano”, i mutamenti interessano “tutto” il territorio. Le osservazioni sono state esaminate dagli uffici, il cui lavoro è riassunto nella delibera di Giunta n. 72 del 9 marzo 2017, pubblicata all’Albo pretorio il 13 marzo 2017, sottoposto al Consiglio, come per legge. Edilizia 94 s.r.l., con ricorso notificato al Comune il 29 dicembre 2017, ha chiesto l’annullamento di tale ultima deliberazione, in via ipotetica, della deliberazione consiliare di approvazione della stessa - che alla data del 29 dicembre 2017 non esisteva - e, infine, della deliberazione di adozione della variante del 2015.
La controinteressata ha, pertanto, eccepito l’irricevibilità del ricorso stante la tardività dell’impugnazione delle deliberazioni comunali entrambe pubblicate all’Albo pretorio, evidenziando, altresì, che la stessa Diocesi si era premurata di informare il sig. T, legale rappresentante della Edilizia 94 s.r.l. della presentazione dell’osservazione mirante alla scissione del comparto.
La controinteressata ha, poi, argomentato nel merito circa l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di gravame, sia alla luce dell’insussistenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di “comunicazione personale” di avvio del procedimento - applicandosi piuttosto la procedura dell’art. 32 della l.r. n. 1 del 2015 (con la possibilità di presentazione di osservazioni da parte degli interessati) - sia in considerazione del fatto che la suddivisione del comparto non avrebbe inciso sulle pregresse potenzialità edificatorie, rimaste immutate.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Terni, eccependo l’irricevibilità del ricorso in quanto le delibere comunali, pubblicate all’Albo per 15 giorni rispettivamente dal 12 gennaio 2016 e dal 13 marzo 2017, non sono state tempestivamente gravate;è stata, altresì, eccepita l’improcedibilità alla luce della sopravvenuta approvazione della variante con D.C.C. n. 33 del 2018, gravata con il successivo ricorso n.r.g. 381 del 2019. La difesa comunale ha, infine, argomentato circa l’inammissibilità ed infondatezza dei due mezzi di gravame.
5. Con ricorso n.r.g. 831 del 2019, notificato in data 8 ottobre 2019, la Edilizia 94 s.r.l. ha agito per l’annullamento in parte qua :
1) della Delibera del Consiglio comunale di Terni n. 33 del 27 settembre 2018, avente ad oggetto: “Variante parziale al PRG a contenuto complesso finalizzata all’operatività del piano alla semplificazione normativa e comprendete l’esame di richieste di cittadini ed imprese (3.OP.083). Presa d’atto elaborati variati a seguito esame osservazioni. Approvazione parte operativa”, limitatamente alla parte in cui interessa il Comparto C09 e, segnatamente, lo stralcio della proprietà della Diocesi Terni Narni Amelia;
2) della “ Delibera del Consiglio Comunale, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale il Comune di Terni dovesse aver approvato la parte strutturale della «Variante parziale al PRG a contenuto complesso finalizzata all’operatività del piano alla semplificazione normativa e comprendete l’esame di richieste di cittadini ed imprese (3.OP.083) [..]» ”;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere: la nota del Comune di Terni di risposta prot. n. 116557 del 6 agosto 2019, se e limitatamente alla parte in cui dovesse ritenersi lesiva della posizione della società odierna ricorrente.
La ricorrente ha articolato quattro motivi di censura per:
I. violazione e falsa applicazione degli articoli 21, 22, 31 e 32 della l.r. n. 1 del 2015;violazione del giusto procedimento;eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste;difetto di istruttoria;
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l.r. n. 1 del 2015;violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa;disparità di trattamento;eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;illogicità ed irrazionalità manifeste;
III. violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 31 della l.r. n. 1 del 2015;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;difetto di motivazione (sotto ulteriore profilo);eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa;sviamento di potere;
IV. illegittimità e vizi propri.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Terni contestando l’avverso ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e comunque infondato nel merito. In particolare, la difesa resistente ha eccepito l’improcedibilità per sopravvento difetto di interesse del ricorso incentrato sull’atto di “approvazione” della “parte operativa” della Variante parziale al PRG , in quanto aspetto superato dalla successiva “approvazione” anche della “parte strutturale” della suddetta Variante, pur avendola la ricorrente gravata in forma assolutamente dubitativa e generica, ma senza neppure proporre motivi aggiunti una volta acquisito l’atto nel fascicolo d’ufficio in data 20 dicembre 2019.
7. Si è costituita in giudizio la Diocesi Terni Narni Amelia, chiedendo il rigetto del gravame, eccependone l’irricevibilità e l’inammissibilità, e spiegando difese sostanzialmente analoghe a quelle già svolte nel giudizio connesso.
8. Per entrambi i ricorsi, con memorie depositate in data 10 aprile 2021, la parte ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo, o il rinvio della trattazione, dichiarando che “ la società odierna ricorrente ed il Comune di Terni hanno avviato un confronto volto alla soluzione amministrativa di ogni questione afferente la situazione edilizia ed urbanistica che coinvolge gli interessi della società stessa ”. La parte ricorrente ha, altresì, avanzato istanza di discussione da remoto.
8.1. Le difese resistenti si sono opposte a dette istanze di differimento della trattazione;in particolare, la difesa comunale ha negato la pendenza di trattative. Analoga opposizione è stata espressa con riferimento all’istanza di discussione da remoto da parte della controinteressata.
9. All’udienza pubblica dell’11 maggio 2021 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis deve essere disposta la riunione ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di disattendere l’istanza di cancellazione dal ruolo, o comunque di rinvio, avanzata dalla parte ricorrente con riferimento ad entrambe le cause, in quanto le stesse si presentano mature per la decisione.
Giova rammentare che nel processo amministrativo nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al rinvio della discussione del ricorso, poiché il principio dispositivo, che pure informa il processo amministrativo, va contemperato con l'interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia coinvolgente l'esercizio di pubblici poteri (cfr. C.d.S., sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6491;T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 30 giugno 2020, n. 7318). Anche il provvedimento di cancellazione della causa non è un atto dovuto, che consegue alla semplice formulazione della domanda (da ultimo T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 24 dicembre 2020, n. 3548;cfr. C.d.S., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6823;C.d.S., sez. II, 27 novembre 2019, n. 8100;cfr., C.d.S., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6823;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 26 giugno 2020, n. 7200).
La richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve, pertanto, trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 8 gennaio 2020, n. 96).
Nel caso in esame, l’istanza di parte ricorrente è stata unicamente motivata con riferimento a presunte trattative in corso con l’Amministrazione comunale, smentite dalla difesa del Comune di Terni;alla cancellazione dal ruolo o, comunque, all’ipotesi di rinvio si sono, inoltre, opposte le controparti. In particolare, la controinteressata ha evidenziato la sussistenza di un pregiudizio derivante dal protrarsi della situazione di incertezza legata alla pendenza del gravame, incidente sulla possibilità di utilizzazione e di commercializzazione del beni immobili incisi dai provvedimenti gravati. In considerazione di ciò, nonché del carattere risalente della vicenda, si ritiene di respingere le dette istanze.
3. Procedendo con l’esame del ricorso n.r.g. 39 del 2018, risulta meritevole di accoglimento l’eccezione di irricevibilità per tardività della notifica sollevata da entrambe le difese resistenti, in quanto il ricorso è stato notificato in data 29 dicembre 2017, mentre i provvedimenti comunali gravati erano stati correttamente pubblicati mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni rispettivamente dal 12 gennaio 2016 (D.C.C. n. 543 del 2015) e dal 13 marzo 2017 (D.G.C. n. 72 del 9 marzo 2017).
E’ pacifico in giurisprudenza che il termine per la impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta Ufficiale) del decreto di approvazione di essa;decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza solo quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione (cfr. in termini, T.A.R. Sardegna, n. 647 del 27 maggio 2003);infatti, in caso di varianti urbanistiche particolari, che incidono cioè su specifici beni interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento dev’essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d’impugnazione dal momento dell’avvenuta notifica ( ex multis , T.A.R. Toscana, sez. I, 7 maggio 2015 n. 740, che richiama C.d.S., sez. VI, 3 marzo 2014 n. 965 e 15 febbraio 2013 n. 922;C.d.S., sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7963).
Pertanto, la regola generale secondo cui ogni variante che abbia contenuto ed obiettivi di pianificazione urbanistica e che abbia ad oggetto una parte significativa del territorio comunale è esente dalla notifica individuale subisce una deroga - ovviamente incidente sul requisito della conoscenza ai fini della tempestiva impugnazione - solo in casi del tutto eccezionali, nei quali l’unico effetto della variante è quello di imprimere un vincolo su di uno specifico bene immobile.
Tale ultima ipotesi non ricorre, tuttavia, nel caso in esame in quanto, come emerge dagli atti di causa, la variante de qua , definita “variante parziale a contenuto complesso”, interessa in realtà ampia parte del territorio comunale, suddiviso in 9 quadranti. Si legge, infatti, nella D.C.C. n. 543 del 2015 che tale variante è stata definita “ a contenuto complesso in quanto interessa problematiche urbanistiche e progettuali diversi così come ambiti territoriali e tematici ampi di cui si vuole trovare la coerenza e dimostrare comunque la compatibilità con gli indirizzi generali del piano vigente ”;la variante adottata nel 2015 raccoglie in sé 74 delle proposte di varianti precedentemente presentate - ritenute coerenti con gli indirizzi generali del piano approvato e con le finalità di semplificazione e migliore realizzabilità dello stesso - ed individua nel territorio comunale nove quadranti “ che delimitano i compendi di aree interessati dalle varianti e che ... comprendono tematiche simili prevalenti o comunque legate alle zone in essi compresi ” (cfr. pag. 2).
Tale procedura complessa di variante alla pianificazione urbanistica - regolata dalla specifica normativa settoriale anche ai fini di cui all’art. 13, comma 1, l. n. 241 del 1990 - ha visto la partecipazione degli interessati mediante la presentazione, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 32 l.r. n. 1 del 2015, di 194 osservazioni (tra cui quella della Diocesi odierna controinteressata) esaminate ed in parte accolte con la D.G.C. n. 72 del 9 marzo 2017, come detto pubblicata all’Albo pretorio per 15 gg. dal 13 marzo 2017 e gravata, unitamente alla D.C.C. n. 543 del 2015, con il ricorso notificato solo in data 29 dicembre 2017.
Con il medesimo ricorso è stata gravata la “ Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Terni di estremi e contenuto sconosciuti ... con la quale è stata approvata la proposta della Giunta Comunale di cui alla Delibera n. 72/2017 ”;tale impugnativa si presenta inammissibile, in quanto il ricorso è stato notificato prima dell’adozione della delibera stessa e non integrato con motivi aggiunti.
Conclusivamente, il ricorso n.r.g. 39 del 2018 si presenta in parte irricevibile ed in parte inammissibile.
4. Analoghe eccezioni in rito sono state sollevate dalle controparti con riferimento al ricorso n.r.g. 831 del 2019, con il quale sono stati in parte impugnati i successivi atti del procedimento complesso di variante a P.R.G.;al riguardo si osserva quanto segue.
In primo luogo va evidenziato che la D.C.C. n. 33 del 27 settembre 2018 - gravata in questa sede - è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni a decorrere dal 12 ottobre 2018;anche in questo caso l’impugnativa con il ricorso n.r.g. 831 del 2019, notificato l’8 ottobre 2019, risulta tardiva, a nulla rilevando l’impugnativa “generica” effettuata con il ricorso n.r.g. 39 del 2018, notificato prima dell’adozione della deliberazione stessa.
L’impugnativa si presenta, in ogni caso, improcedibile attesa la mancata impugnativa della D.C.C. n. 279 del 7 ottobre 2019.
Difatti, successivamente alla notifica del ricorso (8 ottobre 2019), è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di terni per 15 giorni a decorrere dal 17 ottobre 2019 la D.C.C. n. 279 del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Variante parziale al PRG a contenuto complesso, finalizzata all’operatività del piano alla semplificazione normativa e comprendente l’esame di richieste di cittadini ed imprese (3.OP.083) - Approvazione parte strutturale a seguito del parere favorevole della Regione con prescrizione ed adeguamento parte operativa”;il provvedimento è stato depositato agli atti del giudizio dalla difesa comunale in data 20 dicembre 2019. Va osservato che tale delibera incide espressamente sul comparto C09 ove ricade il terreno di proprietà della ricorrente, introducendo varianti tanto alla parte strutturale che a quella operativa (cfr. pag. 7, 9 e 10 dell’all.19 deposito comunale). Sarebbe stato, pertanto, onere della parte ricorrente gravare il suddetto provvedimento con motivi aggiunti;tale mancata impugnativa non può ritenersi supplita dall’impugnativa “prudenziale”, di cui al punto 2 del ricorso n.r.g. 831 del 2019.
Con il medesimo ricorso è stata gravata - seppur in forma ipotetica - la nota del Comune di Terni prot. 116557 del 6 agosto 2019;tale impugnativa è da ritenersi inammissibile, trattandosi di un atto meramente endoprocedimentale.
5. Per quanto esposto, il ricorso n.r.g. 39 del 2018 deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile;il ricorso n.r.g. 831 del 2019 deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile, come da motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo dispositivo.