TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-09, n. 202300129
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00129/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2022, proposto da
A L M, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza n. 262 del 1° dicembre 2021 emessa dal Comune di Vico Equense e notificata in pari data, a mani proprie, al ricorrente con la quale di ordinava di provvedere ad horas alla verifica puntuale a mezzo di tecnico strutturista (ingegnere) delle porzioni di muratura a contenimento della sua proprietà, ovvero quella posta a valle ed a monte del muro crollato, tesa ad accertare l'eventuale presenza di ulteriori dissesti e\o conci non opportunamente fissati procedendo, se del caso, alla immediata rimozione o al rifissaggio, nonché alla pulizia della vegetazione infestante;"
di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza oggetto dell’odierna impugnativa, il Sindaco del Comune di Vico Equense ha ordinato al ricorrente, in qualità di proprietario del fondo posto in posizione sopraelevata rispetto alla sede stradale, di provvedere ad horas ‘ alla verifica puntuale a mezzo di tecnico strutturista (Ingegnere) delle porzioni di muratura a contenimento della sua proprietà, ovvero quella posta a valle e a monte del muro crollato, tesa a d accertare l’eventuale presenza di ulteriori dissesti e/o conci non opportunamente fissati, procedendo, se del caso, all’immediata rimozione o al relativo rifissaggio, nonché alla pulizia della vegetazione infestante’ .
A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto articolati motivo in diritto, lamentando, oltre alla violazione delle regole di partecipazione procedimentale, l’assenza dei presupposti di legge per l’emanazione dell’ordinanza sindacale extra ordinem , stante l’assenza dell’imprevedibilità del pericolo, la sproporzione degli obblighi imposti, il difetto di motivazione e di istruttoria - rimarcando di non essere proprietario del muro interessato dal parziale crollo, in quanto di esclusiva proprietà dello stesso Comune - e, infine, la violazione del giudicato civile in ordine alle vicende proprietarie del muro.
2. Si è costituito in resistenza il Comune intimato che ha fatto rilevare l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, difendendo la legittimità dell’ordinanza gravata.
3. Sussistendo elementi di evidente fondatezza, avuto riguardo alle dedotte censure di difetto di adeguata istruttoria, l’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 622 del 22