TAR Brescia, sez. I, sentenza 2014-03-26, n. 201400298

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2014-03-26, n. 201400298
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201400298
Data del deposito : 26 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01137/2011 REG.RIC.

N. 00298/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01137/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2011, proposto da:
Comune di Villa D'Alme', rappresentato e difeso dagli avv. P B, E C, con domicilio eletto presso E C in Brescia, via Romanino,16;

contro

Oikos Srl in Liquidazione;

in punto:

sentenza ex art. 2932 c.c.

causa trattenuta in decisione sulle seguenti

conclusioni

per il Comune ricorrente, come da ricorso:

voglia l’adito Tribunale,

in via principale:

accertato e dichiarato l’inadempimento della Oikos S.r.l. in liquidazione (P. IVA – C.F. 02383690167) con sede in Bergamo via Masone 5, all’obbligo di cedere a titolo gratuito al Comune di Villa di Almé (P. IVA – C.F. 00579560160) gli immobili siti in Villa di Almé, via degli Alpini, costituiti da aree nude per parcheggi pubblici e verde pubblico distinte al catasto del Comune di Villa di Almé al foglio 9 mappali 3427, 3416 e 3418 per complessivi mq. 508,60 quanto ai parcheggi e 2952,57 quanto al verde,

pronunciare sentenza che produca ai sensi dell’art. 2932 c.c. gli effetti previsti dalla convenzione urbanistica di cui alla scrittura privata autenticata 20 aprile 1995 rep. n°27059/27115 raccolta n°8625 Notaro Coppola Bottazzi di Bergamo, registrata ivi il 5 giugno 1995 al n°4257 atti privati, ovvero disporre la cessione gratuita in favore del Comune di Villa di Almé della proprietà delle aree predette, ordinando la conseguente trascrizione della sentenza, con esonero del competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

- che con ricorso notificato il 21 luglio 2011 al liquidatore, e depositato il successivo 24 agosto, il Comune di Villa di Almé conveniva in giudizio la Oikos S.r.l. avanti questo Tribunale adito in sede di giurisdizione esclusiva;

- che il Comune esponeva in tal sede di avere concluso con la dante causa della Oikos, tale Flores S.r.l. una convenzione urbanistica -giusta scrittura privata autenticata 20 aprile 1995 rep. n°27059/27115 raccolta n°8625 Notaro Coppola Bottazzi di Bergamo, registrata ivi il 5 giugno 1995 al n°4257 atti privati - convenzione con la quale detta Flores aveva assunto una serie di obblighi relativi ad un piano attuativo per realizzare una lottizzazione in Villa di Almé, alla via degli Alpini. Esponeva in particolare che in base all’art. 5 di tale convenzione la i lottizzanti per sé ed aventi causa si erano impegnati a cedere gratuitamente alcune opere di urbanizzazione, costituite da spazi a parcheggio interrato e da un’area destinata a verde pubblico. Esponeva ancora che la Oikos, avente causa della Flores, si era detta, con missiva 20 novembre 2011, a cedere le aree in questione, ma a spese del Comune, senza poi dar seguito a tale intento;
tanto premesso, concludeva così come in epigrafe;

- che la società intimata non si costituiva;

- che in esito alla udienza del giorno 3 dicembre 2013, con ordinanza 4 dicembre 2013 n°1070, la Sezione, atteso che dagli atti di causa non era possibile individuare una esatta descrizione, idonea ad essere trascritta nei pubblici registri immobiliari, degli immobili di cui era chiesto il trasferimento, disponeva verificazione al fine di procedervi, e incaricava allo scopo il Responsabile del servizio tecnico della Provincia di Bergamo, il quale, in base alla facoltà di subdelega accordatagli, ritualmente incaricava a sua volta il funzionario tecnico dott. arch. B N;

- che questi, il 12 marzo 2014 depositava il richiesto elaborato;

- che la Sezione, alla udienza del giorno 19 marzo 2014, ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione;

- che, ai sensi dell’art. 2932 c.c. comma I, “ Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso .” Ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, poi, se ove come nella specie il contratto abbia “ per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata ”, “ la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile ”;

- che sussistono tutti i requisiti per accogliere la domanda principale ai sensi delle norme citate. In primo luogo, è stato allegato l’inadempimento della Oikos all’obbligazione di cui alla convenzione 20 aprile 1995 citata, inadempimento che appunto, trattandosi di obbligazione contrattuale, va semplicemente allegato e non provato, così come chiarito a partire dalla nota Cass. civ. S.U. 30 ottobre 2001 n°13533. L’obbligazione ha poi per oggetto, pacificamente, il trasferimento della proprietà di un immobile: in proposito, l’adempimento non consta escluso dal titolo, né è emersa alcuna concreta circostanza ad esso in fatto ostativa;
da ultimo, ancorché si volesse configurare come “controprestazione” il rilascio dei titoli edilizi da parte del Comune previsto dalla convenzione (doc. 1 Comune cit.), esso secondo logica è avvenuto, perché l’immobile relativo non si contesta sia stato costruito;

- che pertanto la domanda va accolta nei termini di cui al dispositivo;

- che la particolarità della fattispecie è giusto motivo per compensare le spese, mentre il costo della verificazione, liquidato come da nota, va posto a carico del Comune che l’ha resa necessaria;

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