TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-10-23, n. 202300604

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-10-23, n. 202300604
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300604
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 00604/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00425/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2023, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. F B, PEC buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

per l'annullamento

del Decreto prot. n. 47797 del 20.6.2023 (notificato il 21.6.2023), con il quale il Prefetto di Potenza ha confermato il precedente Decreto prot. n. 21661 del 22.3.2021, “così come integrato ed aggiornato con il presente provvedimento interdittivo, con conseguente rigetto delle istanze della -OMISSIS- del 7.4.2022, finalizzata al “riesame” della predetta interdittiva antimafia prot. n. 21661 del 22.3.2021, del 5.5.2022, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 (cd. White List), e del 16.3.2023, volta ad conseguire l’emissione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011, specificando che tale provvedimento “ha carattere di informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il Prefetto di Potenza, previo parere espresso dal Gruppo Interforze della Provincia di Potenza nella riunione del 16.1.2018, con Decreto prot. n. 21661 del 22.3.2021 emanava nei confronti della -OMISSIS- l’interdittiva antimafia ex artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”, attesochè dagli accertamenti e dagli elementi informativi acquisiti dalla Questura di Potenza, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza e dalla DIA di Bari era emerso che:

A) il suo amministratore e socio al 50%: 1) aveva “pregiudizi di polizia per estorsione (2014), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Napoli-2014), truffa ed inadempimento in contratti di pubblica fornitura (Vibo Valentia-2015)”;
2) era “stato condannato per truffa continuata in concorso (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. con sospensione condizionale della pena, irrevocabile in data 10.3.2006)”;
3) era “stato condannato (decreto penale di condanna del 16.12.2005) per falso e truffa aggravata e continuata”, specificando che tale condanna, mentre per gli altri imputati era diventata definitiva, era stata opposta dall’amministratore e socio al 50% ed il giudizio si era estinto per intervenuta prescrizione;

B) l’altro amministratore: 1) aveva “pregiudizi di polizia per minacce e percosse (2010), per associazione a delinquere, truffa aggravata e traffico illecito di rifiuti (2012 misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, annullata in sede di riesame) e per frode nelle pubbliche forniture (2017);
2) era “stato condannato per falsità in scrittura privata (reato depenalizzato) e truffa continuata (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., irrevocabile in data 10.3.2006, con la condanna alla pena della reclusione di 4 mesi e 20 giorni ed il beneficio della sospensione condizionale della pena);
3) era pendente nei suoi confronti un procedimento penale per i reati ex artt. 416 c.p. e 260 D.Lg.vo n. 152/2006, “poiché con il ruolo di organizzatore e promotore si associava con altri allo scopo di realizzare un mirato programma criminoso ed una serie indeterminata di reati quali: l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti solidi urbani;
la predisposizione reiterata e continuata di numerosi falsi formulari di identificazione del rifiuto;
l’illecito conseguimento di profitti di ingente valore tramite diverse condotte truffaldine, volte ad indurre in errore circa 20 Comuni della Basilicata che elargivano enormi corrispettivi in denaro per il conferimento dei rifiuti”;
specificando che con Sentenza del 7.12.2018 era stato assolto per il reato di truffa, ma era stato condannato per il reato ex art. 260 D.Lg.vo n. 152/2006 alla pena di 1 anno di reclusione, e che tale Sentenza era stata appellata;
4) nel 2014 aveva avuto “contatti con personaggi legati alla criminalità organizzata calabrese”, in quanto nell’ambito di una gara per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia, poi aggiudicata in favore di un’altra impresa, riconducibile alla società ricorrente, aveva delegato il figlio di una persona coinvolta in un processo penale per associazione a delinquere di stampo mafioso, cugino di una persona, arrestata nel 2013 per associazione a delinquere di stampo mafioso;

C) l’altro socio al 50%, moglie e convivente dell’altro amministratore, era stata condannata in data 16.12.2005 (si tratta dello stesso suddetto decreto penale di condanna, con il quale era stato l’amministratore e socio al 50%, il cui processo si era estinto per prescrizione solo nei confronti dell’amministratore e socio al 50%, in quanto era stato opposto solo dell’amministratore e socio al 50% e non anche dall’altro socio al 50%) alla pena di € 3.000,00 per il reato di falso ideologico e truffa, perché aveva presentato all’INPS una domanda di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza, dichiarando falsamente di essere dipendente di una ditta.

