TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-29, n. 202000079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-29, n. 202000079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000079
Data del deposito : 29 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2020

N. 00079/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Teknoservice S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Marche Multiservizi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati G B e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Galvani in Ancona, corso G. Mazzini, 156;

nei confronti

Stirano S.r.l., Proteo Soc. Coop. Sociale, Egea Ambiente S.r.l. già Stirano S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti:

in parte qua, degli atti di gara per l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 2, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2, in comuni della provincia di Pesaro e Urbino (CIG 7869737869);

- del provvedimento 27/11/2019 prot. 14841 adottato da Marche Multiservizi a seguito di approfondimento istruttorio in relazione ad alcune censure del ricorso introduttivo del giudizio;

- del provvedimento 19/12/2019 prot. 16042 con cui Marche Multiservizi accettava la sostituzione di SEI Toscana con la nuova ausiliaria

AIMAG

Srl,

e per

la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'ATI controinteressata.

B. Per quanto riguarda il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti:

in parte qua, degli atti di gara per l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 2, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2, in comuni della provincia di Pesaro e Urbino (CIG 7869737869);

- del provvedimento 27/11/2019 prot. 14840 adottato da Marche Multiservizi a seguito di approfondimento istruttorio in relazione ad alcune censure del ricorso incidentale.

Visti il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti sul ricorso introduttivo e sul ricorso incidentale, nonché tutti i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marche Multiservizi S.p.A., di Stirano S.r.l., di Proteo Soc. Coop. Sociale, e di Egea Ambiente S.r.l. già Stirano S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente partecipava alla gara per l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 2, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2, in comuni della provincia di Pesaro e Urbino, collocandosi al secondo e ultimo posto della graduatoria.



1.1 A seguito del ricorso introduttivo del giudizio, la stazione appaltante avviava, d’ufficio, un procedimento di verifica in relazione alle censure, contenute nel secondo motivo, con cui si contestava l’omessa esclusione dell’aggiudicataria per aver reso una dichiarazione incompleta in relazione a vicende giudiziarie che avevano colpito l’impresa di cui intendeva avvalersi (SEI Toscana). La verifica riguardava, altresì, la compatibilità dell’oggetto sociale dell’ausiliaria con l’avvalimento (questione anche connessa con il quinto motivo di gravame) e con la possibilità, per la stazione appaltante, di chiedere la sostituzione dell’ausiliaria ex art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.



1.2 Veniva inoltre avviato un secondo procedimento di verifica d’ufficio a seguito del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata che deduceva analoga censura riguardo all’omessa dichiarazione, da parte dalla ricorrente, di una precedente risoluzione contrattuale dichiarata giudizialmente.



1.3 Il primo procedimento di verifica si concludeva con il provvedimento 27/11/2019 prot. 14841 con cui Marche Multiservizi disponeva come segue:

“A. di non ritenere sussistente, in capo all’ausiliaria SEI Toscana la falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5 lett. c, c bis ed f bis) d.lgs. n. 50/2016 per le motivazioni di cui in premessa;

B. di ritenere inadempiente l’ausiliaria SEI Toscana in relazione agli obblighi informativi previsti dall’art. 80 comma 5 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 senza, tuttavia, che ricorrano i presupposti affinché possa ritenersi che tale condotta integri un <grave illecito professionale>, tale da comportare l’esclusione dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 89, comma 1 d.lgs. n. 50/2016, l’adozione dei conseguenti atti nei confronti della medesima ausiliaria e l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e, in parte qua, della graduatoria di gara;

C. di imporre, in ogni caso, all’RTI aggiudicatario la sostituzione dell’ausiliaria Sei Toscana srl, con altra impresa ausiliaria ex art. 89, comma 3 d.lgs. n. 50/2016, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente via pec producendo tutta la documentazione indicata all’art.

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