TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2021-03-12, n. 202103066
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 03066/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01618/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2021, proposto da
Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, A.M.I.C.A. - Associazione Musicisti Italiani Codacons per L'Arte - Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G G, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons C R in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
contro
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Pandiscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rai-Radiotelevisione Italiana Sp, Rai-Direzione di Rai Uno, Rai Comitato di Controllo, Nominato Da Rai - Direzione di Rai Uno, Commissione Parlamentare per L'Indirizzo Generale e La Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, Rai- Comitato Etico, Comune di Sanremo, Agcom Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, Agcm Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Mise -Ministero dello Sviluppo Economico, Mef Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rai-Radiotelevisione Italiana Sp, Rai-Direzione di Rai Uno non costituiti in giudizio;
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sony Music, Federico In Arte F Maria L, F M, Emanuela In Arte Dolcenera Trane, Orietta Berti non costituiti in giudizio;
F L L, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pietrolucci, Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione delle misura cautelari, anche inaudita altera parte , ritenute opportune:
- ove occorrer possa, del Regolamento Sanremo 2021, 71ma edizione del Festival della Canzone Italiana, ove fosse da interpretare nel senso di far ritenere nuova la canzone di F;
- dell'illegittimo comportamento omissivo dell'Agcom, Agcm, Mise e Ministero dell'Economia a seguito delle diffide inviate a mezzo pec dagli odierni ricorrenti a voler esercitare i poteri di vigilanza e verifica, nonché ad adottare tutte le conseguenti misure ripristinatorie, imponendo alla Rai di annullare il provvedimento con cui è stato deciso di non eliminare dalla competizione la canzone cantata da F con F M, “ Chiamami per nome ”;
- del provvedimento della RAI, ovvero della Commissione deputata alla ammissione ed esclusione dei concorrenti alla gara di canzoni denominata festival di Sanremo di estremi e contenuti ignoti, con cui la canzone “ Chiamami per nome ” dei cantanti F e F M non sono stati esclusi dalla 71ma edizione del Festival di Sanremo;
-di tutti i verbali, atti, pareri e altri documenti della commissione e/o del Comitato di controllo RAI, che hanno ritenuto di non escludere la canzone presentata da F e F M;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di F L L e di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma e di Autorita' Garante della