Tale Decreto prot. n. 21661 del 22.3.2021 è stato impugnato dalla -OMISSIS- con Ric. n. 286/2021, che è stato respinto da questo Tribunale con Sentenza n. -OMISSIS-, attesochè:

1) pur tenendo conto della circostanza che tra i delitti ex art. 51, comma 3 bis, C.P.P. risulta compreso anche il delitto, previsto dall’art. 260 D.Lg.vo n. 152/2006 di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non poteva essere considerata la suddetta condanna alla pena di 1 anno di reclusione per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale condanna era stata appellata;

2) non poteva essere applicato l’art. 84, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 159/2011, in quanto tale norma si riferisce alle “situazioni relative ai tentativi di infiltrazione che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, desunte dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o che recano una condanna anche non definitiva per” alcuni “delitti”, tra cui quelli dell’art. 51, comma 3 bis, C.P.P., in quanto l’impugnato Decreto si limitava a richiamare la suddetta Sentenza di condanna per il reato ex art. 260 D.Lg.vo n. 152/2006, evidenziando l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti solidi urbani, la predisposizione reiterata e continuata di numerosi falsi formulari di identificazione del rifiuto e l’illecito conseguimento di profitti di ingente valore tramite diverse condotte truffaldine, volte ad indurre in errore circa 20 Comuni della Basilicata che elargivano enormi corrispettivi in denaro per il conferimento dei rifiuti, senza indicare altre circostanze, da cui potessero evincersi tentativi di infiltrazione mafiosa;
né tali circostanze si evincevano dalla Sentenza n. 1512 del 7.12.2018, depositata dall’Amministrazione;

3) invece, dalla circostanza, di aver delegato, nel 2014, nell’ambito di una gara per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia, aggiudicata in favore di un’altra impresa, riconducibile alla società ricorrente, il figlio di una persona coinvolta in un processo penale per associazione a delinquere di stampo mafioso, cugino di una persona, arrestata nel 2013 per associazione a delinquere di stampo mafioso, si evinceva il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata sulla società ricorrente.

Tale Sentenza TAR Basilicata n. -OMISSIS- è stata riformata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7601 del 7.8.2023, facendo espressamente “salvo il potere dell’Amministrazione di acquisire ulteriori elementi indiziari e di approfondire in modi diverso il significato di quelli esaminati”, attesochè:

1) “il soggetto delegato è stato connotato solo come parente di soggetti controindicati, senza che nei suoi confronti risultano mossi rilievi specifici di alcun genere”, dovendo negarsi, “ai fini della dimostrazione del pericolo di condizionamenti, rilevanza autonoma ai legami parentali, in assenza di elementi che lascino supporre che essi si accompagnino cointeressenze economiche o, comunque, di comunanza di vita o di interessi”, cioè di “rapporto che, per la sua natura, intensità o altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del più probabile che non, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia”;

2) “il contenuto del collegamento consiste in una delega per partecipare ad una fase di gara, senza che sia stata fornita alcuna precisazione del contenuto della delega, dell’importanza dell’incarico fiduciario e dei poteri esercitabili”, evidenziando anche la risalenza al 2014 dell’episodio e che “è rimasto isolato”;

3) pertanto, “in assenza di altre connotazioni, che l’Amministrazione avrebbe potuto ricercare, approfondendo il contesto della gara ed i suoi sviluppi, può supporsi occasionale” il suddetto episodio “e non rappresentativo di una prassi o di un modello organizzativo di collegamenti aziendali”.

