TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202301235
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Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 01235/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2023, proposto da
Calin P C e Welcome Società Cooperativa di Produzione Lavoro a r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L C e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Vicenza del 27 dicembre 2022, prot. 0206284/2022 avente ad oggetto la decadenza/revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente n. 34;
b) della nota prot. 152737 del 27 settembre 2022 e della successiva nota prot. 172950 del 30 ottobre 2022 di avvio del procedimento amministrativo di revoca/decadenza dell’autorizzazione di NCC n. 34;
c) dei rilievi della Polizia Locale di Vicenza prot. 14180 del 6 settembre 2022 e della nota prot. 141303/2022 della Polizia Locale di Vicenza;
d) degli atti presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del 5 agosto 2022, l’Associazione Nazionale autonoleggiatori riuniti (in seguito, Anar) segnalava al Comune di Vicenza (in seguito, il Comune) che alcune autorizzazioni di noleggio con conducente (NCC) rilasciate dall’Ente, tra cui quella del sig. C Petru Calin (in seguito, sig. C), venivano esercitate stabilmente a Roma, in violazione della normativa di settore.
1.1. A seguito di tale segnalazione, con nota del 26 settembre 2022, il Comune comunicava al sig. C l’avvio del procedimento di revoca/decadenza dell’autorizzazione rilasciatagli, in quanto dagli accertamenti effettuati non risultava avere né la sede operativa né una autorimessa nel territorio comunale e inoltre lo stesso risultava residente a Roma.
Con la medesima nota il Comune chiedeva al sig. C:
a) di fornire chiarimenti in ordine alla sede operativa e alla rimessa posseduti;
b) di fornire il foglio di viaggio di cui agli artt. 11, commi 4, e 4 bi s, della legge n. 21 del 1992, relativo ai 90 giorni precedenti il ricevimento della medesima nota;
c) di indicare la forma di esercizio dell’attività;
d) di precisare il territorio di esercizio dell’attività.
1.2. Presa visione degli atti del procedimento, il sig. C per mezzo del suo difensore presentava due memorie procedimentali in cui evidenziava:
a) di disporre di una rimessa in Vicenza, via San Lazzaro n. 104, ove sarebbe localizzata anche la richiesta sede operativa e di avere comunque acquisito la disponibilità di una seconda autorimessa nel Comune;
b) quanto ai fogli di servizio richiesti, di aver svolto un servizio a tempo dal 12 settembre 2022 al 27 settembre 2022 a Roma in favore della ditta Rim Excurs Plus di P E S, con sede a Roma, e di non disporre dei fogli di servizio relativi al periodo precedente in quanto non oggetto di obbligo di conservazione;
c) di aver conferito “ illo tempore” l’autorizzazione alla Welcome Società Cooperativa di Produzione Lavoro a r.l. (in seguito, cooperativa Welcome), con sede a Roma;
d) di svolgere l’attività correlata all’autorizzazione nel Comune di Vicenza.
1.3. Con provvedimento del 27 dicembre 2022 il Comune riteneva non superate le contestazioni mosse con la comunicazione di avvio del procedimento in ordine alla rimessa e alla sede operativa, in quanto il box auto di via San Lazzaro non aveva dimensioni idonee a contenere il veicolo utilizzato ed era stato concesso con contratto di comodato esclusivamente “ ad uso autorimessa ”, quindi non per essere utilizzato come sede operativa; inoltre dal foglio servizio presentato risultava che l’attività nei quindici giorni precedenti era stata stabilmente esercitata a Roma.
Il Comune disponeva quindi la decadenza/revoca dell’autorizzazione per difetto sia dei “ necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’”, sia dei “ requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte Costituzionale”.
2. Con ricorso notificato e depositato in data 26 gennaio 2023, il sig. C e la Cooperativa Welcome hanno impugnato tale provvedimento di