Intanto, con Decreto prot. n. 47797 del 20.6.2023 (notificato il 21.6.2023) il Prefetto di Potenza, dopo aver acquisito i pareri espressi dal Gruppo Interforze della Provincia di Potenza nelle riunioni del 22.6.2022 e del 20.4.2023, aveva confermato il precedente Decreto prot. n. 21661 del 22.3.2021, “così come integrato ed aggiornato con il presente provvedimento interdittivo”, respingendo le istanze della -OMISSIS- del 7.4.2022, finalizzata al “riesame” della predetta interdittiva antimafia prot. n. 21661 del 22.3.2021, del 5.5.2022, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 (cd. White List), e del 16.3.2023, volta ad conseguire l’emissione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011, specificando che tale provvedimento “ha carattere di informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 94 D.Lg.vo n. 159/2011”, evidenziando, pur tenendo conto dell’assoluzione con Sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 9.6.2023 dell’altro amministratore dal delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D.Lg.vo n. 152/2006, le seguenti ulteriori “risultanze istruttorie nel frangente acquisite”: 1) l’amministratore e socio al 50%, sebbene aveva ceduto la carica di amministratore all’altro amministratore (che diventava unico amministratore della -OMISSIS-) ed il 50% delle azioni a sua moglie, era stato attinto da provvedimento interdittivo antimafia del 14.4.2021;
2) i due 50% delle azioni erano confluiti in due distinti trust, gestiti dalle mogli dell’ex amministratore e socio al 50% e dell’altro ed attuale unico amministratore amministratore;
3) l’altro amministratore ed attuale unico amministratore della -OMISSIS- “ha avuto contatti con personaggi legali alla criminalità organizzata calabrese, mentre rivestiva il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione” della società riconducibile alla ricorrente, aggiudicataria dell’appalto di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valenzia (mentre era “Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della stessa impresa” l’ex amministratore e socio al 50%), in quanto la persona delegata nel 2014, nell’ambito della predetta gara d’appalto, oltre ad essere figlio di una persona coinvolta in un processo penale per associazione a delinquere di stampo mafioso e cugino di una persona, arrestata nel 2013 per associazione a delinquere di stampo mafioso, ha un fratello, che ha lavorato alle dipendenze della suddetta impresa riconducibile alla ricorrente ed è stato destinatario di un provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione nella cd. White List da parte della Prefettura di Vibo Valentia.

La società -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 18.9.2023 e depositato l’1.10.2023, ha impugnato il predetto Decreto prot. n. 47797 del 20.6.2023, deducendo: 1) in via principale, l’insussistenza dei presupposti, previsti dagli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, D.Lg.vo n. 159/2011;
2) ed, in via subordinata, la violazione dell’art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 6.9.2023 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

Infatti, non può essere accolto il primo motivo di impugnazione, dedotto in via principale, attesochè, pur tenendo conto delle circostanze che l’interdittiva antimafia nei confronti dell’ex amministratore e socio al 50% della società ricorrente del 14.4.2021, successiva a quella prot. n. 21661 del 22.3.2021, oggetto del precedente processo amministrativo e confermata con il Decreto prot. n. 47797 del 20.6.2023, impugnato con il ricorso in esame, si basa sugli stessi indizi della citata interdittiva antimafia prot. n. 21661 del 22.3.2021, annullata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la suddetta Sentenza n. 7601 del 7.8.2023, e che non può tenersi conto della suddetta delega nell’ambito della gara del 2014 per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia, in quanto secondo la predetta Sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 7601 del 7.8.2023 da tale indizio non poteva evincersi un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata sulla società ricorrente, va rilevato che l’impugnato Decreto prot. n. 47797 del 20.6.2023 ha evidenziato l’ulteriore circostanza che il fratello della persona delegata nell’ambito della gara del 2014 per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia, destinatario di un provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione nella cd. White List da parte della Prefettura di Vibo Valentia, aveva lavorato alle dipendenze dell’aggiudicataria della gara, riconducibile alal ricorrente.

Invece, risulta fondato il secondo motivo, dedotto in via subordinata, in quanto, tenuto conto della parte della Sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 7601 del 7.8.2023, con la quale è stato statuito che il suindicato episodio della delega nell’ambito della gara del 2014 per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia era “rimasto isolato” ed è stato “occasionale”, deve ritenersi che, nella specie, sussiste il presupposto dell’agevolazione di carattere “occasionale”, cioè dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, contemplato dall’art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011, che può essere emendata con l’adozione nei confronti della società ricorrente delle misure amministrative di prevenzione collaborative, disciplinate dal predetto art. 94 bis D.Lg.vo n. 159/2011 e chieste dalla ricorrente con l’istanza del 16.3.2023.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame nei limiti sopra indicati.

Tenuto conto della circostanza che la suddetta Sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 7601 del 7.8.2023, di riforma della Sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, è stata pubblicata dopo l’emanazione dell’impugnato Decreto prot. n. 47797 del 20.6.2023, sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto le spese relative al Contributo Unificato, le quali vanno poste a carico della Prefettura di Potenza.